Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Contributi<br />
Magistratura Onoraria:<br />
Ipotesi di Lavoro<br />
rigine storica ben nota, forse irripetibile,<br />
perchè fu pensata in relazione<br />
alle contingenze post belliche<br />
(possiamo, in via sintetica, affermare<br />
che furono i partiti di sinistra<br />
in sede di Costituente a pretendere<br />
un rapido ricambio di una classe di<br />
magistrati che ritenevano compromessa<br />
col fascismo: il che portò<br />
all’immissione dei cosiddetti<br />
‘togliattini’). Va sottolineato inoltre<br />
che l’art. 106 co. 2 cost. parla di<br />
nomina di magistrati onorari ‘per<br />
tutte le funzioni attribuite a giudici<br />
singoli’: giudici quindi, non P.M., il<br />
che potrebbe porre un problema di<br />
assoluta incostituzionalità per una<br />
immissione nel ruolo ordinario di<br />
tutti gli attuali v.p.o., per quanto<br />
dirò dopo verosimilmente la figura<br />
destinata ad affermarsi di più. Non<br />
sembra che tale limite sia stato<br />
seriamente considerato in precedenti<br />
progetti, nemmeno dalla<br />
Commissione Acone che – partendo<br />
dal “...disposto dell’art. 245 del<br />
decreto legislativo n.51 del 1998, in<br />
base al quale ‘le disposizioni del<br />
regio decreto 30 gennaio 1941<br />
n.12, come modificate o introdotte<br />
dal presente decreto in forza delle<br />
quali possono essere addetti al tribunale<br />
ordinario e alla procura<br />
della Repubblica presso il tribunale<br />
ordinario magistrati onorari, si<br />
applicano fino a quando non sarà<br />
attuato il complessivo riordino del<br />
ruolo e delle funzioni della magistratura<br />
onoraria a norma dell’art.106,<br />
secondo comma della<br />
146<br />
Costituzione, e comunque non oltre<br />
cinque anni dalla data di efficacia<br />
del presente decreto’ - ha concluso<br />
che “pur non attribuendo alla<br />
norma il valore di una delega,<br />
ha ritenuto di<br />
doversi occupare anche dei magistrati<br />
non professionali cui sono<br />
attribuite funzioni giudicanti e<br />
requirenti in via di mera supplenza<br />
dei magistrati professionali e presso<br />
gli uffici retti da questi ultimi”:<br />
in definitiva, ritenendo la legislazione<br />
primaria applicabile in modo<br />
indifferenziato alle due funzioni.<br />
Accanto a ciò, non possono sottacersi<br />
i problemi di risorse: non<br />
solo per l’assunzione diretta e stabile<br />
di oneri per un così accresciuto<br />
numero di nuovi magistrati, ma per<br />
la crescita di costo complessivo, in<br />
termini di strutture, di forniture strumentali<br />
e soprattutto di personale<br />
amministrativo destinato a supportare<br />
in termini stabili i nuovi magistrati,<br />
perchè alla loro immissione in<br />
ruolo non potrebbe non farsi seguire,<br />
per coerenza e per dare un senso<br />
a tale allargamento del personale di<br />
magistratura, un adeguato aumento<br />
anche delle risorse complessive del<br />
sistema. Ogni proposta che indica<br />
la strada di un aumento del personale<br />
di magistratura, più o meno surretiziamente<br />
realizzato, finisce per<br />
non considerare che non è tale<br />
aumento a risolvere i problemi di<br />
lentezza dei processi, perchè i dati<br />
più recenti – accenno di inversione<br />
nel saldo tra processi introitati e