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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni allo schema di<br />

decreto legislativo recante:<br />

“Disposizioni in materia di riorganizzazione<br />

dell’Ufficio del pubblico<br />

ministero, a norma dell’articolo<br />

1, comma 1, lettera d), della<br />

legge 25 luglio 2005, n. 150”.<br />

1. Lo schema di decreto legislativo<br />

recante norme in materia di<br />

organizzazione dell’Ufficio del<br />

Pubblico Ministero dà attuazione<br />

agli articoli 1, comma 1, lettera d) e<br />

2, comma 4, lettere da a) ad h),<br />

della l. 25 luglio 2005, n. 150.<br />

La lettera a) del comma 4 dell’art.<br />

2 della legge delega trova<br />

attuazione nell’art. 1, commi 1 e 2,<br />

e nell’art. 2, comma 1, dello schema.<br />

Per effetto di tali disposizioni il<br />

Procuratore della Repubblica è<br />

titolare esclusivo dell’esercizio dell’azione<br />

penale, che peraltro può<br />

delegare ad uno o più magistrati<br />

dell’Ufficio sia con riferimento ad<br />

un gruppo di procedimenti che<br />

all’espletamento di singoli atti relativi<br />

agli stessi. Egli assicura “il corretto,<br />

puntuale ed uniforme esercizio<br />

dell’azione penale ed il rispetto<br />

delle norme sul giusto processo da<br />

parte del suo ufficio”.<br />

Ne esce, così, svilito il ruolo del<br />

singolo sostituto procuratore, il cui<br />

spazio di scelta è del tutto svuotato<br />

e ristretto e la cui autonomia è assai<br />

ridotta e relegata al livello di un<br />

“normale funzionario alle dipendenze<br />

dal Capo”. Per tale profilo la<br />

106<br />

Osservazioni su<br />

Ufficio del PM<br />

normativa è di dubbia costituzionalità,<br />

essendo messa a rischio proprio<br />

l’obbligatorietà dell’azione<br />

penale, il cui presupposto essenziale<br />

risiede, oltre che nel principio di<br />

uguaglianza, soprattutto nel principio<br />

della soggezione del magistrato<br />

soltanto alla legge.<br />

2. Sul piano organizzativo vi è la<br />

possibilità della designazione con<br />

assoluta discrezionalità di un vicario<br />

tra i procuratori aggiunti ma<br />

solo per i casi di assenza, impedimento<br />

o vacanza, mentre è prevista<br />

la delegabilità ai procuratori<br />

aggiunti o ai sostituti della cura di<br />

“specifici settori di affari” purché<br />

nell’ambito di “aree omogenee di<br />

procedimenti” ovvero di attività<br />

dell’Ufficio che “necessitano di<br />

uniforme indirizzo”.<br />

3. Al solo Procuratore della<br />

Repubblica è rimesso il poteredovere<br />

di determinare i criteri<br />

generali di organizzazione dell’Ufficio,<br />

di stabilire gruppi di lavoro,<br />

coordinati indifferentemente da un<br />

Procuratore Aggiunto o da altro<br />

magistrato dell’Ufficio, di individuare<br />

tipologie di reati per i quali i<br />

meccanismi di assegnazione degli<br />

affari possano essere automatici.<br />

In questo contesto normativo va<br />

individuata la nuova regolamentazione<br />

del programma organizzativo<br />

degli uffici giudiziari di Procura.<br />

Tale progetto non deve essere<br />

approvato dal Consiglio superiore

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