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sentenza - Linkiesta

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E' di chiara evidenza che per l'originario posizionamento del GPS il 28.02.2008 non era<br />

stato necessario munirsi delle chiavi per avere accesso all'autoveicolo.<br />

Con nota di data 10.062008, gli agenti operanti segnalavano che il MANDALARI era<br />

passato dall'uso della Land Rover a quello della Range Rover targata DG721PL: la<br />

sostituzione del veicolo, atteso il carattere aperto dell'originario decreto del 14.02.2008 che<br />

autorizzava le intercettazioni "all'interno delle autovetture in uso all'indagato" non<br />

abbisognava di ulteriore provvedimento (si veda, al proposito, Casso Pen, sez. 11\, <strong>sentenza</strong><br />

n. 4561 del 27.07.1999).<br />

Un'altra eccezione sollevata dalla difesa del MANDALARI attiene alla mancanza dei<br />

timbri di deposito sulla richiesta e sul pedissequo decreto di proroga delle intercettazioni<br />

con scadenza 13.01.2009.<br />

Anche in questo caso la doglianza appare priva di pregio poiché la tempestività di detti<br />

provvedimenti si deve e si può ricavare da elementi diversi dall'apposito timbro (in tal<br />

senso è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione come si ricava, ad esempio,<br />

dalla <strong>sentenza</strong> n. 12244 emessa il 14.02.2008 dalla 21\ sezione penale, oppure sezione 51\<br />

<strong>sentenza</strong> n. 6461 del 04.12.2006, sezione 21\ <strong>sentenza</strong> n. 28671 del 28.05.2008, sezione 41\<br />

<strong>sentenza</strong> n. 38153 del 03.04.2009).<br />

Venendo al caso di specie, la tempestività della richiesta di proroga è ricavabile dal<br />

successivo provvedimento del GIP di data 09.01.2009, nel quale si cita espressamente la<br />

richiesta del PM e si richiama integralmente l'informativa della polizia giudiziaria allegata<br />

alla richiesta medesima, mentre la tempestività del decreto di proroga del GIP si ricava,<br />

oltre che dalla data dello stesso, dalla striscia fax impressa sulla copia dell'atto trasmesso<br />

agli investigatori: "09.01.2009 ore 18,45".<br />

Altre eccezioni riguardano palesemente semplici errori materiali che non inficiano la<br />

validità del provvedimento: in un caso, pur essendo stato indicato il nome di Nunziato e<br />

non di Vincenzo MANDAtARI, il decreto di proroga contiene tutti gli altri dati<br />

identificativi corretti, mentre nell'altro caso il timbro di deposito riporta, invece della data<br />

esatta del 12.03.2009, quella del 12.11.2009, evidentemente non ancora spirata.<br />

Infine, le rimanenti contestazioni sollevate dalla difesa del MANDAtARI hanno a oggetto<br />

000088

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