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sentenza - Linkiesta

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della "MUSSARI" era parzialmente illeggibile e riportava una partita iva errata [anche in<br />

questo caso della TMI].<br />

Aurelio PETROCCA, senza correggere l'impiegata per lo scambio di persona, si<br />

impegnava a rispedire la fattura e nella circostanza si informava del credito residuo della<br />

"MUSSARI" e della "Erbatraspo".<br />

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, emerge con la necessaria chiarezza l'elemento<br />

oggettivo della fittizia intestazione da parte di Pasquale VARCA delle quote societarie a<br />

lui riconducibili.<br />

Per quanto, ancora, attiene alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, deve<br />

osservarsi quanto segue.<br />

Come già accennato nella parte generale sulla locale di Erba, Carmine Verterame e<br />

Pasquale Varca avevano, in più occasioni, manifestato timori di essere sottoposti ad<br />

indagini, da qui la necessità di occultare la titolarità di beni al fine di evitare che fossero<br />

aggrediti dall'autorità giudiziaria.<br />

E' appena il caso di ricordare, al proposito, quando, a seguito dell'arresto di Paolo<br />

LENTINI e Antonio MORELLI, la cui latitanza era stata favorita dal gruppo VARCA­<br />

VERTERAME, gli appartenenti alla consorteria criminale tentavano di conoscere se fossero<br />

in corso attività investigative a loro carico ed in tale contesto si attivava prima Luigi<br />

VARCA ed in seguito Alessandro BIANCO.<br />

Significativa era la conversazione avvenuta 1'11.06.2009 alle ore 08,32 tra Antonio VARCA<br />

ed il fratello Luigi, laddove il primo, utilizzando un linguaggio criptico, raccontava al<br />

secondo l'esito dell'incontro avuto con "il baffo": sostanzialmente emergeva che questi gli<br />

aveva chiesto di visionare il dispositivo di localizzazione rinvenuto e che gli aveva rivelato<br />

l'esistenza di un procedimento penale a carico di Pasquale Giovanni VARCA; riferiva<br />

inoltre di non avere saputo se tra gli indagati vi fosse anche Luigi, ma di essersi comunque<br />

riservato di fargli conoscere altri particolari in un successivo incontro.<br />

Orbene, tale fattore si rivela straordinariamente sintomatico· della ricorrenza del dolo<br />

specifico richiesto dalla norma, sicché s'impone un giudizio di colpevolezza di Pasquale<br />

VARCA anche riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306/92.<br />

PETROCCA Aurelio<br />

Si è già accennato all'imputato, parlando delle vicende generali della locale di Erba, della<br />

gestione dei latitanti Lentini e Morelli (capi 80,81 e 82), nonché della vicenda delle armi di<br />

cui al capo 46), tutti episodi rivelatori della sua appartenenza al sodalizio criminale.<br />

Aurelio PETROCCA era, infatti, uno dei soggetti sempre presenti all'interno del maneggio<br />

di Erba, fulcro della vita della locale, e ciò consentiva di registrare alcune importanti<br />

conversazioni tra lui e Pasquale Varca. A titolo esemplificativo, basti ricordare che era<br />

proprio al PETROCCA, e non ad altri, che VARCA, il 09.11.09, riferiva non solo<br />

dell'alterco avuto con Luigi VONA, capo della contigua locale di Canzo-Asso, in ordine ai<br />

confini delle rispettive zone di competenza di cui si è già detto, ma anche - cosa più<br />

importante - esplicitava i motivi per cui aveva deciso di non partecipare al summit di<br />

Paderno Dugnano del 31.10.09, ricollegandoli alla presenza all'incontro di personaggi (in<br />

particolare Rocco ASCONE) che non avevano preso le sue difese a seguito della<br />

41 \:Q<br />

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