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sentenza - Linkiesta

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Tuttavia, si trattava di procedure poste in essere in favore non delle cooperative o delle<br />

imprese che avevano realizzato gli interventi edificatori, ma degli acquirenti dei singoli<br />

edifici, in forza delle disposizioni di cui all'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge n.<br />

448/1998 1 •<br />

Non aveva dunque torto, il Sindaco, a ritenere la procedura un po' sporca, benché si fosse<br />

reso disponibile ad acconsentirne la realizzazione.<br />

La ricostruzione qui operata ha avuto una importante conferma anche dal Tribunale del<br />

Riesame di Milano con l'ordinanza emessa in data 18.08.10, alla quale, ancora una volta, si<br />

fa integrale rinvio.<br />

Si rinvia inoltre per la rassegna delle IInumerose rilevanti anomalie e singolarità" del<br />

procedimento tecnico amministrativo seguito dal Comune di Borgarello alla<br />

Consulenza Tecnica disposta su impulso del PM datata 29.07.2010 e versata nel fascicolo<br />

processuale.<br />

Deve, ora, darsi conto di quanto dichiarato dagli imputati nel corso degl interrogatori cui<br />

sono stati sottoposti.<br />

Introini - cfr verbale del 25.10.2010 assunto per rogatoria dal GIP di Voghera - ammetteva<br />

di aver avuto il ruolo dall'interno della procedura per partecipare al bando d'asta di<br />

preparare due offerte per la partecipazione al bando che aveva scaricato da internet,<br />

allegando al bando le due "camerali" e consegnando i due documenti all'amministratore<br />

della società PFP, Paolillo che gli aveva indicato le due diverse cifre da apporre nelle due<br />

offerte, attività che l'imputato Introini aveva compiuto nella sua qualità di consulente<br />

poiché all'epoca lavorava quale vicedirettore della filiale di Binasco della Banca di Credito<br />

Cooperativo.<br />

Precisava che Paolillo gli aveva chiesto un consiglio sulle due cifre da offrire per capire se<br />

potevano essere compatibili con il valore dell'area, riservandosi il Paolillo di decidere nel<br />

prosieguo quale presentare, perché mancavano ancora dieci giorni alla chiusura dei<br />

termini. Negava, inoltre, di aver mai parlato con il sindaco di Borgarello pur avendolo<br />

conosciuto in un locale. Ammetteva di aver discusso della vicenda con Chiriaco, suo<br />

cliente da lunga data, dopo il bando e anche prima. perché gli aveva chiesto se avesse<br />

preparato per il Paolillo la documentazione.<br />

Quanto a quest'ultimo, ammetteva di conoscerlo dal 2004-2005 in quanto cliente della<br />

banca quando la società PFP era una sas, per poi lasciare l'istituto di credito quando la<br />

I 45. I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n.<br />

167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie<br />

ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 197J. Le domande di acquisto pervenute dai<br />

proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano<br />

efficacia. (...)<br />

47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta<br />

da parte del comune e di accettazione da Darte dei sinioli proprietari dei/i alloggi. e loro pertinenze, per la quota<br />

mi//esimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.<br />

Dalla lettura del disposto legislativo sopra riportato. sembra che l'applicazione procedura in argomento sia riservata<br />

al diretto beneficio dei singoli proprietari degli alloggi realizzati su aree già concesse, al momento della sua<br />

promulgazione. in diritto di superficie. Appare dunque assolutamente impropria la sua applicazione estensiva anche<br />

al/a trasformazione in diritto di proprietà di un 'area sulla quale non sia stato ancora concesso il diritto di superficie.<br />

peraltro in favore dell 'impresa, che ne avrebbe lucrato i benefici economici sul mercato immobiliare, e non dei singoli<br />

acquirenti degli alloggi.<br />

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