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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Contributi<br />

Magistratura Onoraria:<br />

Ipotesi di Lavoro<br />

rigine storica ben nota, forse irripetibile,<br />

perchè fu pensata in relazione<br />

alle contingenze post belliche<br />

(possiamo, in via sintetica, affermare<br />

che furono i partiti di sinistra<br />

in sede di Costituente a pretendere<br />

un rapido ricambio di una classe di<br />

magistrati che ritenevano compromessa<br />

col fascismo: il che portò<br />

all’immissione dei cosiddetti<br />

‘togliattini’). Va sottolineato inoltre<br />

che l’art. 106 co. 2 cost. parla di<br />

nomina di magistrati onorari ‘per<br />

tutte le funzioni attribuite a giudici<br />

singoli’: giudici quindi, non P.M., il<br />

che potrebbe porre un problema di<br />

assoluta incostituzionalità per una<br />

immissione nel ruolo ordinario di<br />

tutti gli attuali v.p.o., per quanto<br />

dirò dopo verosimilmente la figura<br />

destinata ad affermarsi di più. Non<br />

sembra che tale limite sia stato<br />

seriamente considerato in precedenti<br />

progetti, nemmeno dalla<br />

Commissione Acone che – partendo<br />

dal “...disposto dell’art. 245 del<br />

decreto legislativo n.51 del 1998, in<br />

base al quale ‘le disposizioni del<br />

regio decreto 30 gennaio 1941<br />

n.12, come modificate o introdotte<br />

dal presente decreto in forza delle<br />

quali possono essere addetti al tribunale<br />

ordinario e alla procura<br />

della Repubblica presso il tribunale<br />

ordinario magistrati onorari, si<br />

applicano fino a quando non sarà<br />

attuato il complessivo riordino del<br />

ruolo e delle funzioni della magistratura<br />

onoraria a norma dell’art.106,<br />

secondo comma della<br />

146<br />

Costituzione, e comunque non oltre<br />

cinque anni dalla data di efficacia<br />

del presente decreto’ - ha concluso<br />

che “pur non attribuendo alla<br />

norma il valore di una delega,<br />

ha ritenuto di<br />

doversi occupare anche dei magistrati<br />

non professionali cui sono<br />

attribuite funzioni giudicanti e<br />

requirenti in via di mera supplenza<br />

dei magistrati professionali e presso<br />

gli uffici retti da questi ultimi”:<br />

in definitiva, ritenendo la legislazione<br />

primaria applicabile in modo<br />

indifferenziato alle due funzioni.<br />

Accanto a ciò, non possono sottacersi<br />

i problemi di risorse: non<br />

solo per l’assunzione diretta e stabile<br />

di oneri per un così accresciuto<br />

numero di nuovi magistrati, ma per<br />

la crescita di costo complessivo, in<br />

termini di strutture, di forniture strumentali<br />

e soprattutto di personale<br />

amministrativo destinato a supportare<br />

in termini stabili i nuovi magistrati,<br />

perchè alla loro immissione in<br />

ruolo non potrebbe non farsi seguire,<br />

per coerenza e per dare un senso<br />

a tale allargamento del personale di<br />

magistratura, un adeguato aumento<br />

anche delle risorse complessive del<br />

sistema. Ogni proposta che indica<br />

la strada di un aumento del personale<br />

di magistratura, più o meno surretiziamente<br />

realizzato, finisce per<br />

non considerare che non è tale<br />

aumento a risolvere i problemi di<br />

lentezza dei processi, perchè i dati<br />

più recenti – accenno di inversione<br />

nel saldo tra processi introitati e

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