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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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lico e spettacolo ad un locale in cui<br />

vengano esercitate in contemporanea altre<br />

attività occorre… fare riferimento al<br />

criterio della prevalenza.” L’attività di<br />

piano-bar, cioè, di cui la Prefettura sta<br />

concretamente parlando, non deve concretizzarsi<br />

palesemente in spettacolo o<br />

rappresentazione destinata ad un pubblico<br />

“… che vi assiste in maniera diretta<br />

e non incidentale e casuale”. (6)<br />

Analoga problematica pare insorgere per<br />

il cosiddetto Karaoke. Su tale apparecchio,<br />

la giurisprudenza ha sempre assunto<br />

un orientamento particolarmente<br />

rigoroso. Afferma infatti la Corte di<br />

Cassazione proprio per meglio definire<br />

tale specifica attività che “…per trattenimento<br />

si deve intendere qualsiasi riunione<br />

a scopo di divertimento alla quale<br />

partecipano attivamente gli intervenuti,<br />

sicché in tale concetto rientra anche<br />

l’attività di diffusione di musica con<br />

il supporto video e la partecipazione del<br />

pubblico”. (7)<br />

Parte della dottrina, invece, tende ad<br />

operare anche a questo proposito un distinguo<br />

tra il caso in cui il Karaoke sia installato<br />

in sale appositamente attrezzate<br />

con la presenza di un animatore, che richiederebbe,<br />

in analogia con quanto già<br />

visto per gli apparecchi televisivi, sia l’autorizzazione<br />

ex art. 68 del T.U.L.P.S., sia<br />

il collaudo del locale e quello in cui esso<br />

venga utilizzato alla stessa stregua di<br />

un Juke-box, nel qual caso, non si comprende<br />

bene perché, si farebbe ricorso<br />

allo strumento generale della DIA di cui<br />

all’art.19 della L.241/90. (8)<br />

Come si vede, non esiste univocità di vedute<br />

al riguardo, con la conseguenza che<br />

non potranno essere univoche neppure<br />

le conseguenze sanzionatorie (9). A ben<br />

guardare, proprio l’ipotesi del juke-box<br />

a sua volta è stata oggetto di dibattito dottrinario<br />

e giurisprudenziale sempre confermativo<br />

della linea di indirizzo che stiamo<br />

cercando di tracciare, Persino la<br />

Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi<br />

sulla legittimità degli artt.68,<br />

69, 72 e 86 del T.U.L.P.S. per asserito<br />

contrasto, tra gli altri, con l’art. 41 Cost.<br />

quale norma posta a tutela della libertà<br />

di iniziativa economica privata proprio<br />

in relazione, tra l’altro, ad una fattispecie<br />

di collocazione di un juke-box in un<br />

pubblico esercizio, ha dichiarato la non<br />

fondatezza della questione sulla scorta<br />

della considerazione che comunque la<br />

prescrizione di un titolo per il singolo<br />

trattenimento all’interno di un pubblico<br />

esercizio, si inquadra razionalmente proprio<br />

nel sistema dei limiti che circondano<br />

l’iniziativa privata. Più specificamente,<br />

come la Corte aveva già chiarito in<br />

una precedente pronuncia, la n.110 del<br />

1973, occorre una specifica autorizzazione<br />

in ordine a qualsiasi attività, anche<br />

se affine, non compresa nella licenza di<br />

cui un esercizio sia già fornito. (10)<br />

E ancor più interessante per l’attualità del<br />

relativo contenuto l’affermazione in forza<br />

della quale “…la presenza, nell’esercizio<br />

pubblico, pur di un solo juke-box,<br />

e di un solo flipper (11) , può rilevare …in<br />

varia guisa: può incidere sul flusso, o sullo<br />

stesso genere della clientela, o toccare<br />

per altro verso, secondo le circostanze,<br />

le esigenze della collettività, che l’organo<br />

competente al rilascio della licenza<br />

è tenuto a valutare. Il fatto, infine, che<br />

all’autorità di pubblica sicurezza è consentito<br />

di imporre a chiunque ottenga un’<br />

autorizzazione di Polizia altre prescri-<br />

(6) La circolare è riportata per esteso in Malavasi, Circoli privati e pubblici esercizi, Manuale operativo per l’attività di controllo e la<br />

corretta gestione, Santarcangelo di Romagna, 2001,273.<br />

(7) Cfr.Cass.,sez I, 28 Ottobre 1996, in Giust. Pen, II, 441 ss.<br />

(8) In tal senso Malavasi, op. cit., , p.112.Si ricordi tuttavia che la Prefettura di Modena, nella circolare riportata dallo stesso autore<br />

e richiamata nel testo, ipotizza invece che nel caso di karaoke ubicato nel medesimo locale ove avviene la somministrazione ci si<br />

limiti a regolamentarne l’utilizzo includendo apposite prescrizioni, ad esempio di orario, ex art. 9 del T.U.L.P.S., nella licenza di pubblico<br />

esercizio cui il karaoke per così dire accede.<br />

(9) Nell’esempio prospettato sub nota precedente dell’inserzione del trattenimento quale condizione nell’autorizzazione del pubblico<br />

esercizio, secondo il suggerimento operativo della Prefettura di Modena, la relativa violazione delle prescrizioni sarà sanzionata<br />

secondo il sistema generale ex art.17-bis, c.2 T.U.L.P.S. Non solo, ma se la prassi di un Comune è nel senso sopra esplicitato, parrebbe<br />

rimanere del tutto priva di sanzione la fattispecie del Karaoke o del Juke-box installato nel locale di somministrazione senza<br />

che sia stata inclusa alcuna condizione nell’autorizzazione specifica di quest’ultimo.<br />

(10) Corte Cost. 22 dicembre 1982, n.229. Nel caso di specie il giudizio di rimessione si riferiva, come accennato nel testo, alla<br />

installazione di un elettrogrammofono a gettone (juke-box), e il Giudice a quo aveva evidenziato come essa, avvenendo in un bar<br />

provvisto di licenza, non ne avrebbe certo mutato la destinazione funzionale. Avremo modo di evidenziare nel prosieguo delle presenti<br />

note come il criterio del mutamento della destinazione funzionale possa rilevare ad altri scopi nella tematica ora in esame.<br />

(11) La Corte, infatti, ha dovuto occuparsi anche di tale apparecchio da gioco, sottoposto, come è noto, a diversa disciplina normativa,<br />

ancorché con lo stesso esito.<br />

(12) Il caso citato nel testo è stato esaminato da Cass., sez.VI, n.1887 del 4 dicembre 1969.<br />

(13) Per un’ interessante disamina della casistica giurisprudenziale in materia di spettacoli e trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi<br />

si veda Gambacurta, L’organizzazione di spettacoli e trattenimenti all’interno dei pubblici esercizi,<br />

in Commercio e servizi, 2000, 1, 21 ss.<br />

70<br />

zioni, otre quelle stabilite dalla legge,<br />

nulla toglie all’utilità e giustificatezza dell’apposita<br />

licenza qui richiesta: giova,<br />

semmai, a meglio dimostrarla”.<br />

Come si vede, dunque, deve cercarsi un<br />

criterio per così dire “ontologico” o di<br />

sostanza per stabilire se quel tipo di attività<br />

in quel particolare momento storico<br />

e in relazione a quel particolare contesto<br />

socio-economico costituisce trattenimento<br />

o spettacolo, ovvero se, come<br />

poc’anzi detto, la sua presenza comporta<br />

un’incidenza sul flusso delle persone,<br />

e conseguentemente giustifica la necessità<br />

di un tipo di autorizzazione che comunque<br />

risponde ad esigenze di tutela<br />

dell’ordine pubblico ed è diversa e aggiuntiva<br />

rispetto a quella già posseduta<br />

dal gestore del locale.<br />

Come si vede, ogni tassello del nostro<br />

mosaico ricostruttivo finisce per divenire<br />

quasi tautologico dell’assioma dal quale<br />

siamo partiti. E nella stessa direzione<br />

occorre ribadire che se un’attività astrattamente<br />

riconducibile al genus “spettacolo”<br />

o “trattenimento” viene realizzata<br />

in un luogo aperto al pubblico, è altresì<br />

necessario che ciò avvenga nell’esercizio<br />

di attività imprenditoriale. Ora, se<br />

non vi è alcun dubbio circa la non riconducibiltà<br />

al concetto di imprenditorialità<br />

del caso, pure sottoposto al vaglio<br />

della giurisprudenza,del titolare di una<br />

sala cinematografica o di una sala parrocchiale<br />

che consente in detti locali lo<br />

svolgimento di trattenimenti nuziali, è<br />

evidente che le zone chiaroscurali nella<br />

materia de qua restano molteplici. (12)<br />

Accanto, dunque, all’idoneità del trattenimento<br />

in ragione delle diverse contingenze<br />

storiche al relativo scopo,sulla<br />

quale non ci stancheremo mai di tornare,<br />

occorre individuare una struttura di<br />

impresa finalizzata esplicitamente, anche<br />

se non esclusivamente, alla relativa<br />

attività di trattenimento. (13)<br />

Anche a questo proposito, gli indirizzi<br />

forniti dalla giurisprudenza appaiono<br />

piuttosto rigorosi, per cui si è assistito ad<br />

un continuo tentativo da parte della dottrina<br />

di erodere l’ambito di operatività<br />

delle norme de quibus per sottrarre alle<br />

stesse tutta una serie di attività ormai diffusissime<br />

nel tessuto sociale. Pertanto,<br />

mentre la Cassazione ha affermato via<br />

via apoditticamente che è sempre configurabile<br />

l’ illecito di cui all’art 666 c.p.

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