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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

comma 9, risulta chiaramente riferita,<br />

difatti, «alla data di acquisto di<br />

efficacia delle disposizioni emanate<br />

in attuazione del comma 5», di cui è<br />

parola nell’alinea della medesima<br />

lettera i), che regge l’intera proposizione<br />

precettiva.<br />

Proposta: all’art. 5, co. 1, lett. b)<br />

sostituire le parole “nei sei mesi<br />

antecedenti alla data di entrata in<br />

vigore della legge 25 luglio 2005, n.<br />

150” con le parole “nei sei mesi<br />

antecedenti alla data di acquisto<br />

di efficacia del presente decreto<br />

legislativo che sopprime i posti di<br />

magistrato di appello addetti al<br />

massimario”.<br />

Questa soluzione è giustificata<br />

da ragioni giuridiche, oltre che logiche<br />

e amministrative, nella considerazione<br />

che con il decreto delegato<br />

in questione sono soppressi i posti e<br />

si configura “il magistrato perdente<br />

posto” e, pertanto, dovrebbe essere<br />

questo il momento di verifica dei<br />

requisiti richiesti.<br />

Osservazioni all’art. 5, secondo<br />

comma<br />

L’art. 2, comma 9, lettera l), della<br />

legge delega ? nel prevedere il transitorio<br />

trattenimento in servizio<br />

dei magistrati di appello per i quali<br />

non sia stato possibile il conferimento<br />

delle funzioni di legittimità da<br />

parte del C.S.M. ? presuppone evidentemente<br />

che essi mantengano in<br />

72<br />

toto la posizione funzionale anteriore,<br />

anche per quel concerne il<br />

possibile esercizio delle funzioni di<br />

legittimità in base a provvedimenti<br />

dei Capi degli uffici. E ciò nella<br />

logica prospettiva di evitare una<br />

irragionevole sperequazione in loro<br />

danno, dato che — diversamente<br />

opinando — i predetti magistrati,<br />

pur conservati nel posto, non eserciterebbero<br />

più una parte rilevante<br />

delle loro attuali funzioni (ed anzi,<br />

nel caso dei magistrati di appello<br />

applicati presso la Procura generale<br />

della Corte di cassazione, rimarrebbero<br />

praticamente privi di compiti<br />

significativi, dato che presso la Procura<br />

generale non esiste un ufficio<br />

del massimario).<br />

Sembra quindi esservi un eccesso<br />

di delega nella soppressione dell’art.<br />

115, primo comma, secondo<br />

periodo, O.G., laddove fa venir<br />

meno anche in via transitoria la possibilità<br />

per i Capi di Corte di applicare<br />

in udienza i magistrati del massimario<br />

Per quanto riguarda i magistrati<br />

destinati al massimario con<br />

funzioni di appello va posto in rilievo<br />

che la soppressione dell’art. 115<br />

O.G. si pone in contrasto con lo stesso<br />

decreto legislativo laddove prevede<br />

che i magistrati di appello<br />

restano in via transitoria negli uffici<br />

soppressi nello stesso status rivestito<br />

di magistrato di appello.<br />

Proposta: All’art. 5, comma 2,<br />

dopo le parole “sono trattenuti, in

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