Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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Analoga disposizione è stata introdotta<br />
dalla legge di conversione nell’art.<br />
4 del decreto legge che detta disposizioni<br />
urgenti per la liberalizzazione<br />
dell’attività di produzione di pane e<br />
che, al comma 2-bis, consente ai panifici<br />
(e quindi alle imprese che producono<br />
il pane) “l'attività di vendita<br />
dei prodotti di propria produzione per<br />
il consumo immediato, utilizzando i<br />
locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione<br />
del servizio assistito di somministrazione<br />
e con l'osservanza delle<br />
prescrizioni igienico-sanitarie”.<br />
Si tratta di disposizioni che sicuramente<br />
saranno oggetto delle più disparate<br />
interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali;<br />
e non aiuta a fare chiarezza<br />
la circolare del ministero che<br />
precisa che: “Per quanto concerne gli<br />
arredi, richiamati nella disposizione, è<br />
di tutta evidenza che i medesimi devono<br />
essere correlati all’attività consentita,<br />
che nel caso di specie è la vendita<br />
per asporto dei prodotti alimentari<br />
e il consumo sul posto dei prodotti<br />
di gastronomia. In ogni caso, però, la<br />
norma che consente negli esercizi di<br />
vicinato il consumo sul posto non prevede<br />
una modalità analoga a quella<br />
consentita negli esercizi di somministrazione<br />
di alimenti e bevande di cui<br />
alla legge 25 agosto 1991, n. 287.<br />
Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività<br />
di somministrazione, stabilisce,<br />
all’art. 1, comma 1, che “per somministrazione<br />
si intende la vendita per il<br />
consumo sul posto” che si esplicita in<br />
“tutti i casi in cui gli acquirenti consumano<br />
i prodotti nei locali dell’esercizio<br />
o in una superficie aperta al pubblico,<br />
all’uopo attrezzati”. Nei locali<br />
degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi<br />
richiamati dalla disposizione non<br />
possono coincidere con le attrezzature<br />
tradizionalmente utilizzate negli<br />
esercizi di somministrazione , né può<br />
essere ammesso, in quanto espressamente<br />
vietato dalla norma, il servizio<br />
assistito. Fermo restando quanto sopra,<br />
si ritiene ammissibile, per consentire<br />
l’effettiva applicazione della disposizione<br />
e per garantire le condizioni minime<br />
di fruizione, l’utilizzo negli esercizi<br />
di vicinato di piani di appoggio di<br />
dimensioni congrue all’ampiezza ed<br />
alla capacità ricettiva del locale, nonché<br />
la fornitura di stoviglie e posate a<br />
perdere.”<br />
Leggendo questa precisazione ministeriale<br />
si ha la sensazione - per dirla<br />
con un vecchio proverbio - che si voglia<br />
“chiudere la stalla quando i buoi<br />
sono scappati”. Gli esercizi di vicinato,<br />
per il ministero, possono consentire<br />
il consumo sul posto dei prodotti alimentari<br />
in vendita solo avvalendosi “di<br />
posate a perdere e di piani di appoggio”.<br />
Chi scrive non comprende le ragioni<br />
per le quali possano essere arredi<br />
dell’azienda commerciale i piani di<br />
appoggio e non i tavoli e le sedie ma<br />
soprattutto perché un tavolo non sia<br />
“un piano di appoggio” che è un termine<br />
non definito in alcun modo dalla<br />
disciplina commerciale che regola<br />
la materia della vendita e della somministrazione<br />
dei prodotti alimentari.<br />
Si ritiene che, trattandosi di commercio,<br />
la vera interpretazione dell’ art.3,<br />
comma 1, lettera f-bis) debba essere,<br />
con urgenza, fornita dalle regioni.<br />
10. Art. 4 - Attività di produzione di<br />
pane<br />
L’articolo 4 del decreto legge abroga la<br />
legge 31 luglio 1956, n. 1002 (5) e la lettera<br />
b), del comma 2 dell'articolo 22<br />
del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (6) che<br />
disponevano per i nuovi panifici l’obbligo<br />
di un’autorizzazione rilasciata<br />
(4) Legge 25 marzo 1997, n. 77 - Art. 4 . Servizi sostitutivi di mensa. 1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo<br />
dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate<br />
dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate<br />
da mense aziendali interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi<br />
commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei<br />
generi compresi nella tabella I del<strong>l'allegato</strong> 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375 , del Ministro dell'industria, del commercio<br />
e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la<br />
produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse<br />
di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.<br />
(5) Legge 31 luglio 1956 n. 1002 “ Nuove norme sulla panificazione”.<br />
(6) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli<br />
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.<br />
64<br />
dalla Camera di Commercio che doveva<br />
accertare “l'opportunità del nuovo<br />
impianto in relazione alla densità<br />
dei panifici esistenti e del volume della<br />
produzione nella località ove è stata<br />
chiesta l'autorizzazione”.<br />
Il comma 2 dell’art. 4 prevede invece<br />
la possibilità di aprire un nuovo panificio<br />
ovvero di trasferire o di trasformare<br />
i panifici esistenti semplicemente<br />
con una dichiarazione di inizio attività<br />
da presentare al comune competente<br />
per territorio ai sensi dell'articolo<br />
19 della legge 7 agosto 1990,<br />
n. 241.<br />
La dichiarazione deve essere corredata:<br />
- dall'autorizzazione della competente<br />
Azienda sanitaria locale in merito ai<br />
requisiti igienico-sanitari;<br />
- dall'autorizzazione alle emissioni in<br />
atmosfera;<br />
- dal titolo abilitativo edilizio;<br />
- dal permesso di agibilità dei locali;<br />
- dall'indicazione del nominativo del<br />
responsabile dell'attività produttiva,<br />
che assicura l'utilizzo di materie prime<br />
in conformità alle norme vigenti, l'osservanza<br />
delle norme igienico-sanitarie<br />
e di sicurezza dei luoghi di lavoro<br />
e la qualità del prodotto finito.<br />
I comuni che devono ricevere questa<br />
dichiarazione sono anche preposti,<br />
unitamente alle autorità competenti in<br />
materia igienico-sanitaria, al controllo<br />
di queste attività prima soggette alla vigilanza<br />
del Ministero dell'industria e<br />
del commercio, che poteva disporre<br />
ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.<br />
Come già in precedenza precisato,<br />
all’interno dei panifici è possibile<br />
consumare i prodotti della panificazione<br />
senza necessità di altro titolo<br />
autorizzativo, utilizzando i locali e gli<br />
arredi dell'azienda con l’esclusione del<br />
servizio assistito di somministrazione<br />
e con l'osservanza delle prescrizioni<br />
igienico-sanitarie.<br />
Il comma 4 dell’art. 4 dispone poi che,<br />
per lo svolgimento delle attività di panificazione<br />
senza rispettare le prescrizioni<br />
indicate nello stesso articolo, si<br />
applicano le sanzioni previste dall’articolo<br />
22, commi 1, 2, 5, lettera c), e<br />
7, del d.lgs n. 114/98.<br />
Alla liberalizzazione dell’attività di panificazione<br />
si contrappone, quindi,<br />
l’aumento delle sanzioni amministra-