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cambiamento climatico e valutazione ambientale strategica guida ...

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L’art. 18, c.5, della legge 13/2007 prevede in conformità con quanto stabilito dal D.lgs. n.192/2005, allegato I, c.13,<br />

l’obbligo di installazione di impianti fotovoltaici per produzione di energia elettrica, in caso di nuova costruzione<br />

o di ristrutturazione di edifici con superficie utile superiore a 1000mq.<br />

I Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi definendo le caratteristiche degli impianti (fattibilità<br />

tecnica, inserimento architettonico, costi) secondo gli indirizzi definiti al punto 5 della D.G.R. n.45-11967/2009.<br />

Inoltre all’art. 19 della legge regionale è previsto l’obbligo di installare impianti centralizzati di produzione<br />

di A.C.S. e riscaldamento, di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del<br />

calore per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi su edifici esistenti con più di quattro unità abitative in caso<br />

di nuova istallazione o ristrutturazione di impianti termici.<br />

È anche obbligatorio predisporre le opere necessarie per favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento<br />

(D.lgs. n.192/2005, allegato I, c.14) per i nuovi edifici e per quelli esistenti oggetto di ristrutturazione con superficie<br />

utile superiore a 1000mq.<br />

Sanzioni<br />

L’accertamento delle violazioni (art.20 L.R. n.13/2007) spetta in parte alla Regione, e in parte agli enti locali<br />

(Province e Comuni): i proventi sono introitati dall’ente che applica la sanzione e sono destinati allo svolgimento delle<br />

funzioni previste dalla legge 13/2007, ma possono anche essere destinati a incentivare interventi volti all’uso di<br />

fonti rinnovabili o a razionalizzare l’uso dell’energia.<br />

L’allegato B della D.G.R. n.45-11967/2009, fornisce schede tipologiche di inserimento degli impianti solari termici,<br />

solari fotovoltaici, serre, schermature e una matrice indicativa per la <strong>valutazione</strong> dei livelli di integrazione al fine di<br />

agevolare gli enti locali nella individuazione di corretti livelli di inserimento e integrazione architettonica di tali elementi.<br />

Di seguito si riporta un esempio di scheda relativa all’inserimento dei sistemi fotovoltaici.<br />

Tavola 21: D.G.R. n.45-11967/2009 Allegato B<br />

Esempio di scheda tipologica: inserimento architettonico di sistemi fotovoltaici<br />

l D.G.R. n.46-11968/2009 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio<br />

di piano per il riscaldamento <strong>ambientale</strong> e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico<br />

nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.13”.<br />

L’aggiornamento dello Stralcio di Piano per il riscaldamento <strong>ambientale</strong> ed il condizionamento, parte integrante del<br />

Piano regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria, è stata affrontata in maniera sinergica e integrata con<br />

gli atti attuativi previsti dalla legge regionale 28 maggio 2007 n.13, Disposizioni in materia di rendimento energetico<br />

nell’edilizia.<br />

La necessità di intervenire in maniera integrata rispetto ai due filoni normativi è stata determinata dal permanere<br />

di situazioni critiche rispetto alla qualità dell’aria e al mancato rispetto degli standard dell’Unione Europea rispetto alla<br />

concentrazione di polveri sottili (PM10). Su questa situazione pesano fortemente le emissioni degli impianti termici del<br />

settore civile, che incide anche sensibilmente sui consumi finali di energia (36,1% al 2005): è stato pertanto ritenuto<br />

strategico individuare interventi significativi sull’edificato esistente, che peraltro presenta ampi margini di miglioramento<br />

(circa 30%) e tempi di ritorno degli investimenti contenuti (in media 4-10 anni).<br />

Il provvedimento sostituisce integralmente la D.C.R. n.98-1247/2007.<br />

Le indicazioni in esso contenute si applicano agli interventi con richiesta di permesso di costruire o D.I.A<br />

presentata successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, e, nel caso non siano previsti specifici titoli<br />

abilitativi, agli interventi realizzati successivamente all’entrata in vigore dello stesso.<br />

Le indicazioni sono di natura cogente, dunque non è necessario un loro esplicito recepimento nei regolamenti edilizi<br />

comunali.<br />

52<br />

parte III<br />

6. Il contesto legislativo e normativo regionale

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