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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni su<br />

Accesso in Magistratura<br />

e Progressione in Carriera<br />

possibilità di scelta della prova,<br />

sull’eventuale sorteggio dei temi,<br />

sull’eventualità di una prova “promiscua”.<br />

A proposito dei concorsi per<br />

incarichi direttivi di merito, non si<br />

comprende bene se sia previsto un<br />

unico concorso per tutti gli incarichi<br />

direttivi dello stesso genere (ad<br />

esempio tutti quelli giudicanti di<br />

primo grado). A favore di ciò sembrerebbe<br />

la formulazione letterale<br />

dell’articolo 43 che parla di una<br />

graduatoria da formare tra gli idonei<br />

e di una proposta per “le nomine”<br />

che il CSM dovrebbe fare al<br />

Ministro della giustizia per il concerto.<br />

Se così fosse, però, manca la<br />

previsione della periodicità dell’individuazione<br />

degli uffici vacanti<br />

(da compiere annualmente solo ai<br />

fini dei concorsi per le funzioni non<br />

direttive). Inoltre, nel merito, è da<br />

osservare che nella valutazione per<br />

il conferimento degli incarichi<br />

direttivi hanno sempre assunto un<br />

certo rilievo circostanze attinenti<br />

alla conoscenza della realtà giudiziaria<br />

concreta e del territorio da<br />

parte dei candidati, che invece non<br />

potrebbero avere alcuna incidenza<br />

qualora il sistema concorsuale<br />

fosse invece dominato dagli automatismi<br />

di un’unica graduatoria<br />

dalla quale attingere tutti i destinatari<br />

delle nuove funzioni secondo<br />

criteri oggettivi e predeterminati.<br />

Non è chiara l’estensione effettiva<br />

dell’espressione che realizza<br />

normativamente il principio della<br />

92<br />

temporaneità di tutte le funzioni.<br />

L’espressione “presso lo stesso<br />

ufficio svolgendo il medesimo<br />

incarico” (art. 19) che in effetti<br />

ripete quella contenuta nella legge<br />

delega, necessiterebbe di precisazioni<br />

esplicative. La parola “incarico”<br />

farebbe in prima battuta pensare<br />

soltanto agli incarichi direttivi e<br />

semidirettivi, che sono gli unici per<br />

i quali essa è utilizzata nel testo, ma<br />

ciò appare da escludere in base ad<br />

insuperabili argomenti logicoermeneutici.<br />

Se così fosse, infatti,<br />

la temporaneità dovrebbe attuarsi<br />

ineluttabilmente, ad esempio, con il<br />

trasferimento anche da un tribunale<br />

all’altro trascorsi i dieci anni ed<br />

eventuali proroghe, laddove è invece<br />

fuor di dubbio che vi sono molte<br />

altre soluzioni che, con spostamenti<br />

interni, ottengono ugualmente le<br />

finalità perseguite. Paradossalmente,<br />

invece, queste finalità non verrebbero<br />

certo conseguite dalla possibilità<br />

di rimanere nello stesso<br />

ufficio con altro “incarico” oltre il<br />

periodo ordinario. Il radicamento<br />

che si vuole evitare è ben lungi dall’essere<br />

evitato, ed anzi è accentuato<br />

nelle sue conseguenze eventualmente<br />

deleterie dalla permanenza<br />

oltre il periodo previsto in uno stesso<br />

ufficio con incarichi diversi inevitabilmente<br />

sempre di maggiore<br />

rilevanza, nelle ipotesi in cui ciò<br />

non sia escluso da altre disposizioni<br />

(e quindi, ad esempio, da presidente<br />

di sezione a presidente di tribunale).<br />

Appare necessario dare,

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