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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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- alle attività artigianali quali attività di<br />

acconciatore, di estetista ecc…<br />

3. Art. 3 - Entrata in vigore delle disposizioni<br />

L’art. 3, comma 3, del d.l. 223/2006 dispone<br />

che a decorrere dalla data di entrata<br />

in vigore del decreto (4 luglio 2006)<br />

sono abrogate le disposizioni legislative<br />

e regolamentari statali di disciplina del<br />

settore della distribuzione commerciale<br />

incompatibili con le disposizioni indicate<br />

nello stesso articolo.<br />

Si evidenzia che il decreto non indica in<br />

modo chiaro e tassativo quali disposizioni<br />

sono abrogate e lascia, quindi, all’interprete<br />

l’individuazione delle stesse.<br />

È evidente che questo porterà a contenziosi<br />

sia che l’interpretazione data<br />

alle disposizioni del decreto sia restrittiva<br />

che estensiva in quanto trattasi di<br />

liberalizzazione di attività economiche<br />

e di concorrenza e competitività.<br />

Questa incertezza interpretativa, purtroppo,<br />

peserà ancora una volta sui comuni,<br />

che sono gli enti competenti a gestire<br />

i processi modificati dal d.l. n.223.<br />

In particolare, il Ministero dello Sviluppo<br />

Economico, nella circolare n.<br />

3603/C del 28 settembre 2006, ha precisato<br />

che sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

- artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno<br />

1971, n. 426;<br />

- gli artt. 1, 2, 3, 4,5, 12, 14, 15, 17, 18,<br />

20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale<br />

4 agosto 1988, n. 375;<br />

- l’art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio<br />

1996, n. 25;<br />

- tutti i termini e le locuzioni che citano<br />

il Registro e i relativi esami, contenuti<br />

nei testi delle disposizioni della<br />

legge 25 agosto 1991, n. 287.<br />

Il comma 4 dell’art.3, invece, indica<br />

l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni<br />

quando la materia è regolata<br />

da legge regionale e precisamente dispone:<br />

“Le regioni e gli enti locali adeguano<br />

le proprie disposizioni legislative<br />

e regolamentari ai principi e alle disposizioni<br />

di cui al comma 1 entro il 1°<br />

gennaio 2007”.<br />

È evidente che si tratta di un termine assolutamente<br />

irrisorio (6 mesi) per consentire<br />

alle regioni la revisione delle leggi<br />

regionali e ai comuni di rivedere i regolamenti<br />

adottati in attuazione alle di-<br />

sposizioni regionali: termine comunque<br />

confermato anche dalla legge di conversione<br />

del decreto.<br />

Questo termine ha poche possibilità di<br />

essere rispettato; d’altro canto il decreto<br />

stesso non prevede quale misura dovrà<br />

essere adottata per le regioni e gli<br />

enti locali inadempienti: forse il commissariamento?<br />

Anche per questo aspetto i comuni sono<br />

in difficoltà in quanto si troveranno,<br />

dopo il 1 gennaio 2007, ad applicare<br />

leggi regionali in contrasto con le disposizioni<br />

del decreto.<br />

L’autorità Garante della concorrenza e<br />

del mercato ha precisato che “in questi<br />

settori un ruolo di primo piano spetterà<br />

alle regioni che sulla base di queste disposizioni,<br />

che segnano il limite minimo<br />

di una regolazione efficiente, potranno<br />

spingersi anche oltre in senso più<br />

aperto, nel rispetto delle sole reali esigenze<br />

di interesse generale.”<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />

nella citata circolare n. 3603/C del 28<br />

settembre 2006, ha precisato che nelle<br />

regioni e nelle Province Autonome, che<br />

hanno già esercitato la potestà legislativa<br />

sulla materia del commercio per effetto<br />

dell’art. 117 della Costituzione, come<br />

modificato dalla legge costituzionale<br />

n. 3 del 2001, restano vigenti, fino<br />

al termine di cui all’art. 3, comma 4, del<br />

decreto (1 gennaio 2007), le disposizioni<br />

legislative e regolamentari emanate<br />

dagli enti territoriali.<br />

Una precisazione che nulla aggiunge a<br />

quanto già detto dal legislatore e che lascia<br />

aperti tutti i dubbi su come devono<br />

procedere i comuni dopo questa data<br />

che le regioni non saranno in grado<br />

di rispettare.<br />

4. Art. 3, comma 1, lettera a) - REC e<br />

requisiti professionali<br />

Il primo limite che viene eliminato dall’art.3,<br />

comma 1, lettera a) è:<br />

- l’iscrizione a registri abilitanti;<br />

- ovvero l’obbligo di possedere requisiti<br />

professionali soggettivi per l’esercizio<br />

di attività commerciali, fatti salvi quelli<br />

riguardanti il settore alimentare e la<br />

somministrazione degli alimenti e bevande.<br />

Questa disposizione porta a termine l’opera<br />

già intrapresa dal d.lgs n.114/98<br />

che ha eliminato l’obbligo dell’iscrizio-<br />

61<br />

ne nel R.E.C. per l’attività commerciale<br />

e della legge n.135/2001 che ha soppresso<br />

il R.I.T. per le imprese turisticoricettive.<br />

Il limite eliminato, quindi, è l’obbligo<br />

dell’iscrizione al REC per la somministrazione<br />

di alimenti e bevande ancora<br />

previsto dall’art. 2 della legge n.287/91.<br />

Non viene solo abolito l’obbligo di iscrizione<br />

al REC ma anche l’obbligo di possedere<br />

requisiti professionali soggettivi<br />

per l’esercizio di attività di commercio<br />

all’ingrosso e al dettaglio di prodotti non<br />

alimentari.<br />

Si tratta in questo caso di disposizioni<br />

regionali (2) che prevedono, in luogo dell’abolito<br />

REC, il possesso di requisiti<br />

professionali anche per la vendita di<br />

prodotti appartenenti al settore non alimentare.<br />

In particolare si rammenta che:<br />

- la regione Puglia, all’art.6 della L.R.<br />

n.11/2003, prevede il possesso di requisiti<br />

professionali per l'esercizio, in<br />

qualsiasi forma, di un'attività di commercio<br />

(sia alimentare che non alimentare),<br />

anche se effettuata nei confronti<br />

di una cerchia determinata di persone;<br />

- la regione Friuli Venezia Giulia, all’art.7<br />

della L.R.n.29/2005, prevede il<br />

possesso di requisiti professionali anche<br />

per l’esercizio dell’attività commerciale<br />

in sede fissa o sulle aree pubbliche di<br />

prodotti non alimentari (questa regione<br />

ha comunque mantenuto anche l’obbligo<br />

del REC per la somministrazione).<br />

Nelle regioni, quindi, ove è ancora vigente<br />

la legge n. 287/91, gli interessati,<br />

per ottenere il rilascio di autorizzazione<br />

alla somministrazione, devono, al<br />

momento della richiesta al comune del<br />

titolo autorizzativo, autocertificare il<br />

possesso dei requisiti professionali indicati<br />

dall’art. 2, comma 2, della legge<br />

n. 287/91 e quindi dichiarare in alternativa<br />

di:<br />

- aver frequentato con esito positivo corsi<br />

professionali istituiti o riconosciuti<br />

dalle regioni o dalle province autonome<br />

di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto<br />

l'attività di somministrazione di<br />

alimenti e di bevande,<br />

- aver frequentato con esito positivo corsi<br />

di una scuola alberghiera o di altra<br />

scuola a specifico indirizzo professionale.<br />

(2) Per l’efficacia del d.l. n.223/06 sulle disposizioni<br />

regionali vedi al paragrafo precedente n.3

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