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SEZ. 3, SENTENZA N. 1207 DEL 2000<br />

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:<br />

Camera di consiglio<br />

- Dott. PASQUALE LA CAVA<br />

Presidente del 16/03/2000<br />

- Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO<br />

Consigliere SENTENZA<br />

- Dott. SAVERIO FELICE MANNINO<br />

Consigliere N. 1207<br />

- Dott. VINCENZO DI NUBILA<br />

Consigliere REGISTRO GENERALE<br />

- Dott. CLAUDIA SQUASSONI<br />

Consigliere N. 1667/2000<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso proposto da<br />

1. INGRA’ Giuseppe, nato il 24 agosto<br />

1944 a Bardi;<br />

2. MANGINI GIANCARLO, nato il 10 febbraio<br />

1944 a Scandicci, avverso l'ordinanza<br />

del Tribunale del riesame di Firenze<br />

5 novembre 1999 n. 120, con la quale è<br />

stato confermato il decreto di perquisizione<br />

e sequestro di documentazione, eseguiti<br />

il 22 ottobre 1999 nelle loro abitazioni<br />

e nei locali della Imperial s.n.c. della<br />

quale sono soci e amministratori, decreto<br />

emesso il 14 ottobre 1999 dal P.M.<br />

presso il Tribunale di Firenze.<br />

Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.<br />

F. MANNINO;<br />

Sentita la requisitoria del P.G., in persona<br />

del Dr. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto<br />

il rigetto del ricorso;<br />

osserva<br />

IN FATTO E DIRITTO<br />

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame<br />

di Firenze 5 novembre 1999 n. 120<br />

- con la quale è stato confermato il decreto<br />

di perquisizione e sequestro di documentazione,<br />

eseguiti il 22 ottobre 1999<br />

nelle loro abitazioni e nei locali della<br />

Imperial s.n.c. della quale sono soci e amministratori,<br />

decreto emesso il 14 ottobre<br />

1999 dal P.M. presso il Tribunale di<br />

Firenze - Giuseppe Ingrà e Giancarlo<br />

Mangini hanno proposto ricorso per cassazione,<br />

chiedendone l’annullamento per<br />

i seguenti motivi;<br />

1. violazione ed erronea applicazione dell'art.<br />

247 c. 3 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) e<br />

c) c. p.p.) perché alla perquisizione hanno<br />

partecipato in maniera preponderante<br />

agenti di Polizia giudiziaria;<br />

2. violazione ed erronea applicazione dell'art.<br />

247 c. 3 c.p.p. in relazione all'art. 57<br />

c. 3 c.p.p., all'art. 6 L. 7 marzo 1986 n. 65<br />

e agli artt.20 e 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997<br />

n. 22 (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.), in<br />

quanto l'art. 6 L. 1986 n. 65 assegna al<br />

personale che svolge servizio di Polizia<br />

municipale, nell'ambito territoriale dell'ente<br />

di appartenenza e nei limiti delle<br />

proprie attribuzioni, anche funzioni di<br />

Polizia giudiziaria, come agente per gli<br />

operatori e come ufficiale per i responsabili<br />

del servizio o del corpo e gli addetti al<br />

coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.<br />

221 c.p.p. abr. e 57 c.p.p. in vigore;<br />

l'art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, recante<br />

la disciplina fondamentale in materia<br />

di rifiuti, elenca i poteri e le competenze<br />

dei comuni, nessuno dei quali - a<br />

parte l'art. 55 c. 1, che riguarda una competenza<br />

particolare - riguarda funzioni di<br />

controllo o di accertamento, mentre per il<br />

decreto Ronchi la competenza è attribuita<br />

in via generale alla provincia e ai suoi<br />

organi, per cui la perquisizione è stata irregolarmente<br />

delegata a personale che,<br />

seppur rivestiva la qualifica di ufficiale di<br />

p.g. secondo il proprio ordinamento, è stato<br />

tuttavia chiamato ad opera in un settore,<br />

quello dei rifiuti, nel quale neppure<br />

l'ente di appartenenza era competente a<br />

intervenire. Il ricorso è infondato e non<br />

può essere accolto. Il terzo comma dell'art.<br />

247 c. 3 c.p.p., che assegna all'A.G.<br />

il potere di delegare l'esecuzione della<br />

perquisizione ad ufficiali di Polizia giudiziaria,<br />

non può essere interpretato secondo<br />

un significato aritmetico, come se solo<br />

ufficiali di p.g. possano partecipare all'esecuzione<br />

dell'atto, e neppure come<br />

vorrebbe il ricorrente nel suo primo motivo<br />

dr impugnazione come se, comunque,<br />

gli ufficiali di p.g. debbano essere in maggioranza,<br />

bensì in senso funzionale, cioè<br />

98<br />

che la responsabilità dell'esecuzione del<br />

mezzo d'indagine compete ad uno o più<br />

ufficiali di p.g. per la garanzia del grado,<br />

indipendentemente dal numero maggiore<br />

o minore, più esiguo o preponderante<br />

di agenti di p.g. che partecipano alla perquisizione<br />

alle sue o alle loro dipendenze.<br />

Infondato è anche il secondo motivo<br />

d'impugnazione. Secondo l'art. 57 c. 2<br />

lett. c) c. p.p. sono agenti di Polizia giudiziaria<br />

le guardie delle province e dei comuni<br />

nell'ambito territoriale dell'ente di<br />

appartenenza quando sono in servizio.<br />

Dal tenore della disposizione non emerge<br />

alcuna limitazione funzionale, ma solo<br />

una delimitazione di tempo e di luogo.<br />

Il medesimo contenuto normativo esprime<br />

l'art. 5 c. 1 lett. a) e c) dell'ordinamento<br />

di Polizia municipale, approvato<br />

con L. 7 marzo 1986 n. 65, nel quale<br />

l'ambito territoriale di appartenenza e i<br />

limiti delle attribuzioni - vale a dire, la natura<br />

dei poteri attribuiti - costituiscono<br />

solo presupposti e non limiti delle funzioni<br />

di Polizia giudiziaria (Cass., Sez. I,<br />

18 gennaio 1996 n. 553, ric. Citera), che<br />

riguardano potenzialmente ogni genere<br />

di reati (Cass., Sez. I, 26 aprile 1994 n.<br />

1193, ric. Perina; Sez. III, 7 novembre<br />

1995 n. 3289, ric. D'Alessandris) e non<br />

sono suscettibili di essere ristrette ai reati<br />

che ledono interessi comunali (Cass.,<br />

Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869, ric.<br />

Ferrara). Il carattere generale delle funzioni<br />

di Polizia giudiziaria delle guardie<br />

comunali riguarda, pertanto, anche i reati<br />

in materia di rifiuti. Tale competenza discende<br />

inoltre dallo stesso D.L.vo 5 febbraio<br />

1997 n. 22, il quale prevede, fra l'altro,<br />

all’art. 14 un potere d'ordinanza del<br />

sindaco in materia di abbandono di rifiuti,<br />

penalmente sanzionato all'art. 50, quale<br />

indice di un più generale potere di controllo,<br />

il cui esercizio rientra nelle funzioni<br />

delle guardie comunali.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti<br />

in solido al pagamento delle spese<br />

processuali.<br />

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.<br />

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2000.

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