Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Ordinamento Giudiziario<br />
Il Ruolo della Corte<br />
di Cassazione<br />
nelle Recenti Riforme:<br />
un Nuovo Vertice<br />
della Magistratura?<br />
un posto libero per continuare a<br />
beneficiare della detta sospensione, e<br />
così successivamente sino a quando<br />
l’interessato non avrà ottenuto il<br />
posto sulla base della vecchia disciplina,<br />
anche se sia già divenuta applicabile<br />
la nuova disciplina particolarmente<br />
selettiva. In tal modo il termine<br />
triennale di applicazione del vecchio<br />
regime viene a dissolversi, a<br />
beneficio dei magistrati che, all’atto<br />
dell’iniziale applicazione della delega,<br />
avranno l’anzianità di almeno<br />
diciotto anni dalla nomina.<br />
La stessa osservazione vale per il<br />
regime transitorio relativo alla attribuzione<br />
degli incarichi direttivi di<br />
legittimità e degli incarichi superiori<br />
apicali. Anche qui l’art.49, comma 3,<br />
prevede che per il periodo di cinque<br />
anni non si applica la nuova disciplina<br />
che riserva i detti incarichi a magistrati<br />
della Cassazione, consentendone<br />
quindi l’accesso anche ai magistrati<br />
di merito o, più in generale, che<br />
non hanno i requisiti previsti dagli<br />
artt. 39-40 del d. lgs.. Ma il periodo<br />
quinquennale resta sospeso dalla data<br />
di presentazione della domanda per<br />
l’incarico direttivo alla data di comunicazione<br />
dell’esito della medesima,<br />
comunicazione all’istante – va osservato<br />
– che non è prevista dall’attuale<br />
ordinamento.<br />
Anche su questo problema, quindi,<br />
l’approssimazione del legislatore<br />
porta a conseguenze del tutto irrazionali,<br />
e in deciso contrasto con lo<br />
scopo della nuova disciplina.<br />
46<br />
E. Istituzione della Scuola Superiore<br />
della Magistratura<br />
L’istituzione della Scuola Superiore<br />
della Magistratura, prevista nello<br />
schema di decreto legislativo varato<br />
in attuazione della legge delega per la<br />
riforma dell’ordinamento giudiziario,<br />
risponde al lodevole intento di<br />
dar vita ad una struttura finalizzata al<br />
miglioramento della preparazione e<br />
della qualità professionale dei magistrati<br />
(esigenza tra l’altro già avvertita<br />
dal Consiglio superiore della<br />
magistratura, promotore di numerose<br />
iniziative in ordine all’organizzazione<br />
di incontri e convegni di studio<br />
per i magistrati). Ma, pur dopo la<br />
modifica dell’originario testo conseguente<br />
al messaggio del Presidente<br />
della Repubblica alle Camere, la normativa<br />
concreta non sfugge a rilievi<br />
sulla sua conformità al dettato costituzionale,<br />
specie agli artt. 101 e ss.<br />
Cost..<br />
La considerazione preliminare di<br />
fondo, al di là di singoli punti, é che<br />
detta Scuola costituisce “una struttura<br />
didattica autonoma, con personalità<br />
giuridica di diritto pubblico,<br />
piena capacità di diritto privato e<br />
autonomia organizzativa, funzionale<br />
e gestionale, negoziale e contabile”<br />
(art. 1), tale da rappresentare un ente<br />
cui vengono delegati compiti e funzioni,<br />
tra cui soprattutto “in via<br />
esclusiva, l’aggiornamento e la formazione<br />
dei magistrati” (art. 2), rientranti<br />
invece nelle attribuzioni del<br />
Consiglio superiore della magistratura,<br />
organo non di natura amministra-