Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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- alle attività artigianali quali attività di<br />
acconciatore, di estetista ecc…<br />
3. Art. 3 - Entrata in vigore delle disposizioni<br />
L’art. 3, comma 3, del d.l. 223/2006 dispone<br />
che a decorrere dalla data di entrata<br />
in vigore del decreto (4 luglio 2006)<br />
sono abrogate le disposizioni legislative<br />
e regolamentari statali di disciplina del<br />
settore della distribuzione commerciale<br />
incompatibili con le disposizioni indicate<br />
nello stesso articolo.<br />
Si evidenzia che il decreto non indica in<br />
modo chiaro e tassativo quali disposizioni<br />
sono abrogate e lascia, quindi, all’interprete<br />
l’individuazione delle stesse.<br />
È evidente che questo porterà a contenziosi<br />
sia che l’interpretazione data<br />
alle disposizioni del decreto sia restrittiva<br />
che estensiva in quanto trattasi di<br />
liberalizzazione di attività economiche<br />
e di concorrenza e competitività.<br />
Questa incertezza interpretativa, purtroppo,<br />
peserà ancora una volta sui comuni,<br />
che sono gli enti competenti a gestire<br />
i processi modificati dal d.l. n.223.<br />
In particolare, il Ministero dello Sviluppo<br />
Economico, nella circolare n.<br />
3603/C del 28 settembre 2006, ha precisato<br />
che sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />
- artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno<br />
1971, n. 426;<br />
- gli artt. 1, 2, 3, 4,5, 12, 14, 15, 17, 18,<br />
20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale<br />
4 agosto 1988, n. 375;<br />
- l’art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio<br />
1996, n. 25;<br />
- tutti i termini e le locuzioni che citano<br />
il Registro e i relativi esami, contenuti<br />
nei testi delle disposizioni della<br />
legge 25 agosto 1991, n. 287.<br />
Il comma 4 dell’art.3, invece, indica<br />
l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni<br />
quando la materia è regolata<br />
da legge regionale e precisamente dispone:<br />
“Le regioni e gli enti locali adeguano<br />
le proprie disposizioni legislative<br />
e regolamentari ai principi e alle disposizioni<br />
di cui al comma 1 entro il 1°<br />
gennaio 2007”.<br />
È evidente che si tratta di un termine assolutamente<br />
irrisorio (6 mesi) per consentire<br />
alle regioni la revisione delle leggi<br />
regionali e ai comuni di rivedere i regolamenti<br />
adottati in attuazione alle di-<br />
sposizioni regionali: termine comunque<br />
confermato anche dalla legge di conversione<br />
del decreto.<br />
Questo termine ha poche possibilità di<br />
essere rispettato; d’altro canto il decreto<br />
stesso non prevede quale misura dovrà<br />
essere adottata per le regioni e gli<br />
enti locali inadempienti: forse il commissariamento?<br />
Anche per questo aspetto i comuni sono<br />
in difficoltà in quanto si troveranno,<br />
dopo il 1 gennaio 2007, ad applicare<br />
leggi regionali in contrasto con le disposizioni<br />
del decreto.<br />
L’autorità Garante della concorrenza e<br />
del mercato ha precisato che “in questi<br />
settori un ruolo di primo piano spetterà<br />
alle regioni che sulla base di queste disposizioni,<br />
che segnano il limite minimo<br />
di una regolazione efficiente, potranno<br />
spingersi anche oltre in senso più<br />
aperto, nel rispetto delle sole reali esigenze<br />
di interesse generale.”<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />
nella citata circolare n. 3603/C del 28<br />
settembre 2006, ha precisato che nelle<br />
regioni e nelle Province Autonome, che<br />
hanno già esercitato la potestà legislativa<br />
sulla materia del commercio per effetto<br />
dell’art. 117 della Costituzione, come<br />
modificato dalla legge costituzionale<br />
n. 3 del 2001, restano vigenti, fino<br />
al termine di cui all’art. 3, comma 4, del<br />
decreto (1 gennaio 2007), le disposizioni<br />
legislative e regolamentari emanate<br />
dagli enti territoriali.<br />
Una precisazione che nulla aggiunge a<br />
quanto già detto dal legislatore e che lascia<br />
aperti tutti i dubbi su come devono<br />
procedere i comuni dopo questa data<br />
che le regioni non saranno in grado<br />
di rispettare.<br />
4. Art. 3, comma 1, lettera a) - REC e<br />
requisiti professionali<br />
Il primo limite che viene eliminato dall’art.3,<br />
comma 1, lettera a) è:<br />
- l’iscrizione a registri abilitanti;<br />
- ovvero l’obbligo di possedere requisiti<br />
professionali soggettivi per l’esercizio<br />
di attività commerciali, fatti salvi quelli<br />
riguardanti il settore alimentare e la<br />
somministrazione degli alimenti e bevande.<br />
Questa disposizione porta a termine l’opera<br />
già intrapresa dal d.lgs n.114/98<br />
che ha eliminato l’obbligo dell’iscrizio-<br />
61<br />
ne nel R.E.C. per l’attività commerciale<br />
e della legge n.135/2001 che ha soppresso<br />
il R.I.T. per le imprese turisticoricettive.<br />
Il limite eliminato, quindi, è l’obbligo<br />
dell’iscrizione al REC per la somministrazione<br />
di alimenti e bevande ancora<br />
previsto dall’art. 2 della legge n.287/91.<br />
Non viene solo abolito l’obbligo di iscrizione<br />
al REC ma anche l’obbligo di possedere<br />
requisiti professionali soggettivi<br />
per l’esercizio di attività di commercio<br />
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti non<br />
alimentari.<br />
Si tratta in questo caso di disposizioni<br />
regionali (2) che prevedono, in luogo dell’abolito<br />
REC, il possesso di requisiti<br />
professionali anche per la vendita di<br />
prodotti appartenenti al settore non alimentare.<br />
In particolare si rammenta che:<br />
- la regione Puglia, all’art.6 della L.R.<br />
n.11/2003, prevede il possesso di requisiti<br />
professionali per l'esercizio, in<br />
qualsiasi forma, di un'attività di commercio<br />
(sia alimentare che non alimentare),<br />
anche se effettuata nei confronti<br />
di una cerchia determinata di persone;<br />
- la regione Friuli Venezia Giulia, all’art.7<br />
della L.R.n.29/2005, prevede il<br />
possesso di requisiti professionali anche<br />
per l’esercizio dell’attività commerciale<br />
in sede fissa o sulle aree pubbliche di<br />
prodotti non alimentari (questa regione<br />
ha comunque mantenuto anche l’obbligo<br />
del REC per la somministrazione).<br />
Nelle regioni, quindi, ove è ancora vigente<br />
la legge n. 287/91, gli interessati,<br />
per ottenere il rilascio di autorizzazione<br />
alla somministrazione, devono, al<br />
momento della richiesta al comune del<br />
titolo autorizzativo, autocertificare il<br />
possesso dei requisiti professionali indicati<br />
dall’art. 2, comma 2, della legge<br />
n. 287/91 e quindi dichiarare in alternativa<br />
di:<br />
- aver frequentato con esito positivo corsi<br />
professionali istituiti o riconosciuti<br />
dalle regioni o dalle province autonome<br />
di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto<br />
l'attività di somministrazione di<br />
alimenti e di bevande,<br />
- aver frequentato con esito positivo corsi<br />
di una scuola alberghiera o di altra<br />
scuola a specifico indirizzo professionale.<br />
(2) Per l’efficacia del d.l. n.223/06 sulle disposizioni<br />
regionali vedi al paragrafo precedente n.3