Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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quel principio di “unità e varietà<br />
della giurisdizione”, imposto dall’art.<br />
25, comma 1, della Costituzione, in<br />
virtù del quale «nessuno può essere<br />
distolto dal giudice naturale precostituito<br />
per legge», principio che costituzionalizza<br />
“il pluralismo culturale”<br />
della magistratura.Infatti stabilire la<br />
precostituzione del giudice significa<br />
normativizzare la consapevolezza<br />
che la giurisdizione è espressione di<br />
una funzione indipendente e di un<br />
potere autonomo rispetto ad altri,<br />
caratterizzato da diversità culturali e<br />
ideali che non possono essere proprie<br />
di una struttura burocratica, alla<br />
quale, invece, il sistema configurato<br />
dalla legge delega vorrebbe ridurre la<br />
magistratura.<br />
Il giudice, in uno Stato Costituzionale,<br />
è colui che é chiamato dall’ordinamento<br />
a risolvere la questione che<br />
gli si pone, a scoprire e costruire la<br />
norma da applicare al caso concreto:<br />
il diritto è la sua pronuncia.<br />
2. Scendendo da quelle prospettive<br />
alla riforma concreta, va subito rilevato<br />
che la composizione del Consiglio<br />
“direttivo” suscita non poche<br />
perplessità.<br />
Un organo consultivo composto da<br />
ben quattro magistrati titolari di uffici<br />
direttivi: il Presidente della Corte<br />
di cassazione, che ne è il “presidente”<br />
e il Procuratore generale, entrambi<br />
membri di diritto; un Presidente di<br />
sezione e il Procuratore aggiunto o<br />
un Avvocato generale, membri elettivi.<br />
E poi da altri tre togati, anch’essi<br />
elettivi: due consiglieri della Corte e<br />
un sostituto procuratore generale. Vi<br />
sono tre membri laici, l’uno di diritto,<br />
il presidente del Consiglio nazionale<br />
forense, gli altri nominati dai<br />
rispettivi Consigli nazionali d’appartenenza,<br />
un professore ordinario in<br />
materie giuridiche e un avvocato che<br />
“eserciti” da venti anni la professione<br />
e da cinque sia “iscritto” (forse sarebbe<br />
stato meglio anche qui il requisito<br />
di “effettivo esercizio”?), nell’albo<br />
speciale per il patrocinio davanti alle<br />
giurisdizioni superiori.<br />
Una prima notazione appare ictu<br />
oculi percepibile e, forse, è questa la<br />
ragione della diversa scelta dell’aggettivo<br />
“direttivo” anziché semplicemente<br />
di quello “giudiziario”: un<br />
“dirigismo” eccessivo nella composizione.<br />
Sarebbe stato più conforme,<br />
oltre che al principio di pari dignità<br />
delle funzioni, alla regola di buon<br />
andamento della amministrazione<br />
che i membri togati elettivi fossero<br />
individuati tra i consiglieri della<br />
Corte e della Procura generale e<br />
distinti solo tra appartenenti al settore<br />
civile e a quello penale.<br />
Qualche perplessità può far nascere,<br />
inoltre, la presidenza attribuita ope<br />
legis al Presidente della Corte, tenuto<br />
conto che il Presidente della Corte di<br />
cassazione è componente di diritto<br />
del Consiglio superiore della magistratura<br />
e del suo Comitato di presidenza.<br />
Le competenze del Consiglio “direttivo”<br />
sono identiche, ad eccezione di<br />
quelle riguardanti l’ufficio di giudice<br />
di pace, alle competenze dei Consigli<br />
39<br />
La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario