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sentenza - Linkiesta

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Da una conversazione successiva emergeva che il giorno precedente "Baffo" aveva<br />

disertato l'incontro ed il padre di Luigi Varca si era ripromesso di chiamarlo non<br />

appena avesse fatto rientro a casa.<br />

Rosario, nella circostanza, comunicava al figlio che il motivo per cui Baffo non si era<br />

presentato era da ricercare nel fatto che non aveva ancora notizie aggiornate; Luigi<br />

VARCA laconicamente diceva "...allora non vale un cazzo/"( prog. 1361).<br />

Le conversazioni riportate dal PM bene fanno comprendere come VARCA Luigi sia<br />

pienamente inserito nel contesto dello zio e del cugino, solo questo è in grado di<br />

spiegare la sua disponibilità alle esigenze del IIgruppo", le cautele adottate nei<br />

comportamenti e nel linguaggio che sono tipiche di chi appartiene ad un contesto<br />

criminale.<br />

L'essere "a disposizione" del gruppo da parte di VARCA Luigi emergeva anche in<br />

relazione alla vicenda della mancata consegna del carico di cocaina sbarcato dal porto<br />

di Gioia Tauro ad opera di esponenti della cosca PESCE. VARCA Pasquale pressato<br />

dagli albanesi e dai sudamericani coinvolti nell'importazione cercava una mediazione<br />

delle cosche di riferimento al fine di indurre OPPEDISANO Michele cl. '70 a<br />

consegnare almeno una parte del carico. In tale contesto si inseriscono i numerosi<br />

viaggi in Calabria dell'autunno 2009, la partecipazione diretta ad alcuni incontri e i<br />

ruolo di collegamento del giovane.<br />

In particolare era Luigi VARCA che informava lo zio Pasquale, il 9.12.2009, che<br />

Rosario LENTINI aveva incontrato degli esponenti di rilievo della cosca rosarnese<br />

IIPESCE-OPPEDISANO", i quali pretendevano un incontro cui avrebbero dovuto<br />

partecipare oltre al VARCA, la persona che veniva definita il "pelato" [il cittadino<br />

albanese detto PAOLO, n.m.i.].<br />

In buona sostanza, il numero delle conversazioni cui ha preso parte il ricorrente, la<br />

solerzia ed il tempismo rispetto allo svolgersi degli incontri, la presenza nei luoghi e<br />

nei momenti topici della vicenda, la circostanza che spesso è lui ad informarsi<br />

dell'evolversi della situazione, nonché il contenuto più che eloquente delle<br />

conversazioni sopra riportate costituiscono un solido impianto probatorio della fattiva<br />

e consapevole partecipazione alla vicenda in esame, il cui oggetto è un'attività tipica<br />

dell'associazione mafiosa e rispetto alla quale la compartecipazione è pienamente<br />

dimostrativa di un contributo essenziale e consapevole alla vita dell'associazione.<br />

Alcuna valenza, infine, può essere assegnata all'argomento difensivo secondo il quale<br />

l'imputato non avrebbe tratto alcun vantaggio patrimoniale dall'appartenenza<br />

all'associazione in discorso, posto che detta circostanza non è un elemento costitutivo<br />

della fattispecie e, in fatto, appare difficile pensare che i proventi derivanti da attività<br />

illecite ovvero conseguiti con modalità di per sé illecite, quale è la forza intimidatrice<br />

derivante dal vincolo associativo, non siano, quanto più accuratamente possibile,<br />

nascosti.<br />

Anche la circostanza che l'imputato lavorasse quotidianamente quale autista non elide<br />

in alcun modo la valenza dimostrativa degli elementi fattuali sopra descritti.<br />

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