cambiamento climatico e valutazione ambientale strategica guida ...
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l D.Lgs n.311 del 29/12/2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante<br />
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”<br />
l D.Lgs 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”<br />
l Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE)<br />
l Legge 09/01/1991, n.10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia,<br />
di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”<br />
6.2.2. Direttive europee<br />
l Direttiva 2002/91/CE Rendimento energetico nell’edilizia<br />
Nel rispetto degli impegni ratificati con il Protocollo di Kyoto, la direttiva è finalizzata a contenere il consumo energetico<br />
degli edifici e di ridurre le emissioni di CO2. Si tratta infatti di un settore fortemente energivoro, pari a circa il 40% del consumo<br />
totale dell’Unione, superando sia il settore dei trasporti che quello dell’industria.<br />
l Calcolo del rendimento energetico degli edifici<br />
l Requisiti minimi di rendimento energetico<br />
l Sistema di certificazione degli edifici<br />
l Ispezione periodica di caldaie e impianti<br />
l Direttiva 2006/32/CE Efficienza degli usi finali di energia e servizi energetici<br />
l Piano d’azione nazionale per efficienza energetica<br />
l Obiettivi, meccanismi e incentivi per eliminare le barriere che ostacolano un efficiente uso dell’energia<br />
l Direttiva 2010/31 Prestazione energetica in edilizia<br />
l Metodologia di calcolo prestazione energetica<br />
l Diffusione tecnologie: rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore<br />
l Entro il 2019 per gli edifici pubblici ed entro il 2021 per gli altri: edifici nuovi a energia prossima allo<br />
zero<br />
l Certificato energetico obbligatorio anche negli annunci di vendita<br />
La direttiva definisce edificio a energia quasi zero quale edificio ad altissima prestazione energetica, determinata<br />
conformemente all’Allegato I (Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici).<br />
Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da<br />
energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.<br />
In particolare gli stati membri devono provvedere affinché:<br />
a entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e<br />
b a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi<br />
ultimi siano edifici a energia quasi zero.<br />
Gli Stati membri devono inoltre elaborare piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia<br />
quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.<br />
6.3. Inquinamento luminoso e risparmio energetico<br />
l Legge regionale n.31 del 24 marzo 2000 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il<br />
corretto impiego delle risorse energetiche” e D.G.R. n.29-4373/2006 “Individuazione delle aree sensibili all’inquinamento<br />
luminoso”<br />
La legge regionale n.31 /2000 ha come finalità:<br />
a La riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio<br />
di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi ed al miglioramento dell’efficienza<br />
luminosa degli impianti;<br />
b La salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell’avifauna<br />
dai fenomeni di inquinamento luminoso;<br />
c Il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, ai sensi della Legge<br />
6 dicembre 1991, n.394 (Legge Quadro sulle aree protette);<br />
d La riduzione dei fenomeni di abbagliamento e di affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di<br />
migliorare la sicurezza della circolazione stradale;<br />
§ 6.2.2 Per ulteriori<br />
dettagli:<br />
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:IT:PDF<br />
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dir32-06.pdf<br />
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/direttiva_2010-31-ue.pdf<br />
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