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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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i corsi di formazione per i dirigenti, i<br />

corsi per il passaggio dalle funzioni<br />

requirenti alle giudicanti e viceversa.<br />

Non sembra utile prevedere sedi<br />

decentrate, inutilmente macchinose,<br />

mentre dovrebbe essere valorizzato<br />

l’attuale sistema di formazione<br />

decentrata presso le Corti di appello,<br />

che già sta dando ottima prova.<br />

Il Comitato direttivo dovrebbe<br />

essere composto da magistrati,professori<br />

universitari e avvocati e da<br />

un rappresentante del Ministro della<br />

Giustizia (in relazione alle attribuzioni<br />

previste dall’art.110 Cost.). I<br />

magistrati, in maggioranza nel comitato,<br />

debbono essere nominati dal<br />

Csm.<br />

DISTINZIONI<br />

DELLE FUNZIONI<br />

Il valore essenziale da tutelare è<br />

la imparzialità del giudice. Se è<br />

vero che la garanzia primaria va<br />

ricercata nella normativa processuale,<br />

l’Anm riconosce l’esigenza di un<br />

intervento a livello ordinamentale,<br />

che sia dia carico anche delle esigenze<br />

di “apparenza” della imparzialità.<br />

A tal fine si potrebbe prevedere<br />

che gli uditori, all’esito del tirocinio,<br />

siano assegnati per un certo<br />

periodo a funzioni giudicanti collegiali.<br />

All’esito di questo periodo potrà<br />

esservi una effettiva valutazione (ed<br />

autovalutazione) delle attitudini e si<br />

dovranno porre in essere, anche<br />

attraverso la Scuola della Magistratura,<br />

meccanismi per garantire una<br />

migliore specializzazione ed un più<br />

elevato livello di professionalità specifica<br />

nei magistrati chiamati ad<br />

adempiere all’uno o all’altra funzione.<br />

L’Anm ritiene che debba essere<br />

mantenuta la possibilità di passaggio<br />

da una funzione all’altra ad<br />

alcune condizioni:<br />

decorso di un congruo periodo<br />

di tempo (es cinque anni)<br />

frequentazione di un corso di<br />

formazione presso la Scuola della<br />

Magistratura<br />

rigorosa valutazione attitudinale,<br />

solo a seguito dell’esito favorevole<br />

del corso di cui sopra, da<br />

parte del Csm<br />

puntuale regime di incompatibilità<br />

territoriale (circondario o<br />

distretto a seconda delle funzioni<br />

di primo grado o di appello di provenienza)<br />

Alle quattro condizioni sopra<br />

indicate non si vede perché il passaggio<br />

dall’una all’altra funzione<br />

non possa essere consentito anche<br />

più di una volta nel corso della carriera<br />

(evento peraltro nella pratica<br />

abbastanza raro).<br />

Occorrerebbe prevedere quale<br />

criterio di legittimazione per concorrere<br />

ad incarichi direttivi (giudicanti<br />

e requirenti), ferme le incompatibilità<br />

territoriali, l’avere esercitato le<br />

funzioni corrispondenti per un congruo<br />

periodo di tempo in precedenza.<br />

Non vi dovrebbero essere invece<br />

limitazioni per l’accesso indifferen-<br />

177<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

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