20.06.2013 Views

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

della legittimazione ad agire con l'azione civile nel processo penale in casi analoghi a<br />

quello oggi posto all'attenzione del giudice, ed in particolare alla pronuncia del 20 luglio<br />

2007 con la quale la quinta sezione penale della Suprema Corte avallava la decisione del<br />

giudice di primo grado che, ammettendo la costituzione di parte civile dell'ente locale,<br />

sottolineava come il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p. potesse ledere l'immagine dell'ente<br />

territoriale nel cui ambito il delitto era stato commesso.<br />

Proprio ricollegandoci a tale <strong>sentenza</strong>, si ricava l'ammissibilità della costituzione di parte<br />

civile da parte della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana poiché, secondo il<br />

soprammenzionato arresto giurisprudenziale, il delitto attinente la consorteria sotto<br />

accusa lede anche gli interessi di un più delimitato settore della popolazione, quale quello<br />

costituito dall'insieme dei soggetti dediti ad attività imprenditoriali, il cui esercizio risulti<br />

pregiudicato dalla diffusa pratica delle estorsioni e dell'usura.<br />

In particolare, le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte<br />

civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto<br />

patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto<br />

soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse di un'associazione in<br />

riferimento ad una situazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione<br />

stessa della propria esistenza ed azione (si veda, al proposito soprattutto l'art. 3 dello<br />

Statuto della F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, allegato alla dichiarazione di<br />

costituzione di parte civile), e con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura<br />

come lesione della personalità o identità del sodalizio (cfr. Casso Pen., sez. 3, sent. N. 38290<br />

del 3.10.2007, Rv. 238103).<br />

Deve, in ogni caso ammettersi tale costituzione di parte civile nei confronti dei soli<br />

imputati dei reati di cui agli artt. 629 c.p., 644 c.p. e 132 D.L.vo n. 385/93, restandone<br />

totalmente escluse le altre imputazioni e relativi imputati.<br />

Per quanto riguarda la istanza di Augusto Agostino, la costituzione di parte civile può<br />

essere ammessa solamente nei confronti di FILIPPELLI Nicodemo, quale unico imputato<br />

dei reati di cui ai capi nn. 58 e 59 commessi in danno della predetta persona offesa,<br />

restando esclusa nella stessa formulazione accusatoria una partecipazione degli altri<br />

soggetti indicati e, in ogni caso, essendo preclusa al privato ogni azione risarcitoria in<br />

ordine al bene tutelato dalla norma di cui all'art 416 bis c.p.<br />

Nulla quaestio in ordine, invece, all'inammissibilità della costituzione di parte civile delle<br />

curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego General Contractor<br />

SRL, in persona dei rispettivi curatori, nei riguardi dei soli soggetti ivi menzionati atteso<br />

che, come correttamente evidenziato dalle difese degli imputati indicati, l'art. 240 legge<br />

fallimentare limita il potere di costituirsi parte civile ai soli reati ivi previsti con esclusione,<br />

pertanto, delle altre fattispecie criminose previste dal codice penale e \ o dal altre leggi<br />

speciali.<br />

Inoltre, proprio gli argomenti spesi per l'ammissione dei predetti enti territoriali porta ad<br />

escludere qualsiasi legittimazione da parte della Regione Calabria a costituirsi parte civile<br />

nel presente processo, venendo a mancare il fondamentale dato dell'immediato legame tra<br />

le azione delittuose e l'ambito territoriale in cui si assume essere state commesse,<br />

riguardando infatti solamente, e parzialmente, il suolo lombardo.<br />

000820

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!