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sentenza - Linkiesta

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In applicazione dei principi esposti, si deve ritenere che, considerati tutti gli<br />

elementi raccolti e sopra ampiamente descritti, comunque tratti dagli atti del<br />

procedimento, sussiste sicuramente un pregnante quadro probatorio in ordine al<br />

reato contestato.<br />

Quanto ai fatti di cui ai capi A2 e A3, basti dire che 1'1.9.2010 Giuseppe Antonio<br />

Medici, fino a quel momento latitante, è stato tratto in arresto a Milano e<br />

nell'occasione è stato trovato in possesso della carta d'identità n. AR 6471353<br />

rilasciata dal comune di Rovello Porro a nome di Ambesi Pasquale nato a Oppido<br />

Mamertina il 3.12.59, risultata rubata in bianco il 6.10.08 in Fosso, presso la sede<br />

Securpol di Venezia. Sul documento era apposta la fotografia di Medici Giuseppe<br />

Antonio, con conseguente integrazione del reato di falso (oltre che di ricettazione)<br />

commessi in stato di latitanza.<br />

Per quanto attiene al reato contestato al capo A3, ferma la contestazione in fatto,<br />

deve ritenersi, sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte, che la<br />

contraffazione di carta di identità debba ricondursi al paradigma normativo di cui<br />

all'art. 477 c.p..<br />

In fattispecie relativa alla contraffazione di una carta d'identità e delle impronte<br />

dell'ente che apparentemente aveva rilasciato il documento, è stato affermato che<br />

il reato di falsità materiale in atti pubblici di cui all'art. 476 c.p. concorre con<br />

quello di contraffazione delle impronte di una P.A. di cui all'art. 468 c.p. in<br />

ragione del diverso bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che, per la prima,<br />

deve essere individuato nella fede pubblica documentale e, per la seconda, nella<br />

fiducia attribuita ai mezzi simbolici di autenticazione pubblica. (Cass. Sez. 4,<br />

Sentenza n. 27973 del 12/6/2008, dep. 9/7/2008, Rv. 240315).<br />

Relativamente a queste ultime due imputazioni il MEDICI ha ammesso il fatto,<br />

andando a chiudere definitivamente il già solido quadro probatorio.<br />

000589

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