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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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la proposta di T.S.O verrà fatta dal<br />

Medico della continuità dell’assistenza<br />

territoriale (ex Guardia Medica).<br />

Il Servizio 118 preavvisato telefonicamente<br />

allerterà il Medico Psichiatra di<br />

guardia c/o il Servizio Psichiatrico di<br />

Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dello Stabilimento<br />

Ospedaliero di Massa il quale<br />

farà sì che il gli Infermieri Professionali<br />

del C.S.M. si rechino, entro<br />

i termini previsti dalle norme contrattuali<br />

sulla pronta disponibilità, sul luogo<br />

del caso nel tentativo di tranquillizzare<br />

e convincere il paziente ai trattamenti<br />

sanitari con il suo consenso.<br />

Qualora fallissero i tentativi il 118<br />

provvederà ad attivare un proprio sanitario<br />

il quale si recherà sul luogo<br />

dell’intervento per sottoscrivere la<br />

convalida del T.S.O., dopo averne<br />

constatato la necessità.<br />

Sottoscritta la convalida tale sanitario<br />

si renderà operativo rientrando con il<br />

mezzo dedicato all’emergenza territoriale<br />

al P.E.T. di competenza.<br />

3) La proposta e la convalida verranno<br />

recapitate dagli Infermieri del<br />

C.S.M. all’Ufficio delegato dal Sindaco<br />

per le procedure dell’emissione<br />

dell’Ordinanza di T.S.O.<br />

4) Gli Infermieri, nei casi diversi dal<br />

TSO da eseguire su persona già ricoverata<br />

in Ospedale, all’atto della formalizzazione<br />

dell’ordinanza del Sindaco:<br />

a. si recano a domicilio del paziente<br />

dopo aver avvertito il 118 perché provveda<br />

all’invio dell’ambulanza per il<br />

trasporto del paziente al SPDC indicato<br />

nell’ordinanza;<br />

b. aiutano il personale della Polizia<br />

municipale nella esecuzione del dispositivo<br />

sindacale;<br />

c. rassicurano il paziente, ricercando<br />

il suo consenso al ricovero.<br />

5) Contestualmente il personale della<br />

Polizia municipale, con copia dell’ordinanza<br />

redatta: si reca a domicilio<br />

del paziente per monitorare la<br />

corretta esecuzione dell’ordinanza<br />

del Sindaco; coopera attivamente al<br />

prelevamento del malato e al suo caricamento<br />

sull’ambulanza e alla consegna<br />

al S.P.D.C.; cura la tutela dei diritti<br />

del paziente e la salvaguardia dell’incolumità<br />

fisica del personale sanitario<br />

preposto ai trattamenti sanitari<br />

in tutte le fasi dell’esecuzione dell’ordinanza.<br />

In caso di valutato rischio<br />

e nello spirito di prevenire una consumazione<br />

di reato da parte del paziente,<br />

il personale della Polizia municipale<br />

provvederà a richiedere l’appoggio<br />

delle altre Forze dell’Ordine<br />

(Polizia e Carabinieri) affinché si realizzi<br />

correttamente e senza danno l’esecuzione<br />

dell’Ordinanza di T.S.O.<br />

ASO<br />

L’Accertamento Sanitario Obbligatorio<br />

è un dispositivo che può essere richiesto<br />

esclusivamente quando un<br />

comportamento segnalato fa sospettare<br />

al medico di essere in presenza<br />

di un disturbo psicopatologico rilevante<br />

e questo dubbio fondato non<br />

può essere accertato perché il cittadino<br />

si sottrae a un esame medico diretto.<br />

Il medico di famiglia è individuato<br />

come l’unico richiedente di<br />

questo provvedimento. Pertanto gli uffici<br />

della Polizia municipale rifiuteranno<br />

ogni richiesta che non provenga<br />

dallo stesso medico di famiglia, invitando<br />

i richiedenti a rivolgersi allo<br />

stesso.<br />

L’attivazione del provvedimento dovrà<br />

la seguente procedura:<br />

1) Il medico di famiglia, informato del<br />

comportamento alterato, si reca a domicilio<br />

per sottoporre a visita il suo<br />

paziente e valutare la natura del disturbo.<br />

2) Qualora il paziente si sottragga alla<br />

visita, il medico contatterà il servizio<br />

psichiatrico per concordare una<br />

strategia di intervento comune.<br />

3) Se fallisce l’intervento programmato<br />

per impossibilità a sottoporre a visita<br />

il paziente il medico di famiglia<br />

propone l’ASO.<br />

31<br />

4) Il sindaco emette l’Ordinanza la<br />

quale dispone che la Polizia municipale<br />

e il personale sanitario da questa<br />

richiesto si rechino al domicilio del<br />

paziente o nel luogo ove si trovi, e<br />

ognuno per le proprie attribuzioni vi<br />

diano esecuzione.<br />

5) Fermo restando che l’ASO deve essere<br />

comunque portato a termine, esso<br />

sarà effettuato, nell’interesse del<br />

paziente, ogni volta che sia possibile<br />

al domicilio o presso il luogo in cui il<br />

paziente stesso si trova, senza procedere<br />

a trasferimenti coatti.<br />

Il medico che ha richiesto l’intervento<br />

avrà cura di comunicare alla Polizia<br />

municipale elementi che consentano<br />

la sua reperibilità.<br />

6) Il medico di famiglia fornisce al<br />

personale di Polizia municipale tutte<br />

le informazioni utili per l’approccio<br />

al paziente e per il suo reperimento,<br />

e indica il nominativo di uno o più familiari<br />

o persone in grado di offrire<br />

elementi utili per l’esecuzione dell’ordinanza;<br />

Le parti concordano che:<br />

Passate 48 ore dalla richiesta di ASO<br />

o TSO senza che il paziente sia rintracciato,<br />

la Polizia municipale competente<br />

per territorio comunicherà<br />

tramite fax o altro mezzo idoneo, le<br />

ricerche infruttuose al fine di valutare<br />

se l’Ordinanza debba essere reiterata:<br />

a. Giudice Tutelare<br />

b. Sindaco<br />

c. medico di famiglia<br />

Il personale della Polizia municipale<br />

competente per territorio o comunque<br />

gli addetti alla redazione dell’Ordinanza<br />

sindacale e quello coinvolto<br />

nell’esecuzione della stessa ordinanza<br />

sono tenuti al rispetto del dovere di riservatezza<br />

circa le generalità del paziente<br />

e le sue condizioni di salute<br />

mentale, ai sensi del T. U n. 196/2003.

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