09.06.2013 Views

Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Ordinamento Giudiziario<br />

Il Ruolo della Corte<br />

di Cassazione<br />

nelle Recenti Riforme:<br />

un Nuovo Vertice<br />

della Magistratura?<br />

cizio della funzione di nomofilachia<br />

obiettivo primario del legislatore<br />

delegante, presuppone, come indispensabile,<br />

la riduzione dei ricorsi<br />

per cassazione”.<br />

A tal fine, il nuovo testo dell’art. 339,<br />

terzo comma, dispone l’inappellabilità<br />

delle sentenze del giudice di pace<br />

pronunziate secondo equità, tranne<br />

che per violazione delle norme sul<br />

procedimento, per violazione di<br />

norme costituzionali o comunitarie<br />

ovvero dei principi informatori della<br />

materia. In sostanza, sebbene la<br />

norma sia stata disegnata in negativo,<br />

si è eliminata l’inappellabilità e il<br />

conseguente ricorso diretto innanzi<br />

alla Corte di cassazione. A completamento<br />

della riforma viene poi disposta<br />

l’abrogazione dell’art. 23 della<br />

legge n. 689 del 1981, che prevede il<br />

ricorso per cassazione avverso le<br />

sentenze rese nel giudizio di opposizione<br />

all’ordinanza ingiunzione.<br />

Si tratta di un giusto ripensamento<br />

della scelta a suo tempo fatta dal legislatore,<br />

che considerava l’inappellabilità<br />

delle sentenze come risposta<br />

all’esigenza di semplificazione. Le<br />

cose però sono andate diversamente<br />

poiché questa scelta ha determinato<br />

un notevole aggravio per la Corte;<br />

infatti nel 2002 sono pervenuti 4074<br />

ricorsi contro sentenze del giudice di<br />

pace; nel 2003, 5387, nel 2004, 4272<br />

e nel 2005, fino a novembre, 3043.<br />

Questo contenzioso, per quanto<br />

bagatellare, ha poi determinato seri<br />

problemi giuridici - per definire ad<br />

esempio quando una sentenza del<br />

giudice di pace fosse appellabile e,<br />

60<br />

non dunque, ricorribile per cassazione,<br />

ovvero per determinare l’ambito<br />

dell’impugnazione per cassazione<br />

della sentenza d’equità o, ancora, per<br />

sciogliere il dubbio se le sentenze del<br />

giudice di pace fossero o meno<br />

assoggettabili a regolamento di competenza<br />

- problemi che hanno richiesto<br />

un impiego di risorse notevoli,<br />

senza che le parti abbiano viste<br />

accresciute le loro garanzie, dati i<br />

ristretti limiti del sindacato di legittimità<br />

sulla decisione secondo equità.<br />

Un incondizionato giudizio positivo<br />

dunque per questa modifica, con l’auspicio<br />

che in futuro possa riflettersi<br />

anche su altri casi di inappellabilità.<br />

Certamente va anche considerato<br />

l’aggravio che ne deriverà per i Tribunali.<br />

Ma per un verso l’appellabilità<br />

costituisce una situazione più<br />

razionale e, al tempo stesso, garantista<br />

per le parti e, per altro verso, gli<br />

appelli si diluiranno su più uffici giudiziari,<br />

mentre necessariamente<br />

risulteranno fortemente ridotti i<br />

ricorsi in sede di legittimità.<br />

Qualche rilievo, pur se non direttamente<br />

interessante la Cassazione, va<br />

fatto sulla struttura dell’appello<br />

avverso le sentenze del giudice di<br />

pace pronunziate secondo equità. Nel<br />

decreto legislativo l’appello è limitato<br />

a specifici motivi (violazione delle<br />

norme sul procedimento, di norme<br />

costituzionali o comunitarie ovvero<br />

dei principi informatori della materia),<br />

ma questa prospettiva avrebbe<br />

forse richiesto una disciplina più<br />

puntuale.<br />

Può comunque ritenersi che l’appello

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!