Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ono aver svolto le predette funzioni<br />
nei sei mesi antecedenti alla data di<br />
acquisto di efficacia del decreto legislativo<br />
recante la modifica dell’organico<br />
della Corte di cassazione, e non<br />
già nei sei mesi precedenti alla data<br />
di entrata in vigore della stessa legge<br />
delega, come invece si prevede nella<br />
disposizione in esame.<br />
La formula ”nei sei mesi precedenti<br />
la predetta data”, che compare nel n.<br />
2 della citata lettera i) del comma 9,<br />
risulta chiaramente riferita, difatti,<br />
“alla data di acquisto di efficacia<br />
delle disposizioni emanate in attuazione<br />
del comma 5”, di cui è parola<br />
nell’alinea della medesima lettera i),<br />
che regge l’intera proposizione precettiva.<br />
Una soluzione di questo tipo è giustificata<br />
da ragioni giuridiche, oltre che<br />
logiche e amministrative, poiché solo<br />
con il decreto delegato sono soppressi<br />
i posti e si configura “il magistrato<br />
perdente posto” e, pertanto, dovrebbe<br />
essere questo il momento di verifica<br />
dei requisiti richiesti.<br />
3. Osservazioni all’art. 5, secondo<br />
comma<br />
L’art. 2, comma 9, lettera l), della<br />
legge delega - nel prevedere il transitorio<br />
trattenimento in servizio dei<br />
magistrati di appello per i quali non<br />
sia stato possibile il conferimento<br />
delle funzioni di legittimità da parte<br />
del C.S.M. - presuppone evidentemente<br />
che essi mantengano in toto la<br />
posizione funzionale anteriore, anche<br />
per quel che concerne il possibile<br />
esercizio delle funzioni di legittimità<br />
in base a provvedimenti dei Capi<br />
degli uffici. E ciò nella logica prospettiva<br />
di evitare una irragionevole<br />
sperequazione in loro danno, dato<br />
che - diversamente - i predetti magistrati,<br />
pur conservati nel posto, non<br />
eserciterebbero più una parte rilevante<br />
delle loro attuali funzioni (ed anzi,<br />
nel caso dei magistrati di appello<br />
applicati presso la Procura generale<br />
della Corte di cassazione, rimarrebbero<br />
praticamente privi di compiti<br />
significativi, dato che presso la Procura<br />
generale non esiste un ufficio<br />
del massimario).<br />
Sembra quindi esservi un eccesso di<br />
delega nella soppressione dell’art.<br />
115, primo comma, secondo periodo,<br />
O.G., laddove fa venir meno anche in<br />
via transitoria la possibilità per i Capi<br />
di Corte di applicare in udienza i<br />
magistrati del massimario Per quanto<br />
riguarda i magistrati destinati al massimario<br />
con funzioni di appello va<br />
posto in rilievo che la soppressione<br />
dell’art. 115 O.G. si pone in contrasto<br />
con lo stesso decreto legislativo laddove<br />
prevede che i magistrati di<br />
appello restano in via transitoria<br />
negli uffici soppressi nello stesso status<br />
rivestito di magistrato di appello.<br />
D. L’accesso in Cassazione nella<br />
nuova disciplina ordinamentale<br />
1. Il sistema di attribuzione<br />
Secondo la nuova disciplina, le funzioni<br />
giudicanti di legittimità vengo-<br />
43<br />
La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario