Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Le Osservazioni dell’ANM<br />
comma 9, risulta chiaramente riferita,<br />
difatti, «alla data di acquisto di<br />
efficacia delle disposizioni emanate<br />
in attuazione del comma 5», di cui è<br />
parola nell’alinea della medesima<br />
lettera i), che regge l’intera proposizione<br />
precettiva.<br />
Proposta: all’art. 5, co. 1, lett. b)<br />
sostituire le parole “nei sei mesi<br />
antecedenti alla data di entrata in<br />
vigore della legge 25 luglio 2005, n.<br />
150” con le parole “nei sei mesi<br />
antecedenti alla data di acquisto<br />
di efficacia del presente decreto<br />
legislativo che sopprime i posti di<br />
magistrato di appello addetti al<br />
massimario”.<br />
Questa soluzione è giustificata<br />
da ragioni giuridiche, oltre che logiche<br />
e amministrative, nella considerazione<br />
che con il decreto delegato<br />
in questione sono soppressi i posti e<br />
si configura “il magistrato perdente<br />
posto” e, pertanto, dovrebbe essere<br />
questo il momento di verifica dei<br />
requisiti richiesti.<br />
Osservazioni all’art. 5, secondo<br />
comma<br />
L’art. 2, comma 9, lettera l), della<br />
legge delega ? nel prevedere il transitorio<br />
trattenimento in servizio<br />
dei magistrati di appello per i quali<br />
non sia stato possibile il conferimento<br />
delle funzioni di legittimità da<br />
parte del C.S.M. ? presuppone evidentemente<br />
che essi mantengano in<br />
72<br />
toto la posizione funzionale anteriore,<br />
anche per quel concerne il<br />
possibile esercizio delle funzioni di<br />
legittimità in base a provvedimenti<br />
dei Capi degli uffici. E ciò nella<br />
logica prospettiva di evitare una<br />
irragionevole sperequazione in loro<br />
danno, dato che — diversamente<br />
opinando — i predetti magistrati,<br />
pur conservati nel posto, non eserciterebbero<br />
più una parte rilevante<br />
delle loro attuali funzioni (ed anzi,<br />
nel caso dei magistrati di appello<br />
applicati presso la Procura generale<br />
della Corte di cassazione, rimarrebbero<br />
praticamente privi di compiti<br />
significativi, dato che presso la Procura<br />
generale non esiste un ufficio<br />
del massimario).<br />
Sembra quindi esservi un eccesso<br />
di delega nella soppressione dell’art.<br />
115, primo comma, secondo<br />
periodo, O.G., laddove fa venir<br />
meno anche in via transitoria la possibilità<br />
per i Capi di Corte di applicare<br />
in udienza i magistrati del massimario<br />
Per quanto riguarda i magistrati<br />
destinati al massimario con<br />
funzioni di appello va posto in rilievo<br />
che la soppressione dell’art. 115<br />
O.G. si pone in contrasto con lo stesso<br />
decreto legislativo laddove prevede<br />
che i magistrati di appello<br />
restano in via transitoria negli uffici<br />
soppressi nello stesso status rivestito<br />
di magistrato di appello.<br />
Proposta: All’art. 5, comma 2,<br />
dopo le parole “sono trattenuti, in