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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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Analoga disposizione è stata introdotta<br />

dalla legge di conversione nell’art.<br />

4 del decreto legge che detta disposizioni<br />

urgenti per la liberalizzazione<br />

dell’attività di produzione di pane e<br />

che, al comma 2-bis, consente ai panifici<br />

(e quindi alle imprese che producono<br />

il pane) “l'attività di vendita<br />

dei prodotti di propria produzione per<br />

il consumo immediato, utilizzando i<br />

locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione<br />

del servizio assistito di somministrazione<br />

e con l'osservanza delle<br />

prescrizioni igienico-sanitarie”.<br />

Si tratta di disposizioni che sicuramente<br />

saranno oggetto delle più disparate<br />

interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali;<br />

e non aiuta a fare chiarezza<br />

la circolare del ministero che<br />

precisa che: “Per quanto concerne gli<br />

arredi, richiamati nella disposizione, è<br />

di tutta evidenza che i medesimi devono<br />

essere correlati all’attività consentita,<br />

che nel caso di specie è la vendita<br />

per asporto dei prodotti alimentari<br />

e il consumo sul posto dei prodotti<br />

di gastronomia. In ogni caso, però, la<br />

norma che consente negli esercizi di<br />

vicinato il consumo sul posto non prevede<br />

una modalità analoga a quella<br />

consentita negli esercizi di somministrazione<br />

di alimenti e bevande di cui<br />

alla legge 25 agosto 1991, n. 287.<br />

Detta legge, infatti, nel disciplinare l’attività<br />

di somministrazione, stabilisce,<br />

all’art. 1, comma 1, che “per somministrazione<br />

si intende la vendita per il<br />

consumo sul posto” che si esplicita in<br />

“tutti i casi in cui gli acquirenti consumano<br />

i prodotti nei locali dell’esercizio<br />

o in una superficie aperta al pubblico,<br />

all’uopo attrezzati”. Nei locali<br />

degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi<br />

richiamati dalla disposizione non<br />

possono coincidere con le attrezzature<br />

tradizionalmente utilizzate negli<br />

esercizi di somministrazione , né può<br />

essere ammesso, in quanto espressamente<br />

vietato dalla norma, il servizio<br />

assistito. Fermo restando quanto sopra,<br />

si ritiene ammissibile, per consentire<br />

l’effettiva applicazione della disposizione<br />

e per garantire le condizioni minime<br />

di fruizione, l’utilizzo negli esercizi<br />

di vicinato di piani di appoggio di<br />

dimensioni congrue all’ampiezza ed<br />

alla capacità ricettiva del locale, nonché<br />

la fornitura di stoviglie e posate a<br />

perdere.”<br />

Leggendo questa precisazione ministeriale<br />

si ha la sensazione - per dirla<br />

con un vecchio proverbio - che si voglia<br />

“chiudere la stalla quando i buoi<br />

sono scappati”. Gli esercizi di vicinato,<br />

per il ministero, possono consentire<br />

il consumo sul posto dei prodotti alimentari<br />

in vendita solo avvalendosi “di<br />

posate a perdere e di piani di appoggio”.<br />

Chi scrive non comprende le ragioni<br />

per le quali possano essere arredi<br />

dell’azienda commerciale i piani di<br />

appoggio e non i tavoli e le sedie ma<br />

soprattutto perché un tavolo non sia<br />

“un piano di appoggio” che è un termine<br />

non definito in alcun modo dalla<br />

disciplina commerciale che regola<br />

la materia della vendita e della somministrazione<br />

dei prodotti alimentari.<br />

Si ritiene che, trattandosi di commercio,<br />

la vera interpretazione dell’ art.3,<br />

comma 1, lettera f-bis) debba essere,<br />

con urgenza, fornita dalle regioni.<br />

10. Art. 4 - Attività di produzione di<br />

pane<br />

L’articolo 4 del decreto legge abroga la<br />

legge 31 luglio 1956, n. 1002 (5) e la lettera<br />

b), del comma 2 dell'articolo 22<br />

del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (6) che<br />

disponevano per i nuovi panifici l’obbligo<br />

di un’autorizzazione rilasciata<br />

(4) Legge 25 marzo 1997, n. 77 - Art. 4 . Servizi sostitutivi di mensa. 1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo<br />

dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate<br />

dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate<br />

da mense aziendali interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi<br />

commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei<br />

generi compresi nella tabella I del<strong>l'allegato</strong> 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375 , del Ministro dell'industria, del commercio<br />

e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la<br />

produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse<br />

di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.<br />

(5) Legge 31 luglio 1956 n. 1002 “ Nuove norme sulla panificazione”.<br />

(6) D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli<br />

enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”.<br />

64<br />

dalla Camera di Commercio che doveva<br />

accertare “l'opportunità del nuovo<br />

impianto in relazione alla densità<br />

dei panifici esistenti e del volume della<br />

produzione nella località ove è stata<br />

chiesta l'autorizzazione”.<br />

Il comma 2 dell’art. 4 prevede invece<br />

la possibilità di aprire un nuovo panificio<br />

ovvero di trasferire o di trasformare<br />

i panifici esistenti semplicemente<br />

con una dichiarazione di inizio attività<br />

da presentare al comune competente<br />

per territorio ai sensi dell'articolo<br />

19 della legge 7 agosto 1990,<br />

n. 241.<br />

La dichiarazione deve essere corredata:<br />

- dall'autorizzazione della competente<br />

Azienda sanitaria locale in merito ai<br />

requisiti igienico-sanitari;<br />

- dall'autorizzazione alle emissioni in<br />

atmosfera;<br />

- dal titolo abilitativo edilizio;<br />

- dal permesso di agibilità dei locali;<br />

- dall'indicazione del nominativo del<br />

responsabile dell'attività produttiva,<br />

che assicura l'utilizzo di materie prime<br />

in conformità alle norme vigenti, l'osservanza<br />

delle norme igienico-sanitarie<br />

e di sicurezza dei luoghi di lavoro<br />

e la qualità del prodotto finito.<br />

I comuni che devono ricevere questa<br />

dichiarazione sono anche preposti,<br />

unitamente alle autorità competenti in<br />

materia igienico-sanitaria, al controllo<br />

di queste attività prima soggette alla vigilanza<br />

del Ministero dell'industria e<br />

del commercio, che poteva disporre<br />

ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.<br />

Come già in precedenza precisato,<br />

all’interno dei panifici è possibile<br />

consumare i prodotti della panificazione<br />

senza necessità di altro titolo<br />

autorizzativo, utilizzando i locali e gli<br />

arredi dell'azienda con l’esclusione del<br />

servizio assistito di somministrazione<br />

e con l'osservanza delle prescrizioni<br />

igienico-sanitarie.<br />

Il comma 4 dell’art. 4 dispone poi che,<br />

per lo svolgimento delle attività di panificazione<br />

senza rispettare le prescrizioni<br />

indicate nello stesso articolo, si<br />

applicano le sanzioni previste dall’articolo<br />

22, commi 1, 2, 5, lettera c), e<br />

7, del d.lgs n. 114/98.<br />

Alla liberalizzazione dell’attività di panificazione<br />

si contrappone, quindi,<br />

l’aumento delle sanzioni amministra-

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