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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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Sulla Riforma<br />

delle Procedure<br />

Concorsuali<br />

sibile appare il diverso ambito del<br />

sindacato giurisdizionale avverso<br />

gli atti del giudice delegato (artt. 22<br />

e 36 del d.lgs.) e quelli del curatore<br />

e del comitato dei creditori (art.<br />

36): solo nel secondo caso, il reclamo<br />

è limitato alla “violazione di<br />

legge” e non esteso al merito degli<br />

atti. Il principale organo di gestione,<br />

il curatore, viene assoggettato alle<br />

direttive ed alle autorizzazioni<br />

del comitato dei creditori (art. 27<br />

ss.), che sarà inevitabilmente<br />

costituito dai maggiori creditori<br />

(Istituti di credito e grandi imprenditori),<br />

gli unici in grado di sopportare<br />

gli oneri relativi. Con evidente<br />

caduta di attenzione per la stessa<br />

figura di pubblico ufficiale, il curatore<br />

è assoggettabile ad un’impropria<br />

valutazione di sfiducia nella<br />

delicata attività di accertamento del<br />

passivo (art. 35), con innesco di<br />

una possibile e ben concreta alterazione<br />

della indipendenza, necessaria<br />

a tale organo. Una simile traslazione<br />

di poteri, invocata in nome<br />

dell’efficienza e di una superficiale<br />

riallocazione corporativa nella stessa<br />

classe dei soggetti di mercato<br />

della intera gestione della crisi, si<br />

pone in chiara controtendenza<br />

rispetto all’evoluzione legislativa<br />

degli altri ordinamenti liberali.<br />

Potrebbe almeno prevedersi che<br />

la sfiducia del curatore in sede di<br />

accertamento del passivo richieda<br />

una maggioranza qualificata<br />

dei creditori (2/3). Si dovrebbe<br />

comunque specificare che i creditori<br />

si contano dopo e non prima dell’ammissione,<br />

dovendo farsi riferimento<br />

a creditori ammessi e non<br />

meramente insinuati al passivo, in<br />

tal senso modificandosi la disposizione<br />

dell’art. 35.<br />

La comunitarizzazione dei creditori<br />

riporta il nostro sistema ad un<br />

assetto anteriore a quello del codice<br />

di commercio della fine dell’800 ed<br />

esprime un’idea di stampo autoritario,<br />

in quanto mutua dallo schema<br />

maggioritario della formazione<br />

della volontà politica una razionalità<br />

decisoria che non può, per<br />

diversa provenienza degli interessi,<br />

accostare elettori di assemblee rappresentative<br />

e creditori di soggetti<br />

insolventi.<br />

3) L’estensione della funzione<br />

di curatore a non professionisti:<br />

consentire anche a soggetti privi di<br />

un sicuro e predeterminabile profilo<br />

professionale di ricoprire una pubblica<br />

funzione è uno degli aspetti<br />

meno condivisibili della riforma; la<br />

valorizzazione dello statuto di indipendenza<br />

e di competenza tecnica<br />

offerto dagli iscritti agli albi e perseguito<br />

nella collaborazione efficiente<br />

con la magistratura è ancora<br />

e più clamorosamente frustrato ove<br />

si consente addirittura ad ex falliti<br />

di rivestire tali compiti di cura<br />

degli interessi altrui (art. 25). Tale<br />

previsione sembra peraltro in contrasto<br />

con la previsione dell’art. 6,<br />

lett. a), n. 3 della legge delega nella<br />

191<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Documenti Vari

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