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PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

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APPENDICE 5 – PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE, FUSIONE, TRASFERIMENTO E SCISSIONELiquidazione, fusione, trasferimento e scissione di compartiIl Consiglio di Amministrazione avrà l’autorità esclusiva di decidere in merito all’efficacia e ai termini di quanto segue, nel rispetto dei limiti edelle condizioni fissati dalla Legge:1) la pura e semplice liquidazione di un comparto;2) la chiusura di un comparto (comparto incorporato) mediante trasferimento a un altro comparto della Società;3) la chiusura di un comparto (comparto incorporato) mediante trasferimento a un altro OIC, di diritto lussemburghese o costituito in un altroStato membro dell’Unione Europea;4) oppure il trasferimento a un comparto (comparto incorporante) di: a) un altro comparto della Società e/o b) un comparto appartenente aaltro organismo d’investimento collettivo, di diritto lussemburghese o costituito in un altro Stato membro dell’Unione Europea e/o c) un altroorganismo d’investimento collettivo, di diritto lussemburghese o costituito in un altro Stato membro dell’Unione Europea;5) la scissione di un comparto.Le tecniche di scissione saranno uguali a quelle per la fusione previste dalla Legge.A titolo di eccezione rispetto a quanto sopra, se la Società dovesse cessare di esistere in seguito a tale fusione, l’efficacia della fusione saràdecisa da un’Assemblea generale degli azionisti della Società che delibererà in modo valido indipendentemente dalla quota di capitalerappresentata. Le delibere saranno adottate a semplice maggioranza dei voti espressi. I voti espressi non comprendono quelli collegati alleazioni per le quali l’azionista non abbia partecipato alla votazione o non abbia votato o il cui voto sia stato considerato nullo o non valido.Nei due mesi precedenti le attività sopra indicate, sarà possibile derogare alla politica d’investimento di cui al Libro II per il comparto inquestione.In caso di semplice liquidazione di un comparto, le disponibilità nette saranno distribuite alle parti beneficiarie in proporzione alle attivitàpossedute in tale comparto. Eventuali attività non distribuite entro nove mesi dalla decisione di liquidazione saranno depositate presso il PublicTrust Office (Caisse de Consignation) fino al termine del periodo di limitazione specificato dalla legge.In tal senso, la decisione approvata per un comparto potrà essere analogamente adottata anche a livello di una categoria o classe.Liquidazione di un comparto FeederUn comparto Feeder verrà liquidato:a) alla liquidazione del comparto Master, salvo laddove la CSSF conceda l’approvazione al Feeder per:- investire almeno l’85% del patrimonio in quote o azioni di un altro Master; o- modificare la propria politica d’investimento per la conversione in un Non-Feeder.b) alla fusione del Master con un altro OICVM o laddove il comparto sia suddiviso tra due o più OICVM o comparti, salvo laddove la CSSFconceda l’approvazione al Feeder per:- continuare a operare come Feeder per lo stesso Master o per il Master risultante dalla fusione o divisione del Master;- investire almeno l’85% del patrimonio in quote o azioni di un altro Master; o- modificare la propria politica d’investimento per la conversione in un Non-Feeder.Scioglimento e liquidazione della SocietàIl Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, proporre all’Assemblea generale lo scioglimento e laliquidazione della Società. L’Assemblea generale delibererà in conformità alla medesima procedura fissata per le modifiche dello Statuto.Se il capitale della Società scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potràsottoporre la questione dello scioglimento della Società all’Assemblea generale. L’Assemblea generale, per cui non è fissato alcun requisito diquorum, delibererà a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati, senza considerare le astensioni.Se il capitale della Società scende al di sotto di un quarto del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà laquestione dello scioglimento della Società all’Assemblea generale. L’Assemblea generale, per cui non è fissato alcun requisito di quorum,delibererà a maggioranza di un quarto dei voti degli azionisti presenti o rappresentati, senza considerare le astensioni.In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà condotta da uno o più liquidatori che possono essere persone fisiche o giuridiche. Taliliquidatori saranno nominati dall’Assemblea generale degli azionisti, che ne determinerà i poteri e i compensi, fermo restando quanto dispostodalla Legge.I proventi netti di liquidazione di ciascun comparto, categoria o classe saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti di ciascun comparto,categoria o classe in proporzione al numero di azioni possedute in tale comparto, categoria o classe.In caso di liquidazione diretta della Società, il patrimonio netto sarà distribuito alle parti aventi diritto in proporzione alle azioni detenute nellaSocietà. Il patrimonio netto non distribuito entro un periodo massimo di nove mesi dalla data di liquidazione sarà depositato presso il PublicTrust Office (Caisse de Consignation) fino al termine del periodo di limitazione specificato dalla legge.Il calcolo del valore patrimoniale netto e tutte le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di azioni in detti comparti, categorie e/o classi sarannosospesi nel periodo di liquidazione.L’Assemblea generale dovrà svolgersi entro quaranta giorni dalla data in cui si è accertato che il patrimonio netto della Società è sceso al disotto della soglia minima legale di due terzi o un quarto, a seconda del caso.<strong>PARVEST</strong> - Prospetto - Libro I - GIUGNO 2013 42 / 399

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