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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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quel principio di “unità e varietà<br />

della giurisdizione”, imposto dall’art.<br />

25, comma 1, della Costituzione, in<br />

virtù del quale «nessuno può essere<br />

distolto dal giudice naturale precostituito<br />

per legge», principio che costituzionalizza<br />

“il pluralismo culturale”<br />

della magistratura.Infatti stabilire la<br />

precostituzione del giudice significa<br />

normativizzare la consapevolezza<br />

che la giurisdizione è espressione di<br />

una funzione indipendente e di un<br />

potere autonomo rispetto ad altri,<br />

caratterizzato da diversità culturali e<br />

ideali che non possono essere proprie<br />

di una struttura burocratica, alla<br />

quale, invece, il sistema configurato<br />

dalla legge delega vorrebbe ridurre la<br />

magistratura.<br />

Il giudice, in uno Stato Costituzionale,<br />

è colui che é chiamato dall’ordinamento<br />

a risolvere la questione che<br />

gli si pone, a scoprire e costruire la<br />

norma da applicare al caso concreto:<br />

il diritto è la sua pronuncia.<br />

2. Scendendo da quelle prospettive<br />

alla riforma concreta, va subito rilevato<br />

che la composizione del Consiglio<br />

“direttivo” suscita non poche<br />

perplessità.<br />

Un organo consultivo composto da<br />

ben quattro magistrati titolari di uffici<br />

direttivi: il Presidente della Corte<br />

di cassazione, che ne è il “presidente”<br />

e il Procuratore generale, entrambi<br />

membri di diritto; un Presidente di<br />

sezione e il Procuratore aggiunto o<br />

un Avvocato generale, membri elettivi.<br />

E poi da altri tre togati, anch’essi<br />

elettivi: due consiglieri della Corte e<br />

un sostituto procuratore generale. Vi<br />

sono tre membri laici, l’uno di diritto,<br />

il presidente del Consiglio nazionale<br />

forense, gli altri nominati dai<br />

rispettivi Consigli nazionali d’appartenenza,<br />

un professore ordinario in<br />

materie giuridiche e un avvocato che<br />

“eserciti” da venti anni la professione<br />

e da cinque sia “iscritto” (forse sarebbe<br />

stato meglio anche qui il requisito<br />

di “effettivo esercizio”?), nell’albo<br />

speciale per il patrocinio davanti alle<br />

giurisdizioni superiori.<br />

Una prima notazione appare ictu<br />

oculi percepibile e, forse, è questa la<br />

ragione della diversa scelta dell’aggettivo<br />

“direttivo” anziché semplicemente<br />

di quello “giudiziario”: un<br />

“dirigismo” eccessivo nella composizione.<br />

Sarebbe stato più conforme,<br />

oltre che al principio di pari dignità<br />

delle funzioni, alla regola di buon<br />

andamento della amministrazione<br />

che i membri togati elettivi fossero<br />

individuati tra i consiglieri della<br />

Corte e della Procura generale e<br />

distinti solo tra appartenenti al settore<br />

civile e a quello penale.<br />

Qualche perplessità può far nascere,<br />

inoltre, la presidenza attribuita ope<br />

legis al Presidente della Corte, tenuto<br />

conto che il Presidente della Corte di<br />

cassazione è componente di diritto<br />

del Consiglio superiore della magistratura<br />

e del suo Comitato di presidenza.<br />

Le competenze del Consiglio “direttivo”<br />

sono identiche, ad eccezione di<br />

quelle riguardanti l’ufficio di giudice<br />

di pace, alle competenze dei Consigli<br />

39<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Ordinamento Giudiziario

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