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sentenza - Linkiesta

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illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere<br />

da chi ha operato la fittizia attribuzione in quanto con la sua condotta cosciente e<br />

volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma". (Cass.<br />

14626/05)<br />

Con riguardo al momento consumativo "il delitto di trasferimento fraudolento di<br />

valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) ha natura<br />

di reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene<br />

realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere<br />

della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa" (Cass.<br />

30605/09)<br />

Con riguardo poi al dolo specifico si è ritenuto che "il delitto previsto dalfart. 12quinquies,<br />

comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con<br />

modificazioni, nella legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce<br />

fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al<br />

fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale,<br />

può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di<br />

prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo<br />

solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che<br />

l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio. (Cass. 19537/04)<br />

Pertanto "il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8<br />

giugno 1992 n. 306, integra una fattispecie a "concorso necessario", la cui struttura<br />

tuttavia non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche<br />

per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro. (Cass. 28942/09)<br />

In motivazione spiega che "questa Corte ha avuto modo di riconoscere la natura<br />

di reato istantaneo con effetti di natura permanente del delitto di trasferimento<br />

fraudolento di valori, affermando che il disvalore della condotta si esaurisce con il<br />

ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del<br />

diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del<br />

negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le<br />

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di<br />

contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli<br />

artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide,<br />

effettivamente, con l'attribuzione fittizia del denaro, dei beni o di altre utilità, cioè<br />

con il conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res, sicché il "permanere<br />

della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in<br />

essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile"<br />

(in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese).<br />

Sulla base di queste indicazioni interpretative deriva che può escludersi ogni<br />

rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla<br />

fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive,<br />

finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un<br />

passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Tuttavia, qualora ad una<br />

prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni,<br />

anche di natura societaria, dirette a creare o trasformare nuove società ovvero ad<br />

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