Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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ogni singolo caso o atto vi è chi rimane<br />
insoddisfatto per non aver visto<br />
accolte le proprie ragioni ovvero<br />
anche per essere risultato vittorioso,<br />
ma solo all’esito di un giudizio spesso<br />
lento e defatigante.<br />
Si può obiettare che le denunzie palesemente<br />
infondate saranno risolte in<br />
modo da ridurre gli effetti distorsivi<br />
sulla attività giudiziaria svolta dal<br />
magistrato incolpato. Si consideri<br />
però il fatto che, quanto meno per gli<br />
illeciti relativi alle gravi violazioni di<br />
legge asseritamene commesse nel<br />
processo dal magistrato incolpato, la<br />
Sezione disciplinare del CSM sarà<br />
probabilmente tenuta ad attendere<br />
l’esito del processo per non creare<br />
inopportune, se non inammissibili<br />
sovrapposizioni di ruoli rispetto alla<br />
funzione giurisdizionale vera e propria.<br />
In ogni caso, anche una possibile<br />
rapida soluzione del procedimento<br />
disciplinare con richiesta di non<br />
luogo a procedere da parte del Procuratore<br />
generale può comunque venire<br />
alla ribalta a seguito della richiesta di<br />
fissazione dell’udienza pubblica<br />
avanti alla Sezione disciplinare del<br />
CSM da parte del Ministro della giustizia<br />
(nei casi di procedimenti<br />
segnalati ovvero anche solo integrati<br />
nella contestazione da parte del<br />
Ministro medesimo).<br />
In conclusione tale sistema sembra<br />
quindi idoneo a creare condizionamenti<br />
di vario genere e portata nei<br />
confronti del magistrato durante lo<br />
svolgimento della propria attività, a<br />
tutto discapito dell’efficienza del<br />
“sistema giustizia”.<br />
Con più specifico riferimento alle<br />
funzioni della Procura generale va<br />
innanzitutto rilevato che essa dovrà<br />
fare fronte ai compiti legati all’obbligatorietà<br />
dell’azione disciplinare<br />
oltremodo gravosi con l’attuale organico.<br />
Nella valutazione del carico di lavoro<br />
che inevitabilmente si abbatterà<br />
sulla Procura generale (e poi sulla<br />
Sezione disciplinare del CSM) si<br />
deve anche tenere conto che la legge<br />
delega ha introdotto come specifico<br />
illecito disciplinare l’omessa denunzia<br />
da parte del dirigente dell’ufficio<br />
o del presidente di sezione o del collegio<br />
di fatti che possono costituire<br />
illecito disciplinare compiuti da<br />
magistrati dell’ufficio, sezione o collegio,<br />
con il rischio di una reazione a<br />
catena, e cioè del proliferare di procedimenti.<br />
Non è quindi difficile prevedere<br />
che le nuove disposizioni<br />
avranno un notevole impatto sul carico<br />
di lavoro dei singoli magistrati<br />
della Procura con riflessi negativi<br />
non solo sul concreto ed efficace perseguimento<br />
disciplinare dei casi più<br />
delicati o complessi, ma anche sull’ordinario<br />
svolgimento della funzione<br />
requirente di legittimità avanti alla<br />
Corte.<br />
Va infatti sottolineato il fatto che la<br />
Procura generale, come analoghi<br />
uffici presenti in quasi tutte le Corti<br />
Supreme di legittimità degli altri<br />
Paesi europei, coadiuva le Corti<br />
medesime nel difficile compito di<br />
assicurare la corretta applicazione<br />
della legge, la cd. nomofilachia, storicamente<br />
e ontologicamente diversa<br />
53<br />
La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario