Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Le Osservazioni dell’ANM<br />
Osservazioni su<br />
Accesso in Magistratura<br />
e Progressione in Carriera<br />
come vertice non solo del sistema<br />
dei mezzi di impugnazione, ma<br />
anche organizzativo dell’ordine<br />
giudiziario, in contrasto con il principio<br />
dell’indipendenza interna dei<br />
magistrati. Tale ruolo è reso evidente<br />
dalla partecipazione dei<br />
magistrati di legittimità ad ogni<br />
commissione di concorso e dal<br />
riconoscimento alternativo di un<br />
titolo preferenziale, se non addirittura<br />
dell’esclusiva condizione di<br />
legittimazione per il conferimento<br />
dei più importanti uffici direttivi di<br />
merito che non trova giustificazione<br />
nella specifica esperienza maturata<br />
nell’esercizio delle funzioni di<br />
legittimità.<br />
La separazione di fatto delle carriere<br />
dei giudici e dei pubblici<br />
ministeri, che si realizza attraverso<br />
la irrevocabilità della scelta dopo i<br />
primi cinque anni dall’ingresso in<br />
magistratura, appare incompatibile<br />
con l’esistenza di un unico ordine<br />
giudiziario, in cui l’esercizio della<br />
funzione giurisdizionale è indifferentemente<br />
attribuita ai giudici ed<br />
ai pubblici ministeri, e con l’esistenza<br />
di un unico Consiglio superiore<br />
della magistratura.<br />
Oltre a ciò, è opportuno ricordare<br />
che l’ANM ha espresso in numerose<br />
occasioni riserve di carattere<br />
generale anche sul merito e sulla<br />
funzionalità di un gran numero di<br />
previsioni riguardanti il sistema dei<br />
concorsi per il conferimento dei<br />
diversi uffici giudiziari. Tra di esse<br />
90<br />
continuano ad avere assoluta attualità<br />
il rilievo della macchinosità e<br />
lunghezza di tutte le procedure concorsuali,<br />
e l’incongruità di un sistema<br />
di valutazione tale da assicurare<br />
vantaggi economici e di carriera a<br />
chi si impegni nella preparazione di<br />
un esame piuttosto che a chi si<br />
impegni soprattutto nel migliore<br />
esercizio della giurisdizione.<br />
Si espongono di seguito alcune<br />
osservazioni più specifiche.<br />
Il sistema del passaggio dalle<br />
funzioni giudicanti a quelle requirenti<br />
contiene una previsione contraria<br />
alla delega nella parte in cui,<br />
al primo comma degli articoli 13 e<br />
14, sembra consentire in alcuni casi<br />
la possibilità di partecipare a concorsi<br />
per la diversa funzione alla<br />
quale si chiede il passaggio anche<br />
se essi siano banditi oltre il terzo<br />
anno di funzioni effettive. La previsione<br />
temporale della delega è<br />
invece tassativa, tanto da indurre a<br />
seri dubbi sulla sua legittimità<br />
costituzionale, perché potrebbe<br />
impedire il passaggio alle altre funzioni<br />
a magistrati che ne abbiano<br />
diritto, nell’ipotesi che nel predetto<br />
termine non vi siano posti liberi<br />
sufficienti. Ma a ciò non può porsi<br />
rimedio (anche se parziale) con una<br />
previsione che sia contro il dettato<br />
normativo.<br />
Sembra permanere il dubbio da<br />
un lato circa l’obbligo di assumere<br />
in concreto le funzioni di secondo<br />
grado o di legittimità per i magi-