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PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

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APPENDICE 1 – LIMITAZIONI AGLI INVESTIMENTI1. Gli investimenti di un comparto sono costituiti esclusivamente da almeno uno dei seguenti elementi:a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato come da definizione nellaDirettiva 2004/39;b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell’Unione Europea che èregolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico;c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati ufficialmente su una borsa valori di uno stato che non è membrodell’Unione Europea o negoziati su un altro mercato in uno di tali stati che sia regolamentato, regolarmente operante,riconosciuto e aperto al pubblico;d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:- le condizioni di emissione prevedano l’impegno a richiedere la quotazione ufficiale su una borsa valori o altro mercatoregolamentato, regolarmente operante, riconosciuto e aperto al pubblico;- l’ammissione alla quotazione sia ottenuta entro un anno dalla data di emissione;e) quote o azioni di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65 e/o di altri OIC, siti o meno in uno Stato membro dell’UnioneEuropea, a condizione che:- tali altri organismi d’investimento collettivo siano autorizzati in conformità a una legislazione che richiede loro di esseresoggetti a una vigilanza considerata dalla CSSF equivalente a quella prescritta dalla legislazione dell’Unione Europea e chevi siano sufficienti garanzie di cooperazione tra le autorità di vigilanza;- il livello di tutela garantito ai titolari di quote o azionisti di tali OIC sia equivalente a quello prescritto per i titolari di quote oazionisti degli OICVM e, in particolare, che le norme relative alla divisione delle attività, all’assunzione e concessione diprestiti e alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti dellaDirettiva 2009/65;- le attività di tali altri OIC siano descritte nelle relazioni semestrali e annuali, così da consentire una valutazione delle attivitàe passività, del reddito e delle spese per i periodi in oggetto;- la percentuale delle attività degli OICVM o altri OIC da acquisire che, secondo i rispettivi regolamenti di gestione o statuti,può essere investita interamente in quote o azioni di altri OICVM o OIC non sia superiore al 10%;f) depositi presso istituti di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere prelevati e abbiano scadenza pari o inferiore adodici mesi, a condizione che l’istituto di credito abbia sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o, se la sedelegale di detto istituto di credito è sita altrove, sia soggetto a norme prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti a quelleprescritte dalla legislazione dell’Unione Europea;g) strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti equivalenti con regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato deltipo descritto ai precedenti punti a), b) e c) e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("derivati OTC") acondizione che:- il sottostante sia rappresentato da strumenti di cui al presente punto 1, indici finanziari, tassi d’interesse, tassi di cambio ovalute, in cui il corrispondente comparto può effettuare investimenti in conformità ai propri obiettivi d’investimento, comedescritto nello Statuto della Società,- la controparte delle operazioni in derivati OTC sia un istituto soggetto a vigilanza prudenziale e appartenente alle categorieautorizzate dalla CSSF, e- i derivati OTC siano valutati in maniera affidabile e verificabile giornalmente e possano, se la Società così decide, esserevenduti, liquidati o chiusi con un’operazione simmetrica, in qualsiasi momento e al loro valore equo;L’impiego di strumenti finanziari derivati non dovrebbe produrre un effetto leva sulle attività dei Fondi Garantiti;h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato e indicati all’articolo 1 della Legge,fintantoché l’emissione o l’emittente di tali strumenti siano soggetti a norme a tutela degli investitori e del risparmio e che talistrumenti siano:- emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro, dalla BancaCentrale Europea, dall’Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno stato terzo o nel caso di unostato federale, da uno dei membri della federazione, o da un ente pubblico internazionale cui appartengano uno o più Statimembri, o- emessi da una società i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), o- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale in conformità ai criteri dettati dalla legislazione dell’UnioneEuropea o da un istituto soggetto a e conforme a norme prudenziali ritenute dalla CSSF quanto meno equivalenti a quelledettate dalla legislazione della UE, o- emessi da altre entità appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF nella misura in cui gli investimenti in tali strumentisiano soggetti a norme a tutela degli investitori equivalenti a quelle prescritte al primo, secondo o terzo puntoimmediatamente precedenti, e purché l’emittente sia una società con capitale e riserve pari almeno a dieci milioni di euro(10.000.000 EUR) che presenta e pubblica il proprio bilancio annuale in conformità alla Direttiva 78/660 o sia un’entitàappartenente a un gruppo di società che comprenda una o più società quotate il cui scopo sia il finanziamento del gruppo osia un’entità il cui scopo sia il finanziamento dei veicoli di cartolarizzazione che gode di una linea di credito bancario.2. Un comparto tuttavia non può:a) investire oltre il 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati al punto1.;b) acquistare metalli o certificati rappresentativi degli stessi.Un comparto può detenere liquidità in via accessoria.3. La Società può acquisire beni mobili e immobili indispensabili allo svolgimento diretto della sua attività.<strong>PARVEST</strong> - Prospetto - Libro I - GIUGNO 2013 27 / 399

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