Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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lico e spettacolo ad un locale in cui<br />
vengano esercitate in contemporanea altre<br />
attività occorre… fare riferimento al<br />
criterio della prevalenza.” L’attività di<br />
piano-bar, cioè, di cui la Prefettura sta<br />
concretamente parlando, non deve concretizzarsi<br />
palesemente in spettacolo o<br />
rappresentazione destinata ad un pubblico<br />
“… che vi assiste in maniera diretta<br />
e non incidentale e casuale”. (6)<br />
Analoga problematica pare insorgere per<br />
il cosiddetto Karaoke. Su tale apparecchio,<br />
la giurisprudenza ha sempre assunto<br />
un orientamento particolarmente<br />
rigoroso. Afferma infatti la Corte di<br />
Cassazione proprio per meglio definire<br />
tale specifica attività che “…per trattenimento<br />
si deve intendere qualsiasi riunione<br />
a scopo di divertimento alla quale<br />
partecipano attivamente gli intervenuti,<br />
sicché in tale concetto rientra anche<br />
l’attività di diffusione di musica con<br />
il supporto video e la partecipazione del<br />
pubblico”. (7)<br />
Parte della dottrina, invece, tende ad<br />
operare anche a questo proposito un distinguo<br />
tra il caso in cui il Karaoke sia installato<br />
in sale appositamente attrezzate<br />
con la presenza di un animatore, che richiederebbe,<br />
in analogia con quanto già<br />
visto per gli apparecchi televisivi, sia l’autorizzazione<br />
ex art. 68 del T.U.L.P.S., sia<br />
il collaudo del locale e quello in cui esso<br />
venga utilizzato alla stessa stregua di<br />
un Juke-box, nel qual caso, non si comprende<br />
bene perché, si farebbe ricorso<br />
allo strumento generale della DIA di cui<br />
all’art.19 della L.241/90. (8)<br />
Come si vede, non esiste univocità di vedute<br />
al riguardo, con la conseguenza che<br />
non potranno essere univoche neppure<br />
le conseguenze sanzionatorie (9). A ben<br />
guardare, proprio l’ipotesi del juke-box<br />
a sua volta è stata oggetto di dibattito dottrinario<br />
e giurisprudenziale sempre confermativo<br />
della linea di indirizzo che stiamo<br />
cercando di tracciare, Persino la<br />
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi<br />
sulla legittimità degli artt.68,<br />
69, 72 e 86 del T.U.L.P.S. per asserito<br />
contrasto, tra gli altri, con l’art. 41 Cost.<br />
quale norma posta a tutela della libertà<br />
di iniziativa economica privata proprio<br />
in relazione, tra l’altro, ad una fattispecie<br />
di collocazione di un juke-box in un<br />
pubblico esercizio, ha dichiarato la non<br />
fondatezza della questione sulla scorta<br />
della considerazione che comunque la<br />
prescrizione di un titolo per il singolo<br />
trattenimento all’interno di un pubblico<br />
esercizio, si inquadra razionalmente proprio<br />
nel sistema dei limiti che circondano<br />
l’iniziativa privata. Più specificamente,<br />
come la Corte aveva già chiarito in<br />
una precedente pronuncia, la n.110 del<br />
1973, occorre una specifica autorizzazione<br />
in ordine a qualsiasi attività, anche<br />
se affine, non compresa nella licenza di<br />
cui un esercizio sia già fornito. (10)<br />
E ancor più interessante per l’attualità del<br />
relativo contenuto l’affermazione in forza<br />
della quale “…la presenza, nell’esercizio<br />
pubblico, pur di un solo juke-box,<br />
e di un solo flipper (11) , può rilevare …in<br />
varia guisa: può incidere sul flusso, o sullo<br />
stesso genere della clientela, o toccare<br />
per altro verso, secondo le circostanze,<br />
le esigenze della collettività, che l’organo<br />
competente al rilascio della licenza<br />
è tenuto a valutare. Il fatto, infine, che<br />
all’autorità di pubblica sicurezza è consentito<br />
di imporre a chiunque ottenga un’<br />
autorizzazione di Polizia altre prescri-<br />
(6) La circolare è riportata per esteso in Malavasi, Circoli privati e pubblici esercizi, Manuale operativo per l’attività di controllo e la<br />
corretta gestione, Santarcangelo di Romagna, 2001,273.<br />
(7) Cfr.Cass.,sez I, 28 Ottobre 1996, in Giust. Pen, II, 441 ss.<br />
(8) In tal senso Malavasi, op. cit., , p.112.Si ricordi tuttavia che la Prefettura di Modena, nella circolare riportata dallo stesso autore<br />
e richiamata nel testo, ipotizza invece che nel caso di karaoke ubicato nel medesimo locale ove avviene la somministrazione ci si<br />
limiti a regolamentarne l’utilizzo includendo apposite prescrizioni, ad esempio di orario, ex art. 9 del T.U.L.P.S., nella licenza di pubblico<br />
esercizio cui il karaoke per così dire accede.<br />
(9) Nell’esempio prospettato sub nota precedente dell’inserzione del trattenimento quale condizione nell’autorizzazione del pubblico<br />
esercizio, secondo il suggerimento operativo della Prefettura di Modena, la relativa violazione delle prescrizioni sarà sanzionata<br />
secondo il sistema generale ex art.17-bis, c.2 T.U.L.P.S. Non solo, ma se la prassi di un Comune è nel senso sopra esplicitato, parrebbe<br />
rimanere del tutto priva di sanzione la fattispecie del Karaoke o del Juke-box installato nel locale di somministrazione senza<br />
che sia stata inclusa alcuna condizione nell’autorizzazione specifica di quest’ultimo.<br />
(10) Corte Cost. 22 dicembre 1982, n.229. Nel caso di specie il giudizio di rimessione si riferiva, come accennato nel testo, alla<br />
installazione di un elettrogrammofono a gettone (juke-box), e il Giudice a quo aveva evidenziato come essa, avvenendo in un bar<br />
provvisto di licenza, non ne avrebbe certo mutato la destinazione funzionale. Avremo modo di evidenziare nel prosieguo delle presenti<br />
note come il criterio del mutamento della destinazione funzionale possa rilevare ad altri scopi nella tematica ora in esame.<br />
(11) La Corte, infatti, ha dovuto occuparsi anche di tale apparecchio da gioco, sottoposto, come è noto, a diversa disciplina normativa,<br />
ancorché con lo stesso esito.<br />
(12) Il caso citato nel testo è stato esaminato da Cass., sez.VI, n.1887 del 4 dicembre 1969.<br />
(13) Per un’ interessante disamina della casistica giurisprudenziale in materia di spettacoli e trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi<br />
si veda Gambacurta, L’organizzazione di spettacoli e trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi,<br />
in Commercio e servizi, 2000, 1, 21 ss.<br />
70<br />
zioni, otre quelle stabilite dalla legge,<br />
nulla toglie all’utilità e giustificatezza dell’apposita<br />
licenza qui richiesta: giova,<br />
semmai, a meglio dimostrarla”.<br />
Come si vede, dunque, deve cercarsi un<br />
criterio per così dire “ontologico” o di<br />
sostanza per stabilire se quel tipo di attività<br />
in quel particolare momento storico<br />
e in relazione a quel particolare contesto<br />
socio-economico costituisce trattenimento<br />
o spettacolo, ovvero se, come<br />
poc’anzi detto, la sua presenza comporta<br />
un’incidenza sul flusso delle persone,<br />
e conseguentemente giustifica la necessità<br />
di un tipo di autorizzazione che comunque<br />
risponde ad esigenze di tutela<br />
dell’ordine pubblico ed è diversa e aggiuntiva<br />
rispetto a quella già posseduta<br />
dal gestore del locale.<br />
Come si vede, ogni tassello del nostro<br />
mosaico ricostruttivo finisce per divenire<br />
quasi tautologico dell’assioma dal quale<br />
siamo partiti. E nella stessa direzione<br />
occorre ribadire che se un’attività astrattamente<br />
riconducibile al genus “spettacolo”<br />
o “trattenimento” viene realizzata<br />
in un luogo aperto al pubblico, è altresì<br />
necessario che ciò avvenga nell’esercizio<br />
di attività imprenditoriale. Ora, se<br />
non vi è alcun dubbio circa la non riconducibiltà<br />
al concetto di imprenditorialità<br />
del caso, pure sottoposto al vaglio<br />
della giurisprudenza,del titolare di una<br />
sala cinematografica o di una sala parrocchiale<br />
che consente in detti locali lo<br />
svolgimento di trattenimenti nuziali, è<br />
evidente che le zone chiaroscurali nella<br />
materia de qua restano molteplici. (12)<br />
Accanto, dunque, all’idoneità del trattenimento<br />
in ragione delle diverse contingenze<br />
storiche al relativo scopo,sulla<br />
quale non ci stancheremo mai di tornare,<br />
occorre individuare una struttura di<br />
impresa finalizzata esplicitamente, anche<br />
se non esclusivamente, alla relativa<br />
attività di trattenimento. (13)<br />
Anche a questo proposito, gli indirizzi<br />
forniti dalla giurisprudenza appaiono<br />
piuttosto rigorosi, per cui si è assistito ad<br />
un continuo tentativo da parte della dottrina<br />
di erodere l’ambito di operatività<br />
delle norme de quibus per sottrarre alle<br />
stesse tutta una serie di attività ormai diffusissime<br />
nel tessuto sociale. Pertanto,<br />
mentre la Cassazione ha affermato via<br />
via apoditticamente che è sempre configurabile<br />
l’ illecito di cui all’art 666 c.p.