Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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la proposta di T.S.O verrà fatta dal<br />
Medico della continuità dell’assistenza<br />
territoriale (ex Guardia Medica).<br />
Il Servizio 118 preavvisato telefonicamente<br />
allerterà il Medico Psichiatra di<br />
guardia c/o il Servizio Psichiatrico di<br />
Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dello Stabilimento<br />
Ospedaliero di Massa il quale<br />
farà sì che il gli Infermieri Professionali<br />
del C.S.M. si rechino, entro<br />
i termini previsti dalle norme contrattuali<br />
sulla pronta disponibilità, sul luogo<br />
del caso nel tentativo di tranquillizzare<br />
e convincere il paziente ai trattamenti<br />
sanitari con il suo consenso.<br />
Qualora fallissero i tentativi il 118<br />
provvederà ad attivare un proprio sanitario<br />
il quale si recherà sul luogo<br />
dell’intervento per sottoscrivere la<br />
convalida del T.S.O., dopo averne<br />
constatato la necessità.<br />
Sottoscritta la convalida tale sanitario<br />
si renderà operativo rientrando con il<br />
mezzo dedicato all’emergenza territoriale<br />
al P.E.T. di competenza.<br />
3) La proposta e la convalida verranno<br />
recapitate dagli Infermieri del<br />
C.S.M. all’Ufficio delegato dal Sindaco<br />
per le procedure dell’emissione<br />
dell’Ordinanza di T.S.O.<br />
4) Gli Infermieri, nei casi diversi dal<br />
TSO da eseguire su persona già ricoverata<br />
in Ospedale, all’atto della formalizzazione<br />
dell’ordinanza del Sindaco:<br />
a. si recano a domicilio del paziente<br />
dopo aver avvertito il 118 perché provveda<br />
all’invio dell’ambulanza per il<br />
trasporto del paziente al SPDC indicato<br />
nell’ordinanza;<br />
b. aiutano il personale della Polizia<br />
municipale nella esecuzione del dispositivo<br />
sindacale;<br />
c. rassicurano il paziente, ricercando<br />
il suo consenso al ricovero.<br />
5) Contestualmente il personale della<br />
Polizia municipale, con copia dell’ordinanza<br />
redatta: si reca a domicilio<br />
del paziente per monitorare la<br />
corretta esecuzione dell’ordinanza<br />
del Sindaco; coopera attivamente al<br />
prelevamento del malato e al suo caricamento<br />
sull’ambulanza e alla consegna<br />
al S.P.D.C.; cura la tutela dei diritti<br />
del paziente e la salvaguardia dell’incolumità<br />
fisica del personale sanitario<br />
preposto ai trattamenti sanitari<br />
in tutte le fasi dell’esecuzione dell’ordinanza.<br />
In caso di valutato rischio<br />
e nello spirito di prevenire una consumazione<br />
di reato da parte del paziente,<br />
il personale della Polizia municipale<br />
provvederà a richiedere l’appoggio<br />
delle altre Forze dell’Ordine<br />
(Polizia e Carabinieri) affinché si realizzi<br />
correttamente e senza danno l’esecuzione<br />
dell’Ordinanza di T.S.O.<br />
ASO<br />
L’Accertamento Sanitario Obbligatorio<br />
è un dispositivo che può essere richiesto<br />
esclusivamente quando un<br />
comportamento segnalato fa sospettare<br />
al medico di essere in presenza<br />
di un disturbo psicopatologico rilevante<br />
e questo dubbio fondato non<br />
può essere accertato perché il cittadino<br />
si sottrae a un esame medico diretto.<br />
Il medico di famiglia è individuato<br />
come l’unico richiedente di<br />
questo provvedimento. Pertanto gli uffici<br />
della Polizia municipale rifiuteranno<br />
ogni richiesta che non provenga<br />
dallo stesso medico di famiglia, invitando<br />
i richiedenti a rivolgersi allo<br />
stesso.<br />
L’attivazione del provvedimento dovrà<br />
la seguente procedura:<br />
1) Il medico di famiglia, informato del<br />
comportamento alterato, si reca a domicilio<br />
per sottoporre a visita il suo<br />
paziente e valutare la natura del disturbo.<br />
2) Qualora il paziente si sottragga alla<br />
visita, il medico contatterà il servizio<br />
psichiatrico per concordare una<br />
strategia di intervento comune.<br />
3) Se fallisce l’intervento programmato<br />
per impossibilità a sottoporre a visita<br />
il paziente il medico di famiglia<br />
propone l’ASO.<br />
31<br />
4) Il sindaco emette l’Ordinanza la<br />
quale dispone che la Polizia municipale<br />
e il personale sanitario da questa<br />
richiesto si rechino al domicilio del<br />
paziente o nel luogo ove si trovi, e<br />
ognuno per le proprie attribuzioni vi<br />
diano esecuzione.<br />
5) Fermo restando che l’ASO deve essere<br />
comunque portato a termine, esso<br />
sarà effettuato, nell’interesse del<br />
paziente, ogni volta che sia possibile<br />
al domicilio o presso il luogo in cui il<br />
paziente stesso si trova, senza procedere<br />
a trasferimenti coatti.<br />
Il medico che ha richiesto l’intervento<br />
avrà cura di comunicare alla Polizia<br />
municipale elementi che consentano<br />
la sua reperibilità.<br />
6) Il medico di famiglia fornisce al<br />
personale di Polizia municipale tutte<br />
le informazioni utili per l’approccio<br />
al paziente e per il suo reperimento,<br />
e indica il nominativo di uno o più familiari<br />
o persone in grado di offrire<br />
elementi utili per l’esecuzione dell’ordinanza;<br />
Le parti concordano che:<br />
Passate 48 ore dalla richiesta di ASO<br />
o TSO senza che il paziente sia rintracciato,<br />
la Polizia municipale competente<br />
per territorio comunicherà<br />
tramite fax o altro mezzo idoneo, le<br />
ricerche infruttuose al fine di valutare<br />
se l’Ordinanza debba essere reiterata:<br />
a. Giudice Tutelare<br />
b. Sindaco<br />
c. medico di famiglia<br />
Il personale della Polizia municipale<br />
competente per territorio o comunque<br />
gli addetti alla redazione dell’Ordinanza<br />
sindacale e quello coinvolto<br />
nell’esecuzione della stessa ordinanza<br />
sono tenuti al rispetto del dovere di riservatezza<br />
circa le generalità del paziente<br />
e le sue condizioni di salute<br />
mentale, ai sensi del T. U n. 196/2003.