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PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

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e) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di primaria importanza con adeguata liquidità;f) Azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato dell’UE o su una borsa valori di uno Stato membro dell’OCSE, acondizione che siano incluse in un indice principale e che l’emittente non sia affiliato alla controparte;g) Investimenti diretti in obbligazioni o azioni con le caratteristiche indicate ai punti (e) ed (f).3.5. Reinvestimento della liquidità fornita come collateraleLa Società può reinvestire la liquidità ricevuta sotto forma di collaterale nei seguenti strumenti consentiti:a) OIC del mercato monetario (calcolo giornaliero e rating AAA di S&P o equivalente);b) Depositi bancari a breve scadenza;c) Strumenti del mercato monetario;d) Obbligazioni a breve termine emesse o garantite da uno Stato membro dell’Unione Europea, da Svizzera, Canada, Giapponeo Stati Uniti o dai rispettivi enti locali o da istituzioni sovranazionali e imprese della UE, con portata regionale o mondiale;e) Obbligazioni emesse o garantite da emittenti di primaria importanza con adeguata liquidità; ef) Operazioni di pronti contro termine inverse- Le attività finanziarie diverse dai depositi bancari e quote di OIC che la Società ha acquisito reinvestendo la liquiditàricevuta sotto forma di collaterale non devono essere emesse da un’entità affiliata alla controparte;- Le attività acquisite mediante il reinvestimento della liquidità ricevuta sotto forma di collaterale non devono esseremantenute dalla controparte, salvo laddove siano legalmente separate dalle attività della controparte;- Le attività acquisite mediante il reinvestimento della liquidità ricevuta sotto forma di collaterale non possono esserecostituite in pegno salvo, laddove la Società disponga di liquidità sufficiente per estinguere la garanzia collateralericevuta come liquidità.3.6. Limiti applicabili al reinvestimento della liquidità fornita come collateraleLe esposizioni derivanti dal reinvestimento del collaterale ricevuto dalla Società vanno considerate nei limiti di diversificazioneapplicabili di cui all’Appendice 1.4. Contratti di pronti contro termine4.1. In conformità alle Circolari 08/356 e 13/559, ogni comparto può impegnarsi, a titolo accessorio, in contratti di pronti contro termineche consistono nell’effettuare acquisti e vendite di titoli le cui clausole riservano al venditore il diritto di riacquistare dall’acquirente ivalori da esso ceduti, a un prezzo ed entro un termine precedentemente stabiliti dalle parti all’atto della conclusione del contratto.Ogni comparto può intervenire in qualità di acquirente o venditore nel quadro dei contratti di pronti contro termine. Tuttavia, il suoimpegno in questo tipo di operazione è soggetto alle seguenti regole:a) Ogni comparto può acquistare o vendere titoli nell’ambito di opzioni di riacquisto soltanto se le controparti in tali transazioniSono istituzioni finanziarie di prim’ordine specializzate in questo tipo di operazioni; eb) Durante l’arco di vita di un contratto di pronti contro termine, un comparto non può vendere i titoli che fanno parte del contrattoprima che la controparte abbia esercitato il riscatto dei titoli o che il periodo di riacquisto sia scaduto.Inoltre, ciascun comparto deve assicurarsi di mantenere i volumi dei contratti di pronti contro termine a un livello tale da poter farfronte in ogni momento ai propri obblighi di riacquisto di quote/azioni in caso di richieste di riscatto dei rispettivi titolari.4.2. Titoli che possono essere oggetto di operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine inverse:a) Certificati bancari a breve termine;b) Strumenti del mercato monetario;c) Obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell’OCSE o dai suoi enti locali o da istituti e organismi sovranazionalia carattere comunitario, regionale o mondiale;d) OIC del mercato monetario (calcolo giornaliero e rating AAA di S&P o equivalente);e) Obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono un’adeguata liquidità;f) Azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato dell’UE o su una borsa valori di uno Stato membro dell’OCSE, acondizione che siano inclusi in un indice primario.4.3. Limiti per le operazioni di pronti contro termineI titoli oggetto di operazioni di pronti contro termine devono essere conformi alla politica d’investimento della Società e devono,unitamente agli altri titoli detenuti in portafoglio dalla Società, rispettare complessivamente i limiti d’investimento della Società.Un comparto che stipula un contratto di pronti contro termine inverso assicurerà che:- Il comparto potrà chiedere in qualsiasi momento la restituzione dell’intero importo in contanti o terminare il contratto di pronticontro termine inverso sulla base degli importi maturati o del prezzo di mercato. Quando la restituzione dei contanti puòessere richiesta in qualsiasi momento sulla base del prezzo di mercato, per il calcolo del valore patrimoniale netto delcomparto va utilizzato il valore di mercato del contratto di pronti contro termine inverso.- Il comparto può chiedere in qualsiasi momento la restituzione di qualsiasi titolo relativo al contratto di pronti contro termine oterminare detto contratto già stipulato.- I contratti di pronti contro termine inversi o a termine fisso non superiori a sette giorni vanno considerati come contratti atermine che consentono al comparto di chiedere la restituzione delle attività in qualsiasi momento.5. Requisiti particolari di TaiwanOltre al divieto di investire in oro, immobili e materie prime (regole generali già citate al punto 2.b) e 3. dell’Appendice 1, ciascuncomparto registrato e commercializzato a Taiwan deve rispettare i seguenti ulteriori requisiti:- Il valore totale delle posizioni lunghe aperte su strumenti derivati non può superare il 40% del patrimonio netto del comparto;- Il valore totale delle posizioni corte aperte su strumenti derivati non può superare il valore di mercato totale dei titoli corrispondentidetenuti dal comparto.Nell’aprile del 2008 e a marzo 2012, l’autorità di regolamentazione ha concesso un’apposita approvazione di deroga.<strong>PARVEST</strong> - Prospetto - Libro I - GIUGNO 2013 37 / 399

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