Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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Sulla Riforma<br />
delle Procedure<br />
Concorsuali<br />
sibile appare il diverso ambito del<br />
sindacato giurisdizionale avverso<br />
gli atti del giudice delegato (artt. 22<br />
e 36 del d.lgs.) e quelli del curatore<br />
e del comitato dei creditori (art.<br />
36): solo nel secondo caso, il reclamo<br />
è limitato alla “violazione di<br />
legge” e non esteso al merito degli<br />
atti. Il principale organo di gestione,<br />
il curatore, viene assoggettato alle<br />
direttive ed alle autorizzazioni<br />
del comitato dei creditori (art. 27<br />
ss.), che sarà inevitabilmente<br />
costituito dai maggiori creditori<br />
(Istituti di credito e grandi imprenditori),<br />
gli unici in grado di sopportare<br />
gli oneri relativi. Con evidente<br />
caduta di attenzione per la stessa<br />
figura di pubblico ufficiale, il curatore<br />
è assoggettabile ad un’impropria<br />
valutazione di sfiducia nella<br />
delicata attività di accertamento del<br />
passivo (art. 35), con innesco di<br />
una possibile e ben concreta alterazione<br />
della indipendenza, necessaria<br />
a tale organo. Una simile traslazione<br />
di poteri, invocata in nome<br />
dell’efficienza e di una superficiale<br />
riallocazione corporativa nella stessa<br />
classe dei soggetti di mercato<br />
della intera gestione della crisi, si<br />
pone in chiara controtendenza<br />
rispetto all’evoluzione legislativa<br />
degli altri ordinamenti liberali.<br />
Potrebbe almeno prevedersi che<br />
la sfiducia del curatore in sede di<br />
accertamento del passivo richieda<br />
una maggioranza qualificata<br />
dei creditori (2/3). Si dovrebbe<br />
comunque specificare che i creditori<br />
si contano dopo e non prima dell’ammissione,<br />
dovendo farsi riferimento<br />
a creditori ammessi e non<br />
meramente insinuati al passivo, in<br />
tal senso modificandosi la disposizione<br />
dell’art. 35.<br />
La comunitarizzazione dei creditori<br />
riporta il nostro sistema ad un<br />
assetto anteriore a quello del codice<br />
di commercio della fine dell’800 ed<br />
esprime un’idea di stampo autoritario,<br />
in quanto mutua dallo schema<br />
maggioritario della formazione<br />
della volontà politica una razionalità<br />
decisoria che non può, per<br />
diversa provenienza degli interessi,<br />
accostare elettori di assemblee rappresentative<br />
e creditori di soggetti<br />
insolventi.<br />
3) L’estensione della funzione<br />
di curatore a non professionisti:<br />
consentire anche a soggetti privi di<br />
un sicuro e predeterminabile profilo<br />
professionale di ricoprire una pubblica<br />
funzione è uno degli aspetti<br />
meno condivisibili della riforma; la<br />
valorizzazione dello statuto di indipendenza<br />
e di competenza tecnica<br />
offerto dagli iscritti agli albi e perseguito<br />
nella collaborazione efficiente<br />
con la magistratura è ancora<br />
e più clamorosamente frustrato ove<br />
si consente addirittura ad ex falliti<br />
di rivestire tali compiti di cura<br />
degli interessi altrui (art. 25). Tale<br />
previsione sembra peraltro in contrasto<br />
con la previsione dell’art. 6,<br />
lett. a), n. 3 della legge delega nella<br />
191<br />
La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Documenti Vari