20.06.2013 Views

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A prescindere da ogni rilievo formale, nello stesso atto stilato nell'interesse della Regione<br />

Calabria viene operato un assai generico e tutt'altro che esaustivo richiamo ad un danno di<br />

immagine che, però, non trova giustificazione alcuna dalla sommaria lettura delle carte<br />

processuali effettuata a tale specifico fine.<br />

Osservato, infine, che non appare ammissibile la costituzione di parte civile dell'Ufficio<br />

del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative<br />

Antiracket ed Antiusura, laddove manca il necessario presupposto costituito dalla<br />

specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai sensi della<br />

circolare n. 337/BE dell'11.2.2DDS.<br />

Rilevato, peraltro, che tutte le predette istanze che si intendono ammettere appaiono<br />

rispettose dei dettami sia sostanziali che formali di cui agli art. 74 e seguenti codice di rito.<br />

Osservato, ancora, quanto all'eccepita tardività delle dichiarazioni di costituzione di parte<br />

civile depositate all'odierna udienza che la stessa appare infondata laddove per mero<br />

errore materiale non era stato precisato in verbale che le parti erano state ritenute<br />

costituite esclusivamente per gli imputati ed i difensori, avendo peraltro proceduto questo<br />

giudice alla declaratoria di contumacia di alcuni degli imputati assenti, mentre, con<br />

riferimento alle parti civili, il solo fatto che fosse stata destinata l'odierna udienza alla<br />

discussione sullo specifico punto, consente di ritenere tempestive le istanze depositate<br />

oggi.<br />

Osservato che occorre naturalmente riservare all'esito della discussione ogni ulteriore<br />

valutazione in ordine alle pretese risarcitorie.<br />

P.Q.M.<br />

AMMETTE<br />

la costituzione di parte civile di: Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri, Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Pavia, Seregno, Giussano e Desio, Regione<br />

Lombardia, F.A.I. Federazione Antiracket Italiana, Augusto Agostino - entrambe nei<br />

termini più restrittivi riportati in parte motiva<br />

RIGETTA<br />

la costituzione di parte civile della Regione Calabria, dell'Ufficio del Commissario<br />

Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura,<br />

delle curatele del Fallimento Perego Strade SRL in liquidazione e Perego GeneraI<br />

Contractor SRL.<br />

Fin qui l'ordinanza.<br />

Orbene, all'esito della discussione orale giova rilevare come, al di là della fondatezza<br />

dell'an, con riferimento al quantum nessun elemento è stato portato dalle costituite parti<br />

civili per sostanziare precisamente il danno subito.<br />

Ne consegue l'impossibilità sia di liquidare il danno in questa sede sia di assegnare una<br />

provvisionale immediatamente esecutiva, in assenza di fattori che ne consentano di<br />

tracciarne gli immediati contomi.<br />

La condanna, dunque, deve essere generica, con rimessione delle parti avanti al<br />

competente giudice civile per la liquidazione del danno.<br />

000821

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!