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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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effetti giuridici solo se autenticata o<br />

non espressamente disconosciuta (sez.<br />

5^ 5.5.98, n. 11185, Detti).<br />

Al contrario, la fotocopia integra il<br />

reato di falsità materiale quando sia<br />

presentata non come tale, ma con<br />

l’apparenza di un documento originale,<br />

atto a trarre in inganno i terzi<br />

di buona fede (sez. 5^, 17.6.96, n.<br />

7717, Jacobacci; 15.4.99, n. 7566,<br />

Domenici). Il giudice si è attestato su<br />

un livello di pena assai prossimo al minimo<br />

edittale, onde appare evidente che<br />

ha tenuto conto della fattispecie delineata<br />

dagli artt. 477 e 482 c.p. (che non<br />

configura un’attenuante, come sembra<br />

ritenere il ricorrente), ascritta al D..I precedenti<br />

penali sono stati ritenuti ostativi<br />

esplicitamente alla sospensione condizionale<br />

della pena, implicitamente alle<br />

richieste generiche, per il cui riconoscimento<br />

non è stato individuato alcun<br />

elemento di meritevolezza. Il ricorso va<br />

rigettato, con la condanna del ricorrente<br />

alle spese del procedimento.<br />

P.Q.M.<br />

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente<br />

al pagamento delle spese del procedimento.<br />

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.<br />

Depositato in Cancelleria il 30 settembre<br />

2005<br />

POSTEGGIO PERSONALIZZATO: SO-<br />

LO IN CASO DI<br />

SENSIBILE DEFICIT<br />

DELLA FUNZIONE DEAMBULATORIA<br />

Tar Friuli Venezia Giulia sentenza<br />

n. 98/2006<br />

Il Tribunale amministrativo regionale del<br />

Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei<br />

magistrati:<br />

Vincenzo Borea - Presidente<br />

Oria Settesoldi - Consigliere<br />

Vincenzo Farina - Consigliere relatore<br />

ha pronunciato la seguente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso n. 20/05 proposto da …,<br />

rappresentata e difesa dall’ avv.<br />

Gianfranco Carbone, con domicilio<br />

eletto presso lo studio del medesimo,<br />

in Trieste, via …;<br />

contro<br />

il Comune di Trieste, in persona del<br />

Sindaco pro tempore, rappresentato e<br />

difeso dall’ avv. Maria Serena Giraldi,<br />

con domicilio eletto presso l’Avvocatura<br />

del Comune di Trieste, via Genova<br />

n. 2;<br />

per l’annullamento<br />

del provvedimento emesso dal Direttore<br />

dell’Area Pianificazione Territoriale<br />

del Comune di Trieste del<br />

18.11.2004, prot. gen. n. 48/12/85/2-<br />

04, con il quale è stata respinta la domanda<br />

della ricorrente volta ad ottenere<br />

la concessione del posteggio personalizzato;<br />

Visto il ricorso e gli atti tutti di causa;<br />

Uditi alla pubblica udienza del<br />

25.1.2006 - relatore il Consigliere<br />

Vincendo Farina - i difensori delle<br />

parti presenti; Ritenuto e considerato<br />

in fatto ed in diritto quanto segue:<br />

FATTO E DIRITTO<br />

La ricorrente ha chiesto al Comune di<br />

Trieste, nella sua veste di invalida, l’assegnazione<br />

di un posteggio personalizzato<br />

in via San Anastasio.<br />

L’apposita commissione tecnico-sanitaria<br />

istituita con deliberazione della<br />

Giunta comunale n. 1265 del 5.6.1996<br />

ha espresso al riguardo parere negativo<br />

sulla base della considerazione essenziale<br />

che la interessata: “Da un<br />

punto di vista sanitario mantiene una<br />

sufficiente capacità deambulatoria:<br />

dal punto di vista dei requisiti sociali<br />

dichiara di non lavorare e di non<br />

essere sottoposta a particolari cure<br />

che richiedono l’uso quotidiano del<br />

mezzo”.<br />

Questo - testualmente - il parere.<br />

Il Comune, con il gravato provvedimento,<br />

lo ha fatto proprio.<br />

La ricorrente ha dedotto la illegittimità<br />

dell’impugnato diniego sotto svariati<br />

profili. Si è costituito in giudizio l’intimato<br />

Comune, chiedendo il rigetto<br />

del gravame. Quest’ultimo è stato introitato<br />

dal Collegio ed è passato in<br />

decisione nella pubblica udienza del<br />

25.1.2006. È d’uopo prendere le mosse<br />

dal quadro normativo di riferimento.<br />

L’art. 188 del D.Lgs. 30 aprile<br />

1992, n. 285 (ad oggetto: “Nuovo co-<br />

16<br />

dice della strada”), così rubricato:<br />

“Circolazione e sosta dei veicoli al<br />

servizio di persone invalide”, dispone<br />

che: “1. Per la circolazione e la sosta<br />

dei veicoli al servizio delle persone<br />

invalide gli enti proprietari della<br />

strada sono tenuti ad allestire e mantenere<br />

apposite strutture, nonché la<br />

segnaletica necessaria, per consentire<br />

ed agevolare la mobilità di esse, secondo<br />

quanto stabilito nel regolamento.<br />

2. I soggetti legittimati ad usufruire<br />

delle strutture di cui al comma 1 sono<br />

autorizzati dal sindaco del comune<br />

di residenza nei casi e con limiti<br />

determinati dal regolamento e con le<br />

formalità nel medesimo indicate.<br />

3. I veicoli al servizio di persone invalide<br />

autorizzate a norma del comma<br />

2 non sono tenuti all’obbligo del<br />

rispetto dei limiti di tempo se lasciati<br />

in sosta nelle aree di parcheggio a<br />

tempo determinato.<br />

4. Chiunque usufruisce delle strutture<br />

di cui al comma 1, senza avere<br />

l’autorizzazione prescritta dal comma<br />

2 o ne faccia uso improprio, è soggetto<br />

alla sanzione amministrativa del<br />

pagamento di una somma da euro 71<br />

a euro 286.<br />

5. Chiunque usa delle strutture di cui<br />

al comma 1, pur avendone diritto, ma<br />

non osservando le condizioni ed i limiti<br />

indicati nell’autorizzazione prescritta<br />

dal comma 2 è soggetto alla<br />

sanzione amministrativa del pagamento<br />

di una somma da euro 35 a euro<br />

143”.<br />

L’art. 381 (Strutture e segnaletica per<br />

la mobilità delle persone invalide) del<br />

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante<br />

il Regolamento di esecuzione e<br />

di attuazione del nuovo codice della<br />

strada), a sua volta, stabilisce che:<br />

“1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma<br />

1, del codice, gli enti proprietari<br />

della strada devono allestire e mantenere<br />

funzionali ed efficienti tutte le<br />

strutture per consentire ed agevolare<br />

la mobilità delle persone invalide.<br />

2. Per la circolazione e la sosta dei<br />

veicoli a servizio delle persone inva-

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