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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni su<br />

Disciplinare<br />

imparzialità in tutte le occasioni<br />

della vita sociale e professionale.<br />

La seconda è che la legge può<br />

intervenire in forme e modi specifici<br />

per assicurare l’immagine di<br />

imparzialità dei magistrati, precludendo<br />

loro il compimento di determinate<br />

attività che - sulla base di<br />

una ragionevole valutazione preventiva<br />

del legislatore - potrebbero<br />

farli “apparire” non imparziali agli<br />

occhi della generalità dei cittadini e<br />

degli utenti della giustizia.<br />

Da un lato, dunque, sta l’impegno<br />

personale e morale a tutto<br />

campo del magistrato affidato alla<br />

sua intelligenza e sensibilità; dall’altro<br />

la legittimità di norme puntuali<br />

, dirette a salvaguardare particolari<br />

“apparenze”, indispensabili<br />

per garantire la fiducia dei cittadini<br />

nell’esercizio imparziale delle funzioni<br />

giudiziarie.<br />

La norma in esame annulla i<br />

confini delle due diverse sfere e - in<br />

luogo di specifiche previsioni disciplinari<br />

riguardanti altrettanto specifiche<br />

attività lesive della immagine<br />

di imparzialità - sembra legittimare<br />

in termini generali un vero e proprio<br />

“diritto disciplinare dell’apparenza”<br />

ispirato alla pretesa di misurare<br />

qualsiasi condotta del magistrato<br />

non solo sul piano della<br />

realtà effettuale ma anche sul terreno<br />

meramente simbolico dell’apparenza.<br />

104<br />

Se già una “direttiva” di questo<br />

tenore poteva suscitare critiche<br />

assai ferme , la pedissequa trasformazione<br />

della “direttiva” in<br />

“norma” determina un salto di qualità<br />

che non può sfuggire a nessun<br />

giurista.<br />

6.3. Tra gli illeciti “al di fuori<br />

dell’esercizio delle funzioni” compare<br />

infine una ipotesi che si<br />

potrebbe definire “antiturbative”<br />

relativa allo “ uso strumentale della<br />

qualità che, per la posizione del<br />

magistrato o per le modalità di realizzazione,<br />

è idoneo a turbare l’esercizio<br />

di funzioni costituzionalmente<br />

previste” .<br />

Ne scaturisce una fattispecie<br />

disciplinare che riecheggia vagamente<br />

il secondo comma dell’art.<br />

289 c.p. ( che punisce con la reclusione<br />

da uno a cinque anni le condotte<br />

“dirette” a turbare l’esercizio<br />

delle attribuzioni, prerogative o<br />

funzioni del Presidente della<br />

Repubblica, del Governo, delle<br />

Assemblee legislative, della corte<br />

costituzionale o delle assemblee<br />

regionali) ma da un lato sanziona la<br />

semplice “idoneità” perturbatrice<br />

della condotta e, dall’altro, fa riferimento<br />

all’esercizio di “funzioni<br />

costituzionalmente previste”.<br />

Anche in questo caso, la direttiva<br />

di carattere generale non ha trovato<br />

nello schema di decreto delegato<br />

una sintesi nella tipizzazione

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