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cambiamento climatico e valutazione ambientale strategica guida ...

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Controlli<br />

Il certificatore ha l’obbligo di conservare per 5 anni dalla validazione dell’attestato da parte del SICEE la documentazione<br />

relativa alle analisi energetiche e tutto il relativo materiale. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione<br />

dell’autorità di controllo.<br />

La struttura regionale compente, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione <strong>ambientale</strong>, in accordo con il<br />

Comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine<br />

lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dell’attestato di certificazione<br />

energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.<br />

La struttura regionale compente, avvalendosi dell’ARPA, in accordo con il Comune, dispone annualmente controlli a campione<br />

sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.<br />

l D.G.R. n.3-1183/2010 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai<br />

sensi del paragrafo 17.3 delle “Linee <strong>guida</strong> per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al<br />

decreto ministeriale del 10 settembre 2010”<br />

La D.G.R. individua quali siti non idonei all’istallazione di impianti fotovoltaici a terra:<br />

l Aree sottoposte a tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale e in particolare i siti UNESCO<br />

(appartenenti al patrimonio o proposti a candidatura), i beni culturali e paesaggistici, le vette e i crinali montani e<br />

pedemontani, i tenimenti dell’Ordine Mauriziano<br />

l Le aree protette nazionali (legge 394/1991) e regionali (L.R. n.12/1990 e L.R. n.19/2009), i siti di importanza comunitaria<br />

della Rete natura 2000<br />

l I terreni agricoli e naturali in I e II classe di capacità d’uso del suolo, le aree agricole destinate a produzioni D.O.C.G.<br />

e D.O.C., i terreni agricoli con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico<br />

l Aree in dissesto idraulico e idrogeologico<br />

L’allegato alla D.G.R. segnala inoltre alcuni ambiti territoriali che, per criticità paesaggistica, <strong>ambientale</strong>, presenza di produzioni<br />

agricole e agroalimentari di qualità e di situazioni di pericolosità idrogeologica, necessitano di particolare attenzione<br />

nella valuazione dei progetti di impianti fotovoltaici a terra.<br />

6.2.1. Legislazione nazionale<br />

l D.Lgs 3 marzo 2011, n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili,<br />

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.<br />

l Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –<br />

Legge comunitaria 2009. Testo approvato dal Senato il 12 maggio 2010.<br />

l D.M. 26 giugno 2009 “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica”.<br />

l D.P.R. 2 aprile 2009, n.59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo<br />

19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.<br />

l D.Lgs 30 maggio 2008, n.115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e<br />

i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”.<br />

l Legge 24 Dicembre 2007, n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge<br />

finanziaria 2008).<br />

Il ddl di conversione del D.L. 194/2009 Milleproroghe, approvato dal Senato, ha spostato dal 1° gennaio 2010 al 1°<br />

gennaio 2011 la scadenza entro la quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, i regolamenti edilizi dovranno<br />

imporre, per i nuovi edifici, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, norma che era stata introdotta dalla legge<br />

n.244/2007.<br />

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) prevedendo che nei regolamenti<br />

edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti<br />

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che garantiscano una produzione energetica non inferiore<br />

a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento.<br />

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica<br />

minima è di 5 kW.<br />

§ 6.2. e § 6.2.1.<br />

Per ulteriori dettagli:<br />

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/normativa.htm<br />

58<br />

parte III<br />

6. Il contesto legislativo e normativo regionale

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