20.06.2013 Views

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

sentenza - Linkiesta

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tale principio deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di specie, sicché<br />

questo giudice, adito successivamente, non può che declinare la decisione in tal<br />

modo paralizzando una nuova identica azione penale.<br />

Ciò vale, a differenza di quanto sostenuto dal pubblico ministero di udienza, anche<br />

per il reato associativo.<br />

Infatti, come correttamente sostenuto dalle difese dei soprammenzionati imputati,<br />

"nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., al fine di escludere<br />

la medesimezza del fatto non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali<br />

mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista<br />

dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del<br />

programma criminoso o in relazione al numero dei componenti" (cfr Casso Pen., sez.<br />

2", 18 gennaio 2005, Rv. 230791).<br />

Ancora, "trattandosi di partecipazione ad associazione di mafia, la locuzione "ad<br />

oggi" o "sino alla data odierna" adottata nel decreto dispositivo del giudizio, chiude<br />

la contestazione all'imputato del fatto da lui già commesso, perciò la permanenza del<br />

reato, alla data di formulazione dell'accusa (cfr. Casso Pen., sez 6", n. 49525/03, Rv.<br />

229504). Difatti la presunzione di costante esistenza in vita dell'associazione concerne<br />

il pericolo che la permanenza del reato contestato all'imputato si protragga. Ed il<br />

pericolo non autorizza a ritenere per sé il fatto dell'imputato permanente sino al<br />

momento della condanna, salvo che la <strong>sentenza</strong> lo affermi a stregua di quanto<br />

ulteriormente acquisito a suo carico nel corso del processo" (così Casso Pen., sez. 5", 8<br />

febbraio 2011, n. 4554).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!