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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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ono aver svolto le predette funzioni<br />

nei sei mesi antecedenti alla data di<br />

acquisto di efficacia del decreto legislativo<br />

recante la modifica dell’organico<br />

della Corte di cassazione, e non<br />

già nei sei mesi precedenti alla data<br />

di entrata in vigore della stessa legge<br />

delega, come invece si prevede nella<br />

disposizione in esame.<br />

La formula ”nei sei mesi precedenti<br />

la predetta data”, che compare nel n.<br />

2 della citata lettera i) del comma 9,<br />

risulta chiaramente riferita, difatti,<br />

“alla data di acquisto di efficacia<br />

delle disposizioni emanate in attuazione<br />

del comma 5”, di cui è parola<br />

nell’alinea della medesima lettera i),<br />

che regge l’intera proposizione precettiva.<br />

Una soluzione di questo tipo è giustificata<br />

da ragioni giuridiche, oltre che<br />

logiche e amministrative, poiché solo<br />

con il decreto delegato sono soppressi<br />

i posti e si configura “il magistrato<br />

perdente posto” e, pertanto, dovrebbe<br />

essere questo il momento di verifica<br />

dei requisiti richiesti.<br />

3. Osservazioni all’art. 5, secondo<br />

comma<br />

L’art. 2, comma 9, lettera l), della<br />

legge delega - nel prevedere il transitorio<br />

trattenimento in servizio dei<br />

magistrati di appello per i quali non<br />

sia stato possibile il conferimento<br />

delle funzioni di legittimità da parte<br />

del C.S.M. - presuppone evidentemente<br />

che essi mantengano in toto la<br />

posizione funzionale anteriore, anche<br />

per quel che concerne il possibile<br />

esercizio delle funzioni di legittimità<br />

in base a provvedimenti dei Capi<br />

degli uffici. E ciò nella logica prospettiva<br />

di evitare una irragionevole<br />

sperequazione in loro danno, dato<br />

che - diversamente - i predetti magistrati,<br />

pur conservati nel posto, non<br />

eserciterebbero più una parte rilevante<br />

delle loro attuali funzioni (ed anzi,<br />

nel caso dei magistrati di appello<br />

applicati presso la Procura generale<br />

della Corte di cassazione, rimarrebbero<br />

praticamente privi di compiti<br />

significativi, dato che presso la Procura<br />

generale non esiste un ufficio<br />

del massimario).<br />

Sembra quindi esservi un eccesso di<br />

delega nella soppressione dell’art.<br />

115, primo comma, secondo periodo,<br />

O.G., laddove fa venir meno anche in<br />

via transitoria la possibilità per i Capi<br />

di Corte di applicare in udienza i<br />

magistrati del massimario Per quanto<br />

riguarda i magistrati destinati al massimario<br />

con funzioni di appello va<br />

posto in rilievo che la soppressione<br />

dell’art. 115 O.G. si pone in contrasto<br />

con lo stesso decreto legislativo laddove<br />

prevede che i magistrati di<br />

appello restano in via transitoria<br />

negli uffici soppressi nello stesso status<br />

rivestito di magistrato di appello.<br />

D. L’accesso in Cassazione nella<br />

nuova disciplina ordinamentale<br />

1. Il sistema di attribuzione<br />

Secondo la nuova disciplina, le funzioni<br />

giudicanti di legittimità vengo-<br />

43<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Ordinamento Giudiziario

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