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Nota 1<br />

Su ciò vedi ampiamente l’intero numero 1-2,<br />

2002 della rivista “La magistratura”, interamente<br />

dedicato alla riforma dell’ordinamento giudiziario,<br />

con ampia documentazione ed articoli di A. Spataro,<br />

S. Erbani, F. Roia, A. Patrono, G. Tamburino, A.<br />

Nappi, M. Sciacca, G. Oberto, nonché il n. 3-4,<br />

2003, con articoli di S. Gallo, C. Citterio, A. Ardituro,<br />

M. Fresa, G. Rana, A. Giorgetti, L. Delli Priscoli,<br />

M. Basilico, oltre al documento del gruppo di<br />

lavoro dell’ANM sull’ordinamento giudiziario<br />

coordinato da M. Millo e composto da M. Cassano,<br />

D. Carcano, T. Morelli.<br />

Nota 2<br />

W. DE NUNZIO, componente del CSM, già<br />

presidente della Sesta Commissione referente,<br />

nella prefazione al n. 136, anno 2003, dei Quaderni<br />

del Consiglio superiore della magistratura,<br />

“Ordinamento giudiziario - Pareri del CSM sulle<br />

proposte governative di modifica”, scriveva: “La<br />

previsione di concorsi interni come strumenti di<br />

selezione dei magistrati ai fini della progressione<br />

in carriera ripropone … una organizzazione giudiziaria<br />

fortemente gerarchizzata e piramidale capace<br />

di minare il principio della indipendenza della<br />

magistratura e fondata – manifestamente errato e<br />

in contrasto con il dettato costituzionale ... - che le<br />

funzioni di appello e di cassazione debbano essere<br />

affidate ai migliori, mentre le funzioni di primo<br />

grado debbano restare a magistrati che non hanno<br />

voluto o non hanno potuto progredire in carriera.<br />

Il ché contraddice in pieno anche l’obiettivo prefisso<br />

della maggiore efficienza giacché questo<br />

valore dovrebbe permeare innanzitutto i servizi di<br />

primo grado, di immediato e più ampio impatto da<br />

parte dei cittadini”. Ed ancora: “Si è rilevato,<br />

altresì, come sia evidente che la crescita della professionalità,<br />

che il legislatore dichiara di voler<br />

assumere tra gli obiettivi primari della riforma,<br />

resti continuamente contraddetta da un impianto<br />

normativo che non favorisce la crescita complessiva<br />

di tutta la magistratura, perché da una parte si<br />

prevedono molti concorsi destinati solo a coloro<br />

che vorranno concorrere e quindi a una minoranza<br />

di magistrati, dall’altra si lascia la massa dei<br />

magistrati soggetti solo a poche valutazioni di professionalità<br />

distanti nel tempo così riproducendo<br />

l’attuale sistema da tutti ritenuto insufficiente”.<br />

Nota 3<br />

Si legge, nel comunicato stampa della Giunta<br />

esecutiva centrale dell’ANM del 20 luglio<br />

2005, dal titolo eloquente “Approvata una pessima<br />

riforma dell’ordinamento giudiziario”: “La<br />

legge delega di riforma dell’Ordinamento giudiziario<br />

oggi approvata non contribuirà a rendere<br />

più efficiente la giustizia nel nostro Paese, ma servirà<br />

soltanto a burocratizzare la magistratura e a<br />

rendere meno libero e indipendente il ruolo dei<br />

giudici e dei pubblici ministeri.<br />

E’una legge anacronistica che riporta indietro<br />

nel tempo la giurisdizione e la magistratura, ripetendo<br />

modelli in vigore prima della Costituzione e<br />

giustamente poi accantonati.<br />

Nemmeno il messaggio del Capo dello Stato è<br />

stato sufficiente a migliorare il disegno normativo,<br />

rimasto sostanzialmente immutato con tutti i vizi di<br />

palese incostituzionalità e di disfunzionalità da più<br />

parti rilevati.<br />

Si è impedito incomprensibilmente al CSM di<br />

svolgere il proprio ruolo esercitando la prerogativa,<br />

prevista dalla legge, di fornire un apporto consultivo<br />

non vincolante su alcune delle norme da<br />

ultimo introdotte, rinunciando così ad un contributo<br />

di concreta esperienza e di conoscenza tecnicoscientifica<br />

che sarebbe stato comunque prezioso.<br />

Pur nel rispetto che si deve ad una legge<br />

approvata dal Parlamento, è evidente che il progetto<br />

da essa delineato è inesorabilmente destinato<br />

a fallire”.<br />

Nota 4<br />

Con riferimento alle modalità dei concorsi per<br />

titoli ed esami, si prevede che le prove scritte consistano<br />

nella risoluzione di uno o più casi pratici,<br />

aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente<br />

o congiuntamente la risoluzione di rilevanti<br />

questioni probatorie, istruttorie e cautelari,<br />

relative alle funzioni richieste mentre le prove orali<br />

consistano nella discussione del caso o dei casi pratici<br />

oggetto della prova scritta.<br />

Nota 5<br />

La Scuola delibera sulla possibilità che il<br />

magistrato prosegua nella sua carriera, anche quando<br />

non partecipa ai concorsi. Il controllo si attua,<br />

come si è detto, non attraverso il rilascio a fine<br />

corso di formazione di un attestato di partecipazione,<br />

ma con una valutazione “che contenga elementi<br />

di verifica attitudinale” che saranno inseriti nel<br />

fascicolo personale per le valutazioni di verifica<br />

attitudinale del C.S.M.<br />

27<br />

La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Ordinamento Giudiziario

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