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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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ogni singolo caso o atto vi è chi rimane<br />

insoddisfatto per non aver visto<br />

accolte le proprie ragioni ovvero<br />

anche per essere risultato vittorioso,<br />

ma solo all’esito di un giudizio spesso<br />

lento e defatigante.<br />

Si può obiettare che le denunzie palesemente<br />

infondate saranno risolte in<br />

modo da ridurre gli effetti distorsivi<br />

sulla attività giudiziaria svolta dal<br />

magistrato incolpato. Si consideri<br />

però il fatto che, quanto meno per gli<br />

illeciti relativi alle gravi violazioni di<br />

legge asseritamene commesse nel<br />

processo dal magistrato incolpato, la<br />

Sezione disciplinare del CSM sarà<br />

probabilmente tenuta ad attendere<br />

l’esito del processo per non creare<br />

inopportune, se non inammissibili<br />

sovrapposizioni di ruoli rispetto alla<br />

funzione giurisdizionale vera e propria.<br />

In ogni caso, anche una possibile<br />

rapida soluzione del procedimento<br />

disciplinare con richiesta di non<br />

luogo a procedere da parte del Procuratore<br />

generale può comunque venire<br />

alla ribalta a seguito della richiesta di<br />

fissazione dell’udienza pubblica<br />

avanti alla Sezione disciplinare del<br />

CSM da parte del Ministro della giustizia<br />

(nei casi di procedimenti<br />

segnalati ovvero anche solo integrati<br />

nella contestazione da parte del<br />

Ministro medesimo).<br />

In conclusione tale sistema sembra<br />

quindi idoneo a creare condizionamenti<br />

di vario genere e portata nei<br />

confronti del magistrato durante lo<br />

svolgimento della propria attività, a<br />

tutto discapito dell’efficienza del<br />

“sistema giustizia”.<br />

Con più specifico riferimento alle<br />

funzioni della Procura generale va<br />

innanzitutto rilevato che essa dovrà<br />

fare fronte ai compiti legati all’obbligatorietà<br />

dell’azione disciplinare<br />

oltremodo gravosi con l’attuale organico.<br />

Nella valutazione del carico di lavoro<br />

che inevitabilmente si abbatterà<br />

sulla Procura generale (e poi sulla<br />

Sezione disciplinare del CSM) si<br />

deve anche tenere conto che la legge<br />

delega ha introdotto come specifico<br />

illecito disciplinare l’omessa denunzia<br />

da parte del dirigente dell’ufficio<br />

o del presidente di sezione o del collegio<br />

di fatti che possono costituire<br />

illecito disciplinare compiuti da<br />

magistrati dell’ufficio, sezione o collegio,<br />

con il rischio di una reazione a<br />

catena, e cioè del proliferare di procedimenti.<br />

Non è quindi difficile prevedere<br />

che le nuove disposizioni<br />

avranno un notevole impatto sul carico<br />

di lavoro dei singoli magistrati<br />

della Procura con riflessi negativi<br />

non solo sul concreto ed efficace perseguimento<br />

disciplinare dei casi più<br />

delicati o complessi, ma anche sull’ordinario<br />

svolgimento della funzione<br />

requirente di legittimità avanti alla<br />

Corte.<br />

Va infatti sottolineato il fatto che la<br />

Procura generale, come analoghi<br />

uffici presenti in quasi tutte le Corti<br />

Supreme di legittimità degli altri<br />

Paesi europei, coadiuva le Corti<br />

medesime nel difficile compito di<br />

assicurare la corretta applicazione<br />

della legge, la cd. nomofilachia, storicamente<br />

e ontologicamente diversa<br />

53<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Ordinamento Giudiziario

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