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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni su<br />

Disciplinare<br />

come ora alle Sezioni unite civile<br />

ma) alle Sezioni unite penali della<br />

Corte di cassazione avverso le sentenze<br />

della Sezione disciplinare.<br />

La vastità e la pervasività dei<br />

poteri ministeriali fanno del Ministro<br />

un agile protagonista della procedura<br />

disciplinare, capace di essere<br />

onnipresente negli snodi decisivi<br />

del procedimento ed al tempo stesso<br />

libero dal peso gravoso delle<br />

indagini e tecnicamente “irresponsabile”,<br />

perché costantemente al<br />

riparo dalle smentite provenienti<br />

dagli eventuali esiti negativi dei<br />

giudizi disciplinari.<br />

Un “Ministro disciplinare”, dunque,<br />

che in ogni momento può intervenire<br />

per correggere, contraddire,<br />

sostituire e soppiantare il suo modesto<br />

comprimario, il Procuratore<br />

generale, oberato dal carico ed impigliato<br />

nei lacci della gestione dell’azione<br />

disciplinare obbligatoria.<br />

Sul piano istituzionale, poi, va<br />

rilevato che il procedimento disciplinare<br />

potrebbe essere segnato in<br />

ogni sua fase da impulsi contrastanti<br />

e da serie divergenze tra il Procuratore<br />

generale, organo normalmente<br />

investito delle funzioni<br />

inquirenti e requirenti, ed il Ministro<br />

in veste di accusatore extraordinem.<br />

98<br />

4. Il codice disciplinare.<br />

La procedura disciplinare si<br />

preannuncia dunque scandita da<br />

tempi lunghi e disseminata di incertezze<br />

e colpi di scena per effetto<br />

della duplicazione (non più solo dei<br />

promotori dell’azione ma anche)<br />

dei contraddittori del magistrato<br />

incolpato nel corso della procedura.<br />

Sul versante del diritto sostanziale<br />

vanno poi registrate con estrema<br />

preoccupazione l’estrema<br />

ampiezza delle ipotesi di illecito<br />

disciplinare e la pericolosa indeterminatezza<br />

di molte di esse.<br />

Nei limiti di queste prime osservazioni<br />

è assolutamente impossibile<br />

scandagliare le tre grandi categorie<br />

di illeciti delineate dalla legge<br />

delega:<br />

a) gli illeciti disciplinari “nell’esercizio<br />

delle funzioni giudiziarie”;<br />

b) gli illeciti disciplinari “al di<br />

fuori dell’esercizio delle funzioni<br />

giudiziarie”;<br />

c) gli illeciti disciplinari “conseguenti<br />

a reato”.<br />

Ci si dovrà perciò limitare a<br />

porre in evidenza come - accanto a<br />

previsioni opportune ed indiscutibili,<br />

già presenti nei numerosi progetti<br />

di riforma della materia susseguitisi<br />

negli anni - compaiano fattispecie<br />

disciplinari che, o per il loro<br />

oggettivo contenuto o per la loro<br />

indeterminatezza, contrastano con<br />

diritti del cittadino magistrato, con<br />

le caratteristiche e le prerogative di<br />

una giurisdizione libera da timori e

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