Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario<br />
1. Premessa.<br />
La materia della responsabilità<br />
disciplinare dei magistrati è particolarmente<br />
delicata, poiché coinvolge<br />
interessi che vanno ben oltre quelli<br />
di categoria.<br />
La potestà disciplinare dello<br />
Stato sui magistrati non può, e non<br />
deve, essere messa in dubbio, ma è<br />
legittimo, deve essere legittimo,<br />
chiedersi con quali modalità essa<br />
debba essere esercitata: “il punto<br />
più delicato della questione è quello<br />
che riguarda la Magistratura giudicante,<br />
perché soltanto rispetto ad<br />
essa si può temere che l’esercizio<br />
del potere disciplinare, non sufficientemente<br />
garantito, possa apparire<br />
come pretesto per influire sui<br />
giudici o per frustrare la garanzia<br />
dell’inamovibilità. Per quanto sia<br />
assolutamente da escludere che<br />
questo timore si fondi sopra una<br />
ragionevole previsione, tuttavia le<br />
garanzie di cui si tratta sono giustificate<br />
dall’interesse di eliminare dal<br />
popolo anche il sospetto che la<br />
disciplina possa prestarsi al conseguimento<br />
di scopi contrari alla<br />
buona amministrazione della Giustizia,<br />
nella quale il popolo stesso<br />
deve avere piena fiducia. Rispetto al<br />
Pubblico Ministero, invece, la questione<br />
non è diversa da quella che<br />
riguarda la potestà disciplinare<br />
dello Stato su tutti gli altri pubblici<br />
ufficiali amministrativi, e però nulla<br />
vieterebbe d’estendere ai magistrati<br />
del Pubblico Ministero le norme<br />
disciplinari stabilite per gli impie-<br />
12<br />
Nuovo Ordinamento<br />
Giudiziario e Libertà<br />
di Manifestazione<br />
del Pensiero:<br />
due Mondi Lontani?<br />
Sergio Beltrani *<br />
*Giudice<br />
presso<br />
il Tribunale<br />
di Napoli<br />
gati civili in generale. Senonché,<br />
tenuto conto che i magistrati del<br />
Pubblico Ministero concorrono a<br />
costituire l’Ordine Giudiziario, e<br />
che nessun danno può derivare<br />
all’interesse pubblico dall’estendere<br />
ad essi le speciali garanzie che sono<br />
stabilite per l’esercizio del potere<br />
disciplinare sui magistrati giudicanti,<br />
le nostre leggi hanno ritenuto<br />
opportuna cotesta estensione, ed io<br />
non ho trovato valide ragioni per<br />
accogliere una diversa conclusione”.<br />
Queste non sono le parole di un<br />
magistrato di assalto; le ha scritte<br />
(nella Relazione per l’approvazione<br />
del testo dell’Ordinamento giudiziario,<br />
presentata alla Maestà del Re<br />
Imperatore, nell’ud. 30.1.1941), il<br />
Ministro Guardasigilli Grandi.<br />
Era in gamba, il Ministro Grandi!<br />
Le tante innovazioni sono generalmente<br />
caratterizzate da maggior<br />
rigore; ad es.:<br />
ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. H,<br />
nn. 1 ss., l. delega n. 150 del 2005,<br />
vi sarà sospensione obbligatoria<br />
dalle funzioni e dallo stipendio -<br />
oggi disciplinata dall’art. 31, 1° co.<br />
l. guar. – in tutti i casi nei quali<br />
venga emessa, nei confronti di un<br />
magistrato, , ovvero non più soltanto,<br />
come prima, una misura coercitiva<br />
detentiva, ma anche una misura<br />
coercitiva non detentiva, una misura<br />
interdittiva ed una misura di sicu-