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Scarica - Associazione Nazionale Magistrati

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La<br />

Magistratura<br />

Organo<br />

della<br />

<strong>Associazione</strong><br />

<strong>Nazionale</strong><br />

<strong>Magistrati</strong><br />

Le Osservazioni dell’ANM<br />

Osservazioni su<br />

Accesso in Magistratura<br />

e Progressione in Carriera<br />

dotto secondo modelli di valutazione<br />

approvati con un emanando<br />

decreto ministeriale. Il rilievo di<br />

incostituzionalità è chiaro ed agevole.<br />

Il contenuto di una prova di<br />

concorso per l’accesso, data la<br />

riserva assoluta di legge in materia<br />

di ordinamento giudiziario, non<br />

può essere affidato ad un provvedimento<br />

ministeriale, senza peraltro<br />

che la legge fissi i criteri specifici a<br />

cui il Ministero debba attenersi. In<br />

cosa consista tale prova di concorso,<br />

perché tale è un colloquio psicoattitudinale<br />

inserito per espressa<br />

previsione di legge nell’ambito<br />

delle prove orali, non è detto né<br />

dalla legge delega né dallo schema<br />

di decreto legislativo. Lo schema di<br />

decreto legislativo omette ancora di<br />

dare risposta al quesito, lasciato<br />

insoddisfatto dalla legge delega, su<br />

quale sia l’incidenza del colloquio<br />

psico-attitudinale sull’andamento<br />

delle prove orali, di come cioè il<br />

giudizio sul colloquio psico-attitudinale<br />

sia destinato ad incidere<br />

sulle valutazioni tecniche di competenza<br />

della commissione di concorso.<br />

A chi spetta la valutazione<br />

del colloquio, al singolo professore<br />

universitario incaricato del colloquio,<br />

o all’intera Commissione? Se<br />

la valutazione spetta al solo professore<br />

incaricato, è conseguente ritenere<br />

che la valutazione non sia<br />

della Commissione, che quindi si<br />

tratti di una prova del tutto estranea<br />

all’ambito delle prove orali, come<br />

invece la legge delega prescrive e<br />

86<br />

lo stesso schema di decreto legislativo<br />

riafferma. Se, di contro, la<br />

valutazione è collegialmente operata<br />

dalla Commissione, quale può<br />

essere il ruolo della Commissione<br />

medesima nello svolgimento del<br />

colloquio, che richiede nell’esaminatore<br />

specifiche cognizioni tecniche,<br />

non possedute da magistrati e<br />

professori universitari nelle materie<br />

oggetto di esame? Né può valere la<br />

comparazione con il ruolo dei<br />

docenti universitari nominati per lo<br />

svolgimento dell’esame sulle conoscenze<br />

di una lingua straniera, dal<br />

momento che il voto assegnato a<br />

tale prova, per espressa previsione<br />

dell’art. 1, comma 6, dello schema<br />

di decreto, si aggiunge a quello<br />

complessivo ottenuto per la prova<br />

scritta e per la prova orale, e non è<br />

computato quindi al fini di determinare<br />

il punteggio per la dichiarazione<br />

d’idoneità. L’esito del colloquio,<br />

di contro, sembra destinato ad incidere<br />

sulle valutazioni d’idoneità,<br />

fors’anche dovendosi riconoscere<br />

che il giudizio negativo all’esito del<br />

colloquio possa compromettere il<br />

buon risultato conseguito sia nella<br />

prova scritta che in quella orale.<br />

La composizione della<br />

Commissione giudicatrice<br />

L’art. 5, primo comma, del<br />

decreto legislativo sembra inserire<br />

il professore incaricato del colloquio<br />

psico-attitudinale all’interno<br />

della Commissione giudicatrice.<br />

Quando va nominato tale professo-

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