Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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a carico del gestore di un albergo il quale<br />
allestisca nel proprio locale intrattenimenti<br />
musicali, avendo egli agito per ciò<br />
solo nell’esercizio della propria attività<br />
imprenditoriale, ovviamente purché ciò<br />
abbia fatto senza la specifica licenza dell’autorità,<br />
la dottrina tenta interpretazioni<br />
alternative sulla base della fruibilità<br />
del trattenimento o spettacolo da parte<br />
dei soli clienti del pubblico esercizio che<br />
lo ospita o meno. (14)<br />
Un suggerimento di diritto positivo parrebbe<br />
desumibile dal testo della<br />
L. 287/91, di disciplina dei pubblici esercizi<br />
di somministrazione di alimenti e bevande:<br />
nell’elencare le relative tipologie<br />
degli stessi, infatti, l’art 5 della legge cita<br />
anche quelli “… in cui la somministrazione<br />
di alimenti e di bevande viene<br />
effettuata congiuntamente ad attività di<br />
trattenimento e svago…”, con ciò ammettendo<br />
espressamente da un lato la<br />
eterogeneità delle due attività, dall’altro<br />
la possibilità che le stesse, ancorchè abbinate,<br />
necessitino di distinti titoli di legittimazione.<br />
E ancor meglio, l’art 3, c.<br />
6, lett. d), laddove esclude l’applicabilità<br />
dei parametri numerici previsti<br />
per i pubblici esercizi di somministrazione<br />
in genere, cita quelli di cui sopra<br />
(la cosiddetta tipologia ”C”) solo<br />
ove l’attività congiunta di trattenimento<br />
e svago risulti prevalente: con<br />
ciò ammettendo che un bar, un ristorante<br />
o simile possa svolgere la sua attività<br />
tipica di ristorazione “arricchendola”<br />
di spettacoli e trattenimenti<br />
sporadici, periodici o comunque<br />
non prevalenti.<br />
Ma è ovvio che l’indicazione legislativa<br />
sopra citata si riferisce a casi in<br />
cui il problema è risolto alla radice dal<br />
legislatore, perché, come abbiamo detto,<br />
il doppio titolo - per la somministrazione<br />
e per il trattenimento - esistono<br />
per definizione, tant’è che ciò<br />
connota la tipologia “C” del pubblico<br />
esercizio stesso. In poche parole, costituisce<br />
un argomento nel senso della<br />
ammissibilità del doppio titolo di<br />
legittimazione o anche semplicemente<br />
della coesistenza dei due tipi di attività,<br />
ma non ci fornisce alcun aiuto<br />
per risolvere la casistica oggetto delle<br />
presenti note: là somministrazione e<br />
trattenimento stanno insieme perché<br />
sono nati insieme; qui prima nasce<br />
un’attività di somministrazione, poi si<br />
arricchisce con uno o più spettacoli o<br />
trattenimenti. Se così non fosse, non<br />
potrebbe trarsi alcuna argomentazione<br />
dal fatto che il trattenimento si rivolga<br />
ai soli clienti del pubblico esercizio<br />
senza guadagno aggiuntivo: per<br />
definizione, i clienti dei pubblici esercizi<br />
di somministrazione di tipologia<br />
“C” forniscono alimenti e bevande ai<br />
fruitori del trattenimento, e ne debbono<br />
rispettare anche l’orario ove quest’ultimo<br />
risulti prevalente. Potrà infatti<br />
anche accadere astrattamente che<br />
un imprenditore intenda attivare sin<br />
dall’inizio quella particolare tipologia<br />
di locale che abbiamo genericamente<br />
denominato disco-bar. Ma in tale ipotesi,<br />
le problematiche operative saranno<br />
risolte a priori dalla disciplina<br />
della L.287 e del T.U.L.P.S., nel senso<br />
che il soggetto sarà munito sin dall’inizio<br />
della sua attività di entrambe le<br />
autorizzazioni e non si porranno problemi<br />
per così dire di patologia, correlati<br />
per lo più alla trasformazione<br />
postuma di un locale nato ad altro<br />
scopo.<br />
Per stabilire, dunque, come si possa<br />
valutare l’imprenditorialità dell’attività<br />
di trattenimento o svago all’interno di<br />
un pubblico esercizio occorre effettuare<br />
un’indagine attenta ed aggiuntiva.<br />
Particolarmente utili sembrano le<br />
indicazioni fornite dalla giurisprudenza<br />
in materia di indici di imprenditorialità<br />
dell’attività di somministrazione<br />
di un circolo privato,e dunque di<br />
natura non privata dello stesso (15):<br />
• pagamento di un biglietto di ingresso<br />
in concomitanza con lo svolgimento<br />
dello spettacolo o trattenimento,<br />
anche sotto forma di aumento del<br />
prezzo;<br />
• pubblicità degli spettacoli o trattenimenti<br />
mediante messaggi o strumenti<br />
diretti alla generalità dei cittadini,<br />
quali i messaggi radiofonici, in-<br />
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serzioni su quotidiani, affissioni, ecc.<br />
Altri elementi ancora possono trarsi<br />
dalle indicazioni ministeriali in materia<br />
di trasformazione dei locali e dunque<br />
con la diversa finalità di stabilire<br />
la necessarietà o meno della licenza<br />
ex art.80 del T.U.L.P.S. Nello specifico,<br />
con nota 20 giugno 1996 diretta<br />
alla Prefettura di Pesaro Urbino il<br />
Ministero dell’Interno ha infatti testualmente<br />
detto che “…la cadenza<br />
saltuaria, tipica delle discoteche che<br />
di solito operano il sabato e la domenica,<br />
configura attività di trattenimento…perché<br />
in tale ipotesi non può più<br />
parlarsi di locale pubblico dove l’attività<br />
principale è la ristorazione e lo<br />
spettacolo rappresenta solo attività<br />
complementare”.<br />
Se così è, qualche punto fermo siamo<br />
sicuramente riusciti a darcelo: i cosiddetti<br />
disco-bar, per il fatto stesso<br />
che si autodefiniscono tali in un’insegna<br />
o analogo messaggio pubblicitario,<br />
creano un mutamento quantitativo<br />
o qualitativo nel flusso della clientela<br />
e come tali impongono un apposito<br />
titolo di legittimazione per l’attività<br />
ancorché di solo intrattenimento<br />
musicale, anziché danzante; lo stabilimento<br />
balneare che reclamizza la festa<br />
di fine stagione su radio a circuito<br />
addirittura nazionale, difficilmente potrà<br />
sostenere di aver voluto congedarsi<br />
“alla grande”solo dalla propria<br />
clientela; il ristoratore che organizza<br />
un cenone di fine anno allietato da orchestrina,<br />
per il solo fatto di aver reclamizzato<br />
la riunione a scopo di divertimento<br />
garantendone l’accessibilità<br />
a un numero indeterminato di persone<br />
con l’unica condizione della partecipazione<br />
retribuita alla cena, deve<br />
munirsi dell’apposita licenza (16) ed<br />
analogamente l’albergatore alle medesime<br />
condizioni; ma se per contro,<br />
e per rimanere agli esempi fatti, la medesima<br />
festa o trattenimento rimane<br />
nell’ambito dell’attività principale del<br />
pubblico esercizio, sia esso uno stabi-<br />
(14) Cfr per tutte Cass, sez 1, n.10610 del 22 novembre 1997, dove si legge che è sempre necessaria la licenza ex art 68 T.U.L.P.S<br />
. , in quanto finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico.<br />
Il Giudice di primo grado, per contro, aveva assolto il gestore con la formula “ perché il fatto non è previsto dalla legge come<br />
reato”. In dottrina, ci sia consentito rinviare ancora a Manzione , Locali, impianti ed attività di trattenimento e svago: disciplina e<br />
controllo, cit.<br />
(15) Per gli spettacoli all’interno dei circoli, si vedano i limiti contenuti nel D.P.C.M. 16 settembre 1999, n.504 e la circolare del<br />
Ministero delle finanze n.165 del 7 settembre 2000, sulle quali torneremo nel prosieguo della trattazione.<br />
(16) In tal senso cfr. Cass.,sez.I, 5 ottobre-1 dicembre 1998,n.13025.