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sentenza - Linkiesta

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Significativo, ai fini che qui interessano, che il pubblico ministero impegnato nel<br />

processo bustocco sottolineasse come la propria iniziativa rispondesse "a evidenti<br />

ragioni di economia processuale ed anche di logica" trattandosi della medesima<br />

associazione e dei medesimi soggetti (cfr ancora, trascrizione verbale udienza del<br />

12.10.2010 Tribunale Busto Arsizio).<br />

Orbene, alcun dubbio può porsi in ordine ai reati de quibus poiché il procedimento<br />

approdato avanti al Tribunale di Busto Arsizio veniva definito prima del presente,<br />

mentre il secondo procedimento riguardava quello posto oggi all'attenzione di<br />

questo giudice per l'udienza preliminare.<br />

L'esame degli atti consente di ritenere pacificamente che tra le fattispecie giudicate<br />

avanti al predetto Tribunale e quelle odierne concorre identità degli elementi<br />

costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, trattandosi di<br />

contestazioni che si concretizzano nel concetto di medesimo fatto rilevante ai sensi<br />

della citata norma del codice di rito.<br />

Il principio del "ne bis in idem" statuito dall'art. 649 c.p.p., in ossequio alla<br />

giurisprudenza prevalente cristallizzata nella nota decisione delle Sezioni Unite<br />

penali del 28.06.2005 n. 34655, postula che non può essere nuovamente promossa<br />

l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo sia già<br />

pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su<br />

iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, sicché nel procedimento<br />

eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia<br />

stata esercitata, deve essere rilevata con <strong>sentenza</strong> la relativa causa di improcedibilità.<br />

000491

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