Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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za, peraltro, creare alcun intralcio alla<br />
circolazione.<br />
Il giudice di pace, riscontrando nella<br />
fattispecie la esimente dello stato di necessità,<br />
di cui all’art. 4 della legge n.<br />
689 del 1981, con sentenza depositata<br />
il 19 luglio 2001, accoglieva il ricorso<br />
e annullava il verbale di contestazione.<br />
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso<br />
per cassazione il Comune di<br />
Terni deducendo due motivi. L’intimata<br />
non si è costituita.<br />
Motivi della decisione<br />
Con il primo motivo del ricorso, si deduce<br />
violazione e/o falsa applicazione<br />
dell’art. 4 della legge 24 novembre<br />
1981, n. 689, dell’art. 54 cod. pen.,<br />
degli artt. 2697 e 2907 cod. civ., dell’art.<br />
99 cod. proc. civ., nonché omessa,<br />
insufficiente e/o contraddittoria motivazione<br />
su di un punto decisivo della<br />
controversia. Si lamenta che il giudice<br />
di pace abbia ritenuto la sussistenza,<br />
nella specie, della esimente<br />
dello stato di necessità alla stregua di<br />
prove non offerte e di circostanze inidonee<br />
a configurarla, avendone riconosciuta<br />
la sussistenza sulla base della<br />
sola dichiarazione della opponente<br />
di aver dovuto accompagnare il proprio<br />
figliuolo disabile a casa e di aver<br />
trovato occupato il parcheggio a lui riservato<br />
in quanto invalido.<br />
Con il secondo motivo, si lamenta violazione<br />
e/o falsa applicazione degli<br />
artt. 2697 cod. civ., 196, commi 1 e 4,<br />
del codice della strada, art. 6, primo<br />
comma, della legge n. 689 del 1981,<br />
dell’art. 158, comma 1, lett. 9), e 159,<br />
lett. b), ancora del codice della strada,<br />
nonché omessa pronuncia su punti decisivi<br />
della controversia. L’intimato,<br />
quale intestatario del veicolo, non ha<br />
neppure fornito la prova liberatoria<br />
consentitagli dall’art. 196, comma 1,<br />
del codice della strada, che la circolazione<br />
del mezzo sia avvenuta contro<br />
la sua volontà. Peraltro, la violazione<br />
del divieto di sosta in doppia fila presenterebbe<br />
in sé la caratteristica di intralcio<br />
e pericolo per la circolazione,<br />
con la conseguenza che esso dovrebbe<br />
essere rispettato anche da coloro<br />
che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto<br />
degli invalidi.<br />
Il primo motivo è fondato. L’esclusione<br />
della responsabilità per violazioni<br />
amministrative derivante da "stato di<br />
necessita", secondo la previsione dell’art.<br />
4 della legge n. 689 del 1981, postula,<br />
in applicazione degli artt. 54 e<br />
59 cod. pen., che fissano i principi generali<br />
della materia, una effettiva situazione<br />
di pericolo imminente di<br />
danno grave alla persona, non altrimenti<br />
evitabile, ovvero l’erronea persuasione<br />
di trovarsi in tale situazione,<br />
persuasione provocata da circostanze<br />
oggettive (v., tra le altre, Cass., n. 4710<br />
del 1999, n. 287 del 2005).<br />
La decisione impugnata non risulta rispettosa<br />
del citato dato normativo,<br />
avendo il giudicante erroneamente riconosciuto<br />
la configurabilità della esimente<br />
di cui si tratta senza che ne sussistessero<br />
i descritti presupposti. In particolare,<br />
dalla sola dichiarazione della<br />
V. di aver dovuto, nel giorno e nella<br />
fascia oraria cui si riferisce la contestazione,<br />
accompagnare il proprio<br />
figliuolo disabile e di aver rinvenuto<br />
occupato lo spazio riservato al parcheggio<br />
della sua autovettura, munita<br />
di permesso di parcheggio per invalidi,<br />
non era in alcun modo desumibile<br />
la sussistenza di un pericolo avente le<br />
caratteristiche richieste dall’art. 54<br />
cod. pen., trattandosi di una fattispecie<br />
del tutto carente dell’elemento del<br />
pericolo imminente di danno grave alla<br />
persona, non altrimenti evitabile,<br />
per evitare il quale l’agente sia stato<br />
costretto a tenere il comportamento<br />
sanzionato.<br />
Le suesposte argomentazioni danno ragione<br />
della superfluità dell’esame del<br />
secondo motivo del ricorso, che ne resta,<br />
pertanto, assorbito. Il primo motivo<br />
del ricorso deve, pertanto, essere<br />
accolto, assorbito il secondo. La sentenza<br />
impugnata va, conseguentemente,<br />
cassata, e, non essendo necessari<br />
ulteriori accertamenti in fatto, questa<br />
Corte, può, ai sensi dell’art. 384, primo<br />
comma, cod. proc. civ., decidere<br />
la causa nel merito, rigettando la opposizione.<br />
La decisione nel merito<br />
comporta il necessario regolamento<br />
delle spese del giudizio di primo grado,<br />
in relazione alle quali si ritengono<br />
sussistenti giusti motivi per la compensazione.<br />
Quanto alle spese del giudizio<br />
di legittimità, esse vanno poste a<br />
carico dell’intimato, e liquidate come<br />
da dispositivo.<br />
15<br />
P.Q.M.<br />
La Corte accoglie il primo motivo del<br />
ricorso, assorbito il secondo. Cassa la<br />
sentenza impugnata, e, decidendo nel<br />
merito, rigetta la opposizione. Compensa<br />
le spese del giudizio di primo<br />
grado, e condanna l’intimata al pagamento<br />
delle spese del giudizio di legittimità,<br />
che liquida in complessivi euro<br />
400,00, di cui euro 350,00 per onorari,<br />
oltre alle spese generali ed accessorie<br />
di legge.<br />
FOTOCOPIA<br />
CONTRASSEGNO INVALIDI:<br />
È REATO<br />
Suprema corte di cassazione<br />
Sentenza 11-07-2005 / 30-09-2005,<br />
n. 35165<br />
Svolgimento del processo:<br />
Motivi della decisione<br />
D. Loris è stato condannato dal Tribunale<br />
dell’Aquila alla pena di m. 6<br />
di reclusione per il delitto di cui agli<br />
artt. 477-482 c.p., avendo alterato la<br />
fotocopia di un certificato del servizio<br />
veterinario dell’USL n. 1 di Agnone,<br />
inserendovi un capo bovino e modificando<br />
la data. La corte d’appello<br />
confermava. Ricorre il difensore, deducendo<br />
il vizio di motivazione e la<br />
violazione di legge:<br />
il fatto non sussiste, poiché il falso cade<br />
su una semplice fotocopia; Non<br />
v’è prova della commissione del fatto,<br />
onde può al più configurarsi, nella<br />
specie, il reato di cui allo art. 489<br />
c.p.; erroneamente non è stata applicata<br />
l’attenuante di cui all’art. 482<br />
c.p. e sono state negate le generiche,<br />
nonché la sospensione condizionale<br />
della pena.<br />
Le doglianze sono prive di fondamento.<br />
È versata in fatto quella che<br />
nega la commissione dell’addebito, in<br />
spregio alla ricostruzione storica del<br />
fatto, così come operata dai giudici di<br />
merito. Infondate sono tutte le altre.<br />
Fuorviante e fallace è la tesi secondo<br />
cui il reato di falso si configura se abbia<br />
ad oggetto una copia fotostatica.<br />
Tanto può, infatti, affermarsi solo se<br />
la copia predetta sia presentata come<br />
tale, dal momento che essa produce