Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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SEZ. 3, SENTENZA N. 1207 DEL 2000<br />
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:<br />
Camera di consiglio<br />
- Dott. PASQUALE LA CAVA<br />
Presidente del 16/03/2000<br />
- Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO<br />
Consigliere SENTENZA<br />
- Dott. SAVERIO FELICE MANNINO<br />
Consigliere N. 1207<br />
- Dott. VINCENZO DI NUBILA<br />
Consigliere REGISTRO GENERALE<br />
- Dott. CLAUDIA SQUASSONI<br />
Consigliere N. 1667/2000<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso proposto da<br />
1. INGRA’ Giuseppe, nato il 24 agosto<br />
1944 a Bardi;<br />
2. MANGINI GIANCARLO, nato il 10 febbraio<br />
1944 a Scandicci, avverso l'ordinanza<br />
del Tribunale del riesame di Firenze<br />
5 novembre 1999 n. 120, con la quale è<br />
stato confermato il decreto di perquisizione<br />
e sequestro di documentazione, eseguiti<br />
il 22 ottobre 1999 nelle loro abitazioni<br />
e nei locali della Imperial s.n.c. della<br />
quale sono soci e amministratori, decreto<br />
emesso il 14 ottobre 1999 dal P.M.<br />
presso il Tribunale di Firenze.<br />
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.<br />
F. MANNINO;<br />
Sentita la requisitoria del P.G., in persona<br />
del Dr. Mario FAVALLI, il quale ha chiesto<br />
il rigetto del ricorso;<br />
osserva<br />
IN FATTO E DIRITTO<br />
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame<br />
di Firenze 5 novembre 1999 n. 120<br />
- con la quale è stato confermato il decreto<br />
di perquisizione e sequestro di documentazione,<br />
eseguiti il 22 ottobre 1999<br />
nelle loro abitazioni e nei locali della<br />
Imperial s.n.c. della quale sono soci e amministratori,<br />
decreto emesso il 14 ottobre<br />
1999 dal P.M. presso il Tribunale di<br />
Firenze - Giuseppe Ingrà e Giancarlo<br />
Mangini hanno proposto ricorso per cassazione,<br />
chiedendone l’annullamento per<br />
i seguenti motivi;<br />
1. violazione ed erronea applicazione dell'art.<br />
247 c. 3 c.p.p. (art. 606 c. 1 lett. b) e<br />
c) c. p.p.) perché alla perquisizione hanno<br />
partecipato in maniera preponderante<br />
agenti di Polizia giudiziaria;<br />
2. violazione ed erronea applicazione dell'art.<br />
247 c. 3 c.p.p. in relazione all'art. 57<br />
c. 3 c.p.p., all'art. 6 L. 7 marzo 1986 n. 65<br />
e agli artt.20 e 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997<br />
n. 22 (art. 606 c. 1 lett. b) e c) c.p.p.), in<br />
quanto l'art. 6 L. 1986 n. 65 assegna al<br />
personale che svolge servizio di Polizia<br />
municipale, nell'ambito territoriale dell'ente<br />
di appartenenza e nei limiti delle<br />
proprie attribuzioni, anche funzioni di<br />
Polizia giudiziaria, come agente per gli<br />
operatori e come ufficiale per i responsabili<br />
del servizio o del corpo e gli addetti al<br />
coordinamento e al controllo, ai sensi dell'art.<br />
221 c.p.p. abr. e 57 c.p.p. in vigore;<br />
l'art. 21 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, recante<br />
la disciplina fondamentale in materia<br />
di rifiuti, elenca i poteri e le competenze<br />
dei comuni, nessuno dei quali - a<br />
parte l'art. 55 c. 1, che riguarda una competenza<br />
particolare - riguarda funzioni di<br />
controllo o di accertamento, mentre per il<br />
decreto Ronchi la competenza è attribuita<br />
in via generale alla provincia e ai suoi<br />
organi, per cui la perquisizione è stata irregolarmente<br />
delegata a personale che,<br />
seppur rivestiva la qualifica di ufficiale di<br />
p.g. secondo il proprio ordinamento, è stato<br />
tuttavia chiamato ad opera in un settore,<br />
quello dei rifiuti, nel quale neppure<br />
l'ente di appartenenza era competente a<br />
intervenire. Il ricorso è infondato e non<br />
può essere accolto. Il terzo comma dell'art.<br />
247 c. 3 c.p.p., che assegna all'A.G.<br />
il potere di delegare l'esecuzione della<br />
perquisizione ad ufficiali di Polizia giudiziaria,<br />
non può essere interpretato secondo<br />
un significato aritmetico, come se solo<br />
ufficiali di p.g. possano partecipare all'esecuzione<br />
dell'atto, e neppure come<br />
vorrebbe il ricorrente nel suo primo motivo<br />
dr impugnazione come se, comunque,<br />
gli ufficiali di p.g. debbano essere in maggioranza,<br />
bensì in senso funzionale, cioè<br />
98<br />
che la responsabilità dell'esecuzione del<br />
mezzo d'indagine compete ad uno o più<br />
ufficiali di p.g. per la garanzia del grado,<br />
indipendentemente dal numero maggiore<br />
o minore, più esiguo o preponderante<br />
di agenti di p.g. che partecipano alla perquisizione<br />
alle sue o alle loro dipendenze.<br />
Infondato è anche il secondo motivo<br />
d'impugnazione. Secondo l'art. 57 c. 2<br />
lett. c) c. p.p. sono agenti di Polizia giudiziaria<br />
le guardie delle province e dei comuni<br />
nell'ambito territoriale dell'ente di<br />
appartenenza quando sono in servizio.<br />
Dal tenore della disposizione non emerge<br />
alcuna limitazione funzionale, ma solo<br />
una delimitazione di tempo e di luogo.<br />
Il medesimo contenuto normativo esprime<br />
l'art. 5 c. 1 lett. a) e c) dell'ordinamento<br />
di Polizia municipale, approvato<br />
con L. 7 marzo 1986 n. 65, nel quale<br />
l'ambito territoriale di appartenenza e i<br />
limiti delle attribuzioni - vale a dire, la natura<br />
dei poteri attribuiti - costituiscono<br />
solo presupposti e non limiti delle funzioni<br />
di Polizia giudiziaria (Cass., Sez. I,<br />
18 gennaio 1996 n. 553, ric. Citera), che<br />
riguardano potenzialmente ogni genere<br />
di reati (Cass., Sez. I, 26 aprile 1994 n.<br />
1193, ric. Perina; Sez. III, 7 novembre<br />
1995 n. 3289, ric. D'Alessandris) e non<br />
sono suscettibili di essere ristrette ai reati<br />
che ledono interessi comunali (Cass.,<br />
Sez. V, 8 febbraio 1993 n. 1869, ric.<br />
Ferrara). Il carattere generale delle funzioni<br />
di Polizia giudiziaria delle guardie<br />
comunali riguarda, pertanto, anche i reati<br />
in materia di rifiuti. Tale competenza discende<br />
inoltre dallo stesso D.L.vo 5 febbraio<br />
1997 n. 22, il quale prevede, fra l'altro,<br />
all’art. 14 un potere d'ordinanza del<br />
sindaco in materia di abbandono di rifiuti,<br />
penalmente sanzionato all'art. 50, quale<br />
indice di un più generale potere di controllo,<br />
il cui esercizio rientra nelle funzioni<br />
delle guardie comunali.<br />
P.Q.M.<br />
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti<br />
in solido al pagamento delle spese<br />
processuali.<br />
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2000.<br />
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2000.