20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

a carico del gestore di un albergo il quale<br />

allestisca nel proprio locale intrattenimenti<br />

musicali, avendo egli agito per ciò<br />

solo nell’esercizio della propria attività<br />

imprenditoriale, ovviamente purché ciò<br />

abbia fatto senza la specifica licenza dell’autorità,<br />

la dottrina tenta interpretazioni<br />

alternative sulla base della fruibilità<br />

del trattenimento o spettacolo da parte<br />

dei soli clienti del pubblico esercizio che<br />

lo ospita o meno. (14)<br />

Un suggerimento di diritto positivo parrebbe<br />

desumibile dal testo della<br />

L. 287/91, di disciplina dei pubblici esercizi<br />

di somministrazione di alimenti e bevande:<br />

nell’elencare le relative tipologie<br />

degli stessi, infatti, l’art 5 della legge cita<br />

anche quelli “… in cui la somministrazione<br />

di alimenti e di bevande viene<br />

effettuata congiuntamente ad attività di<br />

trattenimento e svago…”, con ciò ammettendo<br />

espressamente da un lato la<br />

eterogeneità delle due attività, dall’altro<br />

la possibilità che le stesse, ancorchè abbinate,<br />

necessitino di distinti titoli di legittimazione.<br />

E ancor meglio, l’art 3, c.<br />

6, lett. d), laddove esclude l’applicabilità<br />

dei parametri numerici previsti<br />

per i pubblici esercizi di somministrazione<br />

in genere, cita quelli di cui sopra<br />

(la cosiddetta tipologia ”C”) solo<br />

ove l’attività congiunta di trattenimento<br />

e svago risulti prevalente: con<br />

ciò ammettendo che un bar, un ristorante<br />

o simile possa svolgere la sua attività<br />

tipica di ristorazione “arricchendola”<br />

di spettacoli e trattenimenti<br />

sporadici, periodici o comunque<br />

non prevalenti.<br />

Ma è ovvio che l’indicazione legislativa<br />

sopra citata si riferisce a casi in<br />

cui il problema è risolto alla radice dal<br />

legislatore, perché, come abbiamo detto,<br />

il doppio titolo - per la somministrazione<br />

e per il trattenimento - esistono<br />

per definizione, tant’è che ciò<br />

connota la tipologia “C” del pubblico<br />

esercizio stesso. In poche parole, costituisce<br />

un argomento nel senso della<br />

ammissibilità del doppio titolo di<br />

legittimazione o anche semplicemente<br />

della coesistenza dei due tipi di attività,<br />

ma non ci fornisce alcun aiuto<br />

per risolvere la casistica oggetto delle<br />

presenti note: là somministrazione e<br />

trattenimento stanno insieme perché<br />

sono nati insieme; qui prima nasce<br />

un’attività di somministrazione, poi si<br />

arricchisce con uno o più spettacoli o<br />

trattenimenti. Se così non fosse, non<br />

potrebbe trarsi alcuna argomentazione<br />

dal fatto che il trattenimento si rivolga<br />

ai soli clienti del pubblico esercizio<br />

senza guadagno aggiuntivo: per<br />

definizione, i clienti dei pubblici esercizi<br />

di somministrazione di tipologia<br />

“C” forniscono alimenti e bevande ai<br />

fruitori del trattenimento, e ne debbono<br />

rispettare anche l’orario ove quest’ultimo<br />

risulti prevalente. Potrà infatti<br />

anche accadere astrattamente che<br />

un imprenditore intenda attivare sin<br />

dall’inizio quella particolare tipologia<br />

di locale che abbiamo genericamente<br />

denominato disco-bar. Ma in tale ipotesi,<br />

le problematiche operative saranno<br />

risolte a priori dalla disciplina<br />

della L.287 e del T.U.L.P.S., nel senso<br />

che il soggetto sarà munito sin dall’inizio<br />

della sua attività di entrambe le<br />

autorizzazioni e non si porranno problemi<br />

per così dire di patologia, correlati<br />

per lo più alla trasformazione<br />

postuma di un locale nato ad altro<br />

scopo.<br />

Per stabilire, dunque, come si possa<br />

valutare l’imprenditorialità dell’attività<br />

di trattenimento o svago all’interno di<br />

un pubblico esercizio occorre effettuare<br />

un’indagine attenta ed aggiuntiva.<br />

Particolarmente utili sembrano le<br />

indicazioni fornite dalla giurisprudenza<br />

in materia di indici di imprenditorialità<br />

dell’attività di somministrazione<br />

di un circolo privato,e dunque di<br />

natura non privata dello stesso (15):<br />

• pagamento di un biglietto di ingresso<br />

in concomitanza con lo svolgimento<br />

dello spettacolo o trattenimento,<br />

anche sotto forma di aumento del<br />

prezzo;<br />

• pubblicità degli spettacoli o trattenimenti<br />

mediante messaggi o strumenti<br />

diretti alla generalità dei cittadini,<br />

quali i messaggi radiofonici, in-<br />

72<br />

serzioni su quotidiani, affissioni, ecc.<br />

Altri elementi ancora possono trarsi<br />

dalle indicazioni ministeriali in materia<br />

di trasformazione dei locali e dunque<br />

con la diversa finalità di stabilire<br />

la necessarietà o meno della licenza<br />

ex art.80 del T.U.L.P.S. Nello specifico,<br />

con nota 20 giugno 1996 diretta<br />

alla Prefettura di Pesaro Urbino il<br />

Ministero dell’Interno ha infatti testualmente<br />

detto che “…la cadenza<br />

saltuaria, tipica delle discoteche che<br />

di solito operano il sabato e la domenica,<br />

configura attività di trattenimento…perché<br />

in tale ipotesi non può più<br />

parlarsi di locale pubblico dove l’attività<br />

principale è la ristorazione e lo<br />

spettacolo rappresenta solo attività<br />

complementare”.<br />

Se così è, qualche punto fermo siamo<br />

sicuramente riusciti a darcelo: i cosiddetti<br />

disco-bar, per il fatto stesso<br />

che si autodefiniscono tali in un’insegna<br />

o analogo messaggio pubblicitario,<br />

creano un mutamento quantitativo<br />

o qualitativo nel flusso della clientela<br />

e come tali impongono un apposito<br />

titolo di legittimazione per l’attività<br />

ancorché di solo intrattenimento<br />

musicale, anziché danzante; lo stabilimento<br />

balneare che reclamizza la festa<br />

di fine stagione su radio a circuito<br />

addirittura nazionale, difficilmente potrà<br />

sostenere di aver voluto congedarsi<br />

“alla grande”solo dalla propria<br />

clientela; il ristoratore che organizza<br />

un cenone di fine anno allietato da orchestrina,<br />

per il solo fatto di aver reclamizzato<br />

la riunione a scopo di divertimento<br />

garantendone l’accessibilità<br />

a un numero indeterminato di persone<br />

con l’unica condizione della partecipazione<br />

retribuita alla cena, deve<br />

munirsi dell’apposita licenza (16) ed<br />

analogamente l’albergatore alle medesime<br />

condizioni; ma se per contro,<br />

e per rimanere agli esempi fatti, la medesima<br />

festa o trattenimento rimane<br />

nell’ambito dell’attività principale del<br />

pubblico esercizio, sia esso uno stabi-<br />

(14) Cfr per tutte Cass, sez 1, n.10610 del 22 novembre 1997, dove si legge che è sempre necessaria la licenza ex art 68 T.U.L.P.S<br />

. , in quanto finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico.<br />

Il Giudice di primo grado, per contro, aveva assolto il gestore con la formula “ perché il fatto non è previsto dalla legge come<br />

reato”. In dottrina, ci sia consentito rinviare ancora a Manzione , Locali, impianti ed attività di trattenimento e svago: disciplina e<br />

controllo, cit.<br />

(15) Per gli spettacoli all’interno dei circoli, si vedano i limiti contenuti nel D.P.C.M. 16 settembre 1999, n.504 e la circolare del<br />

Ministero delle finanze n.165 del 7 settembre 2000, sulle quali torneremo nel prosieguo della trattazione.<br />

(16) In tal senso cfr. Cass.,sez.I, 5 ottobre-1 dicembre 1998,n.13025.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!