Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Le Osservazioni dell’ANM<br />
Osservazioni su<br />
Disciplinare<br />
imparzialità in tutte le occasioni<br />
della vita sociale e professionale.<br />
La seconda è che la legge può<br />
intervenire in forme e modi specifici<br />
per assicurare l’immagine di<br />
imparzialità dei magistrati, precludendo<br />
loro il compimento di determinate<br />
attività che - sulla base di<br />
una ragionevole valutazione preventiva<br />
del legislatore - potrebbero<br />
farli “apparire” non imparziali agli<br />
occhi della generalità dei cittadini e<br />
degli utenti della giustizia.<br />
Da un lato, dunque, sta l’impegno<br />
personale e morale a tutto<br />
campo del magistrato affidato alla<br />
sua intelligenza e sensibilità; dall’altro<br />
la legittimità di norme puntuali<br />
, dirette a salvaguardare particolari<br />
“apparenze”, indispensabili<br />
per garantire la fiducia dei cittadini<br />
nell’esercizio imparziale delle funzioni<br />
giudiziarie.<br />
La norma in esame annulla i<br />
confini delle due diverse sfere e - in<br />
luogo di specifiche previsioni disciplinari<br />
riguardanti altrettanto specifiche<br />
attività lesive della immagine<br />
di imparzialità - sembra legittimare<br />
in termini generali un vero e proprio<br />
“diritto disciplinare dell’apparenza”<br />
ispirato alla pretesa di misurare<br />
qualsiasi condotta del magistrato<br />
non solo sul piano della<br />
realtà effettuale ma anche sul terreno<br />
meramente simbolico dell’apparenza.<br />
104<br />
Se già una “direttiva” di questo<br />
tenore poteva suscitare critiche<br />
assai ferme , la pedissequa trasformazione<br />
della “direttiva” in<br />
“norma” determina un salto di qualità<br />
che non può sfuggire a nessun<br />
giurista.<br />
6.3. Tra gli illeciti “al di fuori<br />
dell’esercizio delle funzioni” compare<br />
infine una ipotesi che si<br />
potrebbe definire “antiturbative”<br />
relativa allo “ uso strumentale della<br />
qualità che, per la posizione del<br />
magistrato o per le modalità di realizzazione,<br />
è idoneo a turbare l’esercizio<br />
di funzioni costituzionalmente<br />
previste” .<br />
Ne scaturisce una fattispecie<br />
disciplinare che riecheggia vagamente<br />
il secondo comma dell’art.<br />
289 c.p. ( che punisce con la reclusione<br />
da uno a cinque anni le condotte<br />
“dirette” a turbare l’esercizio<br />
delle attribuzioni, prerogative o<br />
funzioni del Presidente della<br />
Repubblica, del Governo, delle<br />
Assemblee legislative, della corte<br />
costituzionale o delle assemblee<br />
regionali) ma da un lato sanziona la<br />
semplice “idoneità” perturbatrice<br />
della condotta e, dall’altro, fa riferimento<br />
all’esercizio di “funzioni<br />
costituzionalmente previste”.<br />
Anche in questo caso, la direttiva<br />
di carattere generale non ha trovato<br />
nello schema di decreto delegato<br />
una sintesi nella tipizzazione