Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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effetti giuridici solo se autenticata o<br />
non espressamente disconosciuta (sez.<br />
5^ 5.5.98, n. 11185, Detti).<br />
Al contrario, la fotocopia integra il<br />
reato di falsità materiale quando sia<br />
presentata non come tale, ma con<br />
l’apparenza di un documento originale,<br />
atto a trarre in inganno i terzi<br />
di buona fede (sez. 5^, 17.6.96, n.<br />
7717, Jacobacci; 15.4.99, n. 7566,<br />
Domenici). Il giudice si è attestato su<br />
un livello di pena assai prossimo al minimo<br />
edittale, onde appare evidente che<br />
ha tenuto conto della fattispecie delineata<br />
dagli artt. 477 e 482 c.p. (che non<br />
configura un’attenuante, come sembra<br />
ritenere il ricorrente), ascritta al D..I precedenti<br />
penali sono stati ritenuti ostativi<br />
esplicitamente alla sospensione condizionale<br />
della pena, implicitamente alle<br />
richieste generiche, per il cui riconoscimento<br />
non è stato individuato alcun<br />
elemento di meritevolezza. Il ricorso va<br />
rigettato, con la condanna del ricorrente<br />
alle spese del procedimento.<br />
P.Q.M.<br />
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente<br />
al pagamento delle spese del procedimento.<br />
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2005.<br />
Depositato in Cancelleria il 30 settembre<br />
2005<br />
POSTEGGIO PERSONALIZZATO: SO-<br />
LO IN CASO DI<br />
SENSIBILE DEFICIT<br />
DELLA FUNZIONE DEAMBULATORIA<br />
Tar Friuli Venezia Giulia sentenza<br />
n. 98/2006<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del<br />
Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei<br />
magistrati:<br />
Vincenzo Borea - Presidente<br />
Oria Settesoldi - Consigliere<br />
Vincenzo Farina - Consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso n. 20/05 proposto da …,<br />
rappresentata e difesa dall’ avv.<br />
Gianfranco Carbone, con domicilio<br />
eletto presso lo studio del medesimo,<br />
in Trieste, via …;<br />
contro<br />
il Comune di Trieste, in persona del<br />
Sindaco pro tempore, rappresentato e<br />
difeso dall’ avv. Maria Serena Giraldi,<br />
con domicilio eletto presso l’Avvocatura<br />
del Comune di Trieste, via Genova<br />
n. 2;<br />
per l’annullamento<br />
del provvedimento emesso dal Direttore<br />
dell’Area Pianificazione Territoriale<br />
del Comune di Trieste del<br />
18.11.2004, prot. gen. n. 48/12/85/2-<br />
04, con il quale è stata respinta la domanda<br />
della ricorrente volta ad ottenere<br />
la concessione del posteggio personalizzato;<br />
Visto il ricorso e gli atti tutti di causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del<br />
25.1.2006 - relatore il Consigliere<br />
Vincendo Farina - i difensori delle<br />
parti presenti; Ritenuto e considerato<br />
in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
FATTO E DIRITTO<br />
La ricorrente ha chiesto al Comune di<br />
Trieste, nella sua veste di invalida, l’assegnazione<br />
di un posteggio personalizzato<br />
in via San Anastasio.<br />
L’apposita commissione tecnico-sanitaria<br />
istituita con deliberazione della<br />
Giunta comunale n. 1265 del 5.6.1996<br />
ha espresso al riguardo parere negativo<br />
sulla base della considerazione essenziale<br />
che la interessata: “Da un<br />
punto di vista sanitario mantiene una<br />
sufficiente capacità deambulatoria:<br />
dal punto di vista dei requisiti sociali<br />
dichiara di non lavorare e di non<br />
essere sottoposta a particolari cure<br />
che richiedono l’uso quotidiano del<br />
mezzo”.<br />
Questo - testualmente - il parere.<br />
Il Comune, con il gravato provvedimento,<br />
lo ha fatto proprio.<br />
La ricorrente ha dedotto la illegittimità<br />
dell’impugnato diniego sotto svariati<br />
profili. Si è costituito in giudizio l’intimato<br />
Comune, chiedendo il rigetto<br />
del gravame. Quest’ultimo è stato introitato<br />
dal Collegio ed è passato in<br />
decisione nella pubblica udienza del<br />
25.1.2006. È d’uopo prendere le mosse<br />
dal quadro normativo di riferimento.<br />
L’art. 188 del D.Lgs. 30 aprile<br />
1992, n. 285 (ad oggetto: “Nuovo co-<br />
16<br />
dice della strada”), così rubricato:<br />
“Circolazione e sosta dei veicoli al<br />
servizio di persone invalide”, dispone<br />
che: “1. Per la circolazione e la sosta<br />
dei veicoli al servizio delle persone<br />
invalide gli enti proprietari della<br />
strada sono tenuti ad allestire e mantenere<br />
apposite strutture, nonché la<br />
segnaletica necessaria, per consentire<br />
ed agevolare la mobilità di esse, secondo<br />
quanto stabilito nel regolamento.<br />
2. I soggetti legittimati ad usufruire<br />
delle strutture di cui al comma 1 sono<br />
autorizzati dal sindaco del comune<br />
di residenza nei casi e con limiti<br />
determinati dal regolamento e con le<br />
formalità nel medesimo indicate.<br />
3. I veicoli al servizio di persone invalide<br />
autorizzate a norma del comma<br />
2 non sono tenuti all’obbligo del<br />
rispetto dei limiti di tempo se lasciati<br />
in sosta nelle aree di parcheggio a<br />
tempo determinato.<br />
4. Chiunque usufruisce delle strutture<br />
di cui al comma 1, senza avere<br />
l’autorizzazione prescritta dal comma<br />
2 o ne faccia uso improprio, è soggetto<br />
alla sanzione amministrativa del<br />
pagamento di una somma da euro 71<br />
a euro 286.<br />
5. Chiunque usa delle strutture di cui<br />
al comma 1, pur avendone diritto, ma<br />
non osservando le condizioni ed i limiti<br />
indicati nell’autorizzazione prescritta<br />
dal comma 2 è soggetto alla<br />
sanzione amministrativa del pagamento<br />
di una somma da euro 35 a euro<br />
143”.<br />
L’art. 381 (Strutture e segnaletica per<br />
la mobilità delle persone invalide) del<br />
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (recante<br />
il Regolamento di esecuzione e<br />
di attuazione del nuovo codice della<br />
strada), a sua volta, stabilisce che:<br />
“1. Ai fini di cui all’articolo 188, comma<br />
1, del codice, gli enti proprietari<br />
della strada devono allestire e mantenere<br />
funzionali ed efficienti tutte le<br />
strutture per consentire ed agevolare<br />
la mobilità delle persone invalide.<br />
2. Per la circolazione e la sosta dei<br />
veicoli a servizio delle persone inva-