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Genova

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lavori per quegli interventi di minore rilievo in cui è opportuna una maggiore semplificazione<br />

amministrativa. Le principali novità rispetto alla normativa statale sono:<br />

- una chiara e puntuale individuazione dei casi in cui il titolo edilizio è necessario e/o è oneroso.<br />

L'onerosità non è collegata al tipo di intervento edilizio ma al criterio dell'aumento del carico<br />

insediativo, puntualmente definito nel testo normativo<br />

- l'introduzione di regole univoche per la definizione degli interventi sul patrimonio edilizio<br />

esistente e la modalità di calcolo della superficie edificabile. A tal fine è previsto un meccanismo<br />

di graduale adeguamento da parte dei Comuni alla nuova disciplina.<br />

Tale legge, disciplina anche l’autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,<br />

con all’obiettivo di incentivare, il più possibile, l’installazione di detti impianti, introducendo alcune<br />

semplificazioni ai sensi del D.lgs. n. 387/2003, come modificato dall’art. 2, comma 158, della L. n.<br />

244/2007 e dell’articolo 11, comma 3 del D.lgs. n. 115/2008. Risultano pertanto attualmente soggetti a<br />

rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 29 soltanto gli impianti non rientranti nel campo di<br />

applicazione della Comunicazione di avvio dell’attività o della DIA obbligatoria di cui agli artt. 21 e 23<br />

della medesima legge regionale.<br />

Risulta demandata alla Giunta Regionale la facoltà di emanare linee guida ed indirizzi per la realizzazione<br />

degli impianti in questione, la cui mancata emanazione non preclude peraltro l’immediata applicazione<br />

della DIA obbligatoria. Ove gli impianti di energia alternativa risultino assoggettati alla procedura di VIA<br />

o di verifica-screening in base agli elenchi allegati alla legge regionale n. 38/1998, la DIA obbligatoria può<br />

essere presentata al Comune soltanto a seguito della preventiva acquisizione della pronuncia favorevole<br />

di VIA o verifica screening.<br />

Sulla base di tale normativa, sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA<br />

obbligatoria), i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanisticoterritoriale<br />

e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:<br />

- pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;<br />

- impianti fotovoltaici fino a 20 kW;<br />

- impianti eolici fino a 60 kW;<br />

- impianti idraulici fino a 100 kW;<br />

- impianti a biomasse fino a 200 kW.<br />

Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da effettuarsi contestualmente all’inizio<br />

dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione<br />

urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle<br />

normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a<br />

vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli<br />

edifici:e) interventi relativi all’installazione di:<br />

- pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;<br />

- pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la<br />

stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a<br />

quella della copertura;<br />

- generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1<br />

m.<br />

Comune di <strong>Genova</strong> - Piano d’azione per l’Energia Sostenibile (SEAP) Pagina 16

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