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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni su<br />

Accesso in Magistratura<br />

e Progressione in Carriera<br />

come vertice non solo del sistema<br />

dei mezzi di impugnazione, ma<br />

anche organizzativo dell’ordine<br />

giudiziario, in contrasto con il principio<br />

dell’indipendenza interna dei<br />

magistrati. Tale ruolo è reso evidente<br />

dalla partecipazione dei<br />

magistrati di legittimità ad ogni<br />

commissione di concorso e dal<br />

riconoscimento alternativo di un<br />

titolo preferenziale, se non addirittura<br />

dell’esclusiva condizione di<br />

legittimazione per il conferimento<br />

dei più importanti uffici direttivi di<br />

merito che non trova giustificazione<br />

nella specifica esperienza maturata<br />

nell’esercizio delle funzioni di<br />

legittimità.<br />

La separazione di fatto delle carriere<br />

dei giudici e dei pubblici<br />

ministeri, che si realizza attraverso<br />

la irrevocabilità della scelta dopo i<br />

primi cinque anni dall’ingresso in<br />

magistratura, appare incompatibile<br />

con l’esistenza di un unico ordine<br />

giudiziario, in cui l’esercizio della<br />

funzione giurisdizionale è indifferentemente<br />

attribuita ai giudici ed<br />

ai pubblici ministeri, e con l’esistenza<br />

di un unico Consiglio superiore<br />

della magistratura.<br />

Oltre a ciò, è opportuno ricordare<br />

che l’ANM ha espresso in numerose<br />

occasioni riserve di carattere<br />

generale anche sul merito e sulla<br />

funzionalità di un gran numero di<br />

previsioni riguardanti il sistema dei<br />

concorsi per il conferimento dei<br />

diversi uffici giudiziari. Tra di esse<br />

90<br />

continuano ad avere assoluta attualità<br />

il rilievo della macchinosità e<br />

lunghezza di tutte le procedure concorsuali,<br />

e l’incongruità di un sistema<br />

di valutazione tale da assicurare<br />

vantaggi economici e di carriera a<br />

chi si impegni nella preparazione di<br />

un esame piuttosto che a chi si<br />

impegni soprattutto nel migliore<br />

esercizio della giurisdizione.<br />

Si espongono di seguito alcune<br />

osservazioni più specifiche.<br />

Il sistema del passaggio dalle<br />

funzioni giudicanti a quelle requirenti<br />

contiene una previsione contraria<br />

alla delega nella parte in cui,<br />

al primo comma degli articoli 13 e<br />

14, sembra consentire in alcuni casi<br />

la possibilità di partecipare a concorsi<br />

per la diversa funzione alla<br />

quale si chiede il passaggio anche<br />

se essi siano banditi oltre il terzo<br />

anno di funzioni effettive. La previsione<br />

temporale della delega è<br />

invece tassativa, tanto da indurre a<br />

seri dubbi sulla sua legittimità<br />

costituzionale, perché potrebbe<br />

impedire il passaggio alle altre funzioni<br />

a magistrati che ne abbiano<br />

diritto, nell’ipotesi che nel predetto<br />

termine non vi siano posti liberi<br />

sufficienti. Ma a ciò non può porsi<br />

rimedio (anche se parziale) con una<br />

previsione che sia contro il dettato<br />

normativo.<br />

Sembra permanere il dubbio da<br />

un lato circa l’obbligo di assumere<br />

in concreto le funzioni di secondo<br />

grado o di legittimità per i magi-

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