Scarica - Associazione Nazionale Magistrati
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La<br />
Magistratura<br />
Organo<br />
della<br />
<strong>Associazione</strong><br />
<strong>Nazionale</strong><br />
<strong>Magistrati</strong><br />
Le Osservazioni dell’ANM<br />
Osservazioni allo schema di<br />
decreto legislativo recante:<br />
“Disposizioni in materia di riorganizzazione<br />
dell’Ufficio del pubblico<br />
ministero, a norma dell’articolo<br />
1, comma 1, lettera d), della<br />
legge 25 luglio 2005, n. 150”.<br />
1. Lo schema di decreto legislativo<br />
recante norme in materia di<br />
organizzazione dell’Ufficio del<br />
Pubblico Ministero dà attuazione<br />
agli articoli 1, comma 1, lettera d) e<br />
2, comma 4, lettere da a) ad h),<br />
della l. 25 luglio 2005, n. 150.<br />
La lettera a) del comma 4 dell’art.<br />
2 della legge delega trova<br />
attuazione nell’art. 1, commi 1 e 2,<br />
e nell’art. 2, comma 1, dello schema.<br />
Per effetto di tali disposizioni il<br />
Procuratore della Repubblica è<br />
titolare esclusivo dell’esercizio dell’azione<br />
penale, che peraltro può<br />
delegare ad uno o più magistrati<br />
dell’Ufficio sia con riferimento ad<br />
un gruppo di procedimenti che<br />
all’espletamento di singoli atti relativi<br />
agli stessi. Egli assicura “il corretto,<br />
puntuale ed uniforme esercizio<br />
dell’azione penale ed il rispetto<br />
delle norme sul giusto processo da<br />
parte del suo ufficio”.<br />
Ne esce, così, svilito il ruolo del<br />
singolo sostituto procuratore, il cui<br />
spazio di scelta è del tutto svuotato<br />
e ristretto e la cui autonomia è assai<br />
ridotta e relegata al livello di un<br />
“normale funzionario alle dipendenze<br />
dal Capo”. Per tale profilo la<br />
106<br />
Osservazioni su<br />
Ufficio del PM<br />
normativa è di dubbia costituzionalità,<br />
essendo messa a rischio proprio<br />
l’obbligatorietà dell’azione<br />
penale, il cui presupposto essenziale<br />
risiede, oltre che nel principio di<br />
uguaglianza, soprattutto nel principio<br />
della soggezione del magistrato<br />
soltanto alla legge.<br />
2. Sul piano organizzativo vi è la<br />
possibilità della designazione con<br />
assoluta discrezionalità di un vicario<br />
tra i procuratori aggiunti ma<br />
solo per i casi di assenza, impedimento<br />
o vacanza, mentre è prevista<br />
la delegabilità ai procuratori<br />
aggiunti o ai sostituti della cura di<br />
“specifici settori di affari” purché<br />
nell’ambito di “aree omogenee di<br />
procedimenti” ovvero di attività<br />
dell’Ufficio che “necessitano di<br />
uniforme indirizzo”.<br />
3. Al solo Procuratore della<br />
Repubblica è rimesso il poteredovere<br />
di determinare i criteri<br />
generali di organizzazione dell’Ufficio,<br />
di stabilire gruppi di lavoro,<br />
coordinati indifferentemente da un<br />
Procuratore Aggiunto o da altro<br />
magistrato dell’Ufficio, di individuare<br />
tipologie di reati per i quali i<br />
meccanismi di assegnazione degli<br />
affari possano essere automatici.<br />
In questo contesto normativo va<br />
individuata la nuova regolamentazione<br />
del programma organizzativo<br />
degli uffici giudiziari di Procura.<br />
Tale progetto non deve essere<br />
approvato dal Consiglio superiore