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sentenza - Linkiesta

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dialoganti debbano essere suffragate da altri elementi ai sensi dell'art. 192 comma terzo<br />

codice di rito. La parificazione tra conversante e chiamante in correità è improponibile<br />

poiché quest'ultimo è persona che, interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia<br />

giudiziaria (o da difensore), accusa altre persone di avere commesso reati. Si tratta, invero,<br />

di una situazione d'indubbia delicatezza, perché molte possono essere le motivazioni ­<br />

non escluse quelle previste dalla legislazione premiale - che inducono un soggetto a<br />

indicare altri come autori di reati, così da imporre il ricorso ai rigorosi criteri indicati<br />

nell'art. 192 comma terzo c.p.p.. Tale argomentare non può allargarsi alla figura del c.d.<br />

conversante perché, in questo caso, si tratta di persona che non ha scelto deliberatamente<br />

di accusare qualcuno all'Autorità Giudiziaria, ma che, non sapendo di essere intercettato,<br />

parla liberamente di diversi fatti, spesso anche irrilevanti ai fini processuali.<br />

La differenza tra le due categorie - accusatori generici e conversanti - appare del tutto<br />

evidente perché, nel caso dei secondi, non vi è alcuna consapevolezza di incolpare altri e<br />

l'intento di chi parla non è diretto all'accusa specifica, ma essenzialmente quello di<br />

scambiare libere opinioni con un sodale.<br />

È allora chiaro che tutte le riserve e la prudenza necessarie per valutare la genuinità delle<br />

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non ricorrano quando si tratta di conversazioni<br />

intercettate: in questo caso la spontaneità e la genuinità sono ben più semplici da accertare.<br />

Una volta appurato, infatti, che i conversanti non sanno di essere intercettati i criteri da<br />

utilizzare per la valutazione della prova sono gli ordinari canoni di ermeneutica indicati<br />

dai commi primo e secondo del citato art. 192.<br />

Ancora, deve essere osservato che l'identificazione degli imputati e l'attribuzione ad una<br />

assodata "voce" di determinate generalità è avvenuta sempre e solo in casi di<br />

individuazione certa, solitamente la identificazione avviene partendo da utenze attribuibili<br />

con sicurezza ad un soggetto, che conduce poi alla individuazione delle nuove utenze in<br />

uso, oppure attraverso l'esame dei luoghi oggetto di intercettazione ambientale (sempre<br />

descritta nei servizi di osservazione che attestano la presenza dei vari soggetti, oltretutto<br />

individuabili anche tramite riconoscimento vocale, uso esplicito di nomi o soprannomi,<br />

nonché, come si è detto, concomitanti servizi di OCP).<br />

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