Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario<br />
Il Ruolo della Corte<br />
di Cassazione<br />
nelle Recenti Riforme:<br />
un Nuovo Vertice<br />
della Magistratura?<br />
cizio della funzione di nomofilachia<br />
obiettivo primario del legislatore<br />
delegante, presuppone, come indispensabile,<br />
la riduzione dei ricorsi<br />
per cassazione”.<br />
A tal fine, il nuovo testo dell’art. 339,<br />
terzo comma, dispone l’inappellabilità<br />
delle sentenze del giudice di pace<br />
pronunziate secondo equità, tranne<br />
che per violazione delle norme sul<br />
procedimento, per violazione di<br />
norme costituzionali o comunitarie<br />
ovvero dei principi informatori della<br />
materia. In sostanza, sebbene la<br />
norma sia stata disegnata in negativo,<br />
si è eliminata l’inappellabilità e il<br />
conseguente ricorso diretto innanzi<br />
alla Corte di cassazione. A completamento<br />
della riforma viene poi disposta<br />
l’abrogazione dell’art. 23 della<br />
legge n. 689 del 1981, che prevede il<br />
ricorso per cassazione avverso le<br />
sentenze rese nel giudizio di opposizione<br />
all’ordinanza ingiunzione.<br />
Si tratta di un giusto ripensamento<br />
della scelta a suo tempo fatta dal legislatore,<br />
che considerava l’inappellabilità<br />
delle sentenze come risposta<br />
all’esigenza di semplificazione. Le<br />
cose però sono andate diversamente<br />
poiché questa scelta ha determinato<br />
un notevole aggravio per la Corte;<br />
infatti nel 2002 sono pervenuti 4074<br />
ricorsi contro sentenze del giudice di<br />
pace; nel 2003, 5387, nel 2004, 4272<br />
e nel 2005, fino a novembre, 3043.<br />
Questo contenzioso, per quanto<br />
bagatellare, ha poi determinato seri<br />
problemi giuridici - per definire ad<br />
esempio quando una sentenza del<br />
giudice di pace fosse appellabile e,<br />
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non dunque, ricorribile per cassazione,<br />
ovvero per determinare l’ambito<br />
dell’impugnazione per cassazione<br />
della sentenza d’equità o, ancora, per<br />
sciogliere il dubbio se le sentenze del<br />
giudice di pace fossero o meno<br />
assoggettabili a regolamento di competenza<br />
- problemi che hanno richiesto<br />
un impiego di risorse notevoli,<br />
senza che le parti abbiano viste<br />
accresciute le loro garanzie, dati i<br />
ristretti limiti del sindacato di legittimità<br />
sulla decisione secondo equità.<br />
Un incondizionato giudizio positivo<br />
dunque per questa modifica, con l’auspicio<br />
che in futuro possa riflettersi<br />
anche su altri casi di inappellabilità.<br />
Certamente va anche considerato<br />
l’aggravio che ne deriverà per i Tribunali.<br />
Ma per un verso l’appellabilità<br />
costituisce una situazione più<br />
razionale e, al tempo stesso, garantista<br />
per le parti e, per altro verso, gli<br />
appelli si diluiranno su più uffici giudiziari,<br />
mentre necessariamente<br />
risulteranno fortemente ridotti i<br />
ricorsi in sede di legittimità.<br />
Qualche rilievo, pur se non direttamente<br />
interessante la Cassazione, va<br />
fatto sulla struttura dell’appello<br />
avverso le sentenze del giudice di<br />
pace pronunziate secondo equità. Nel<br />
decreto legislativo l’appello è limitato<br />
a specifici motivi (violazione delle<br />
norme sul procedimento, di norme<br />
costituzionali o comunitarie ovvero<br />
dei principi informatori della materia),<br />
ma questa prospettiva avrebbe<br />
forse richiesto una disciplina più<br />
puntuale.<br />
Può comunque ritenersi che l’appello