Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Documenti Vari<br />
Sulla Riforma<br />
delle Procedure<br />
Concorsuali<br />
parte in cui annovera tra i requisiti<br />
per la nomina a curatore quello<br />
delle comprovate capacità di gestione<br />
imprenditoriale, requisito che<br />
appare ontologicamente escluso nel<br />
caso degli ex falliti.<br />
Proprio la terzietà delle funzioni<br />
è poi pregiudicata dal grave condizionamento<br />
che il curatore può<br />
subire ove la sua conferma dipende<br />
dai voleri della mera maggioranza<br />
di capitale dei creditori, senza<br />
apparente possibilità di correzione<br />
del tribunale, ridotto ad organo di<br />
ratifica.<br />
4) Le nuove incompatibilità<br />
delle funzioni giurisdizionali con<br />
quelle ordinarie del giudice delegato:<br />
la riduzione della natura<br />
direttiva del ruolo del giudice delegato<br />
(che ad esempio non nomina<br />
più i legali della procedura) mal si<br />
concilia con la presunzione assoluta<br />
di non terzietà che viene<br />
introdotta quale divieto di svolgere<br />
le funzioni su materie che,<br />
nella procedura o in giudizi collaterali,<br />
vengano trattate in modo<br />
autonomo (art. 21 u.c.). In ogni<br />
caso, tale previsione presuppone<br />
giudici specializzati ed in numero<br />
tale da evitare la paralisi dei piccoli<br />
tribunali, cioè dei due terzi del<br />
sistema giudiziario italiano, ove<br />
oggi solo un magistrato si occupa<br />
di tali funzioni e non invece almeno<br />
quattro, come sarebbe necessario<br />
per un funzionamento collegiale<br />
efficiente.<br />
192<br />
Viceversa, si omette di fornire<br />
ai tribunali la benché minima<br />
dotazione organizzativa. Il mantenimento<br />
delle attuali circoscrizioni<br />
giudiziarie, l’accantonamento delle<br />
prime proposte legislative sulle<br />
sezioni specializzate ed il suindicato<br />
innalzamento dei criteri delle<br />
incompatibilità, accentuano l’esigenza<br />
di giudici esperti della materia<br />
nel medesimo ufficio, anche il<br />
più piccolo.<br />
5) Concordato fallimentare: il<br />
mantenimento di tale istituto (artt.<br />
112 ss.), ancora a disposizione del<br />
fallito e nonostante l’insuccesso di<br />
eventuali tentativi anteriori di soluzione<br />
concordatizia, smentisce la<br />
proclamata volontà di anticipare la<br />
crisi dell’impresa. La sopravvivenza<br />
di questo istituto - come notato<br />
anche dalle professioni ordinistiche,<br />
secondo la critica del Consiglio<br />
<strong>Nazionale</strong> dei Dottori Commercialistici<br />
- espone i curatori ad inammissibili<br />
poteri di interdizione, spesso<br />
oggi esercitati dai falliti soprattutto<br />
nelle operazioni di vendita e nella<br />
liquidazione, con rallentamento<br />
delle operazioni del curatore e delegittimazione<br />
del suo ruolo e, soprattutto,<br />
grave pregiudizio per i creditori.<br />
Il concordato fallimentare non<br />
può essere uno strumento a disposizione<br />
del fallito che arriva tardi al<br />
fallimento. Per questo l’ANM suggerisce<br />
una proposta alternativa<br />
che potrebbe essere quella di permettere<br />
al fallito di richiedere il