Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Alperia</strong> SpA<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong> <strong>2018</strong><br />
1 Relazione sulla gestione al <strong>bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong><br />
2 <strong>Bilancio</strong> <strong>d'esercizio</strong> <strong>Alperia</strong> SpA<br />
3 Relazione sulla gestione al <strong>bilancio</strong> <strong>consolidato</strong><br />
4 <strong>Bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> Gruppo <strong>Alperia</strong><br />
derivazione d’acqua GS/1273 (impianto di Lasa); a<br />
seguito della sentenza n. 8980/<strong>2018</strong> sul ricorso sub<br />
RG N. 23240/16, di cui infra, nelle more dell’udienza<br />
fissata per il 30 maggio <strong>2018</strong> per precisazione delle<br />
conclusioni, i ricorrenti hanno notificato alle controparti<br />
atto di rinuncia al giudizio sub R.G. 258/2015 e a tutte<br />
le domande ivi contenute, con conseguente estinzione<br />
del giudizio e/o declaratoria della cessata materia del<br />
contendere, con integrale compensazione delle spese<br />
di lite. Il Giudice, esaminati gli atti di parte, preso atto<br />
che le parti concordemente hanno rappresentato il<br />
venir meno dell’interesse nella decisione della causa,<br />
ha pronunciato in data 30 maggio <strong>2018</strong> ordinanza<br />
con la quale ha dichiarato il ricorso improcedibile per<br />
sopravvenuta carenza di interesse.<br />
(ii) ricorso sub TSAP, R.G. 186/2015 proposto da Alpine<br />
Energy Srl e Michael Kirchner, per l’annullamento degli<br />
atti con cui la Provincia di Bolzano aveva effettuato il<br />
riesame delle concessioni di grandi derivazione (Tel,<br />
Sarentino, Valburga, Ponte Gardena, Molini di Tures,<br />
Lana, Cardano, Bressanone, Pancrazio, Lasa) assegnate<br />
ai controinteressati, confermando i relativi disciplinari,<br />
impugnando altresì gli atti presupposti quali la delibera<br />
provinciale n. 562 del 15 marzo 2013, nonché la nota<br />
dell’avvio del procedimento di riesame. Alpine Energy<br />
Srl e Michael Kirchner, con atto depositato il 2 maggio<br />
<strong>2018</strong>, hanno rinunciato agli atti del giudizio TSAP R.G.<br />
186/2015 e a tutte le domande ivi contenute, con integrale<br />
compensazione delle spese di lite, con accettazione<br />
delle controparti costituite in giudizio. Per l’effetto,<br />
il TSAP ha dichiarato estinto il giudizio, con sentenza n.<br />
127/<strong>2018</strong> depositata in data 1° agosto <strong>2018</strong>, divenuta<br />
definitiva.<br />
• innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione<br />
Civile:<br />
(i) nel giudizio promosso da Alpine Energy Srl assieme<br />
a Michael Kirchner per la cassazione della sentenza<br />
n. 110/2014 TSAP, iscritto su R.G. n. 26290/2014, che<br />
aveva rigettato il loro ricorso avente ad oggetto le<br />
procedure di rinnovo/rilascio delle aggiudicazioni<br />
delle concessioni di grande derivazione idroelettrica<br />
alle società interessate Sel Spa e Azienda Energetica<br />
Spa (ora <strong>Alperia</strong> Spa), nonché SE Hydropower Srl e<br />
Hydros Srl (ora <strong>Alperia</strong> Greenpower Srl), che già a suo<br />
tempo avevano proposto distinti controricorsi e si<br />
erano costituite. All’udienza del 19 dicembre 2017, a<br />
fronte della presentazione di istanza di rinvio, proposta<br />
al fine di attendere la previa definizione del diverso<br />
giudizio, parimenti pendente in Cassazione sub R.G. n.<br />
23240/2016, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo. A<br />
seguito della sentenza n. 8980/<strong>2018</strong> sul ricorso sub RG<br />
N. 23240/16, di cui infra, le parti hanno depositato atto<br />
contestuale di rinunce al ricorso principale e al ricorso<br />
incidentale con adesione delle controparti. All’udienza<br />
del 3 luglio <strong>2018</strong>, la Suprema Corte di Cassazione<br />
ha preso atto dell’intervenuta rinunzia congiunta e<br />
ha trattenuto la causa in decisione. Con ordinanza n.<br />
20167/18 di data 30 luglio <strong>2018</strong> la Corte di Cassazione<br />
ha dichiarato estinto il processo sia quanto al ricorso<br />
principale, sia quanto al ricorso incidentale.<br />
(ii) nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione sub RG N.<br />
23240/2016 promosso dalla Provincia Autonoma di<br />
Bolzano, nonché da <strong>Alperia</strong> Greenpower Srl (già SE Hydropower<br />
Srl) unitamente ad <strong>Alperia</strong> Spa (già SEL Spa)<br />
avverso la sentenza n. 225/2016 del TSAP depositata il<br />
6 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite iscritte<br />
sub R.G. n. 235/2011 e sub R.G. n. 77/2013 concernenti,<br />
fra l’altro, le due concessioni di grandi derivazioni di<br />
Molini di Tures e di Lappago, dopo che le parti hanno<br />
depositato istanza congiunta per la trattazione anticipata<br />
del giudizio ai fini della declaratoria di cessazione<br />
della materia del contendere per intervenuto accordo,<br />
all’udienza del 19 dicembre 2017 la causa è stata<br />
trattenuta in decisione. In data 11 aprile <strong>2018</strong> è stata<br />
depositata, la sentenza n. 8980/18 delle Sezioni Unite<br />
della Corte Suprema di Cassazione, che ha dichiarato<br />
la cessazione della materia del contendere sui ricorsi<br />
per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo<br />
del venire meno dell’efficacia della sentenza<br />
impugnata.<br />
Altri contenziosi<br />
Si segnala, infine, che - terminata da parte del Gestore<br />
Servizi Energetici (GSE) l’attività di controllo all’esito della<br />
verifica e sopralluogo effettuata nel novembre 2015 per<br />
l’impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento<br />
di Merano e relativa assegnazione dei certificati verdi<br />
per gli anni dal 2008 al 2014 - con comunicazione datata 7<br />
agosto 2017 il GSE ha richiesto ad <strong>Alperia</strong> Ecoplus Srl - per<br />
il predetto impianto - la restituzione di una parte di certificati<br />
verdi, emessi a suo tempo e - a dire del medesimo GSE<br />
- non spettanti. Avverso tale provvedimento conclusivo del<br />
Pagina<br />
28