Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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con riferimento a categorie merceologiche.<br />
Si ritiene che il principio enunciato<br />
a tutela della concorrenza non sia<br />
applicabile nel caso in cui prescrizioni<br />
relative a limitazioni dell’assortimento<br />
merceologico siano emanate per finalità<br />
di valorizzazione e salvaguardia delle<br />
aree o degli edifici aventi valore storico,<br />
archeologico, artistico o ambientale<br />
e, pertanto, per finalità costituzionalmente<br />
garantite.<br />
7. Art. 3, comma 1, lettera d) - Limiti<br />
a quote di mercato predefinite<br />
Sono eliminate anche eventuali limiti<br />
riferiti a quote di mercato predefinite<br />
o calcolate sul volume delle vendite a<br />
livello territoriale sub regionale. Si tratta,<br />
in questo caso, di evitare meccanismi<br />
di programmazione degli insediamenti<br />
commerciali fondati sul rispetto<br />
di determinati limiti antitrust.<br />
Non è possibile, quindi, stabilire programmazioni<br />
basate sulla determinazioni<br />
“…di volumi di vendite o quote<br />
massime di mercato, comunque individuate,<br />
riferite ad ambiti territoriali<br />
predefiniti, che non trovano riscontro<br />
nella normativa e nella giurisprudenza<br />
statale e comunitaria riguardante la tutela<br />
della concorrenza”.<br />
La disposizione, al momento, sembra<br />
trovare applicazione solo in riferimento<br />
alla legge regionale della Sicilia che<br />
ha stabilito limiti per la grande distribuzione.<br />
8. Art. 3, comma 1, lettere e) ed f) -<br />
Vendite promozionali<br />
Le vendite promozionali non possono<br />
essere più oggetto di divieti generali,<br />
salvo che non siano previsti dal diritto<br />
comunitario, né soggette ad autorizzazioni<br />
preventive né a limitazioni di ordine<br />
temporale o quantitativo salvo<br />
che nei periodi immediatamente precedenti<br />
i saldi di fine stagione per i<br />
medesimi prodotti.<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />
nella citata circolare, ha precisato che<br />
nell’utilizzare la locuzione “i medesimi<br />
prodotti” intendeva fare riferimento<br />
non al singolo prodotto ma alla medesima<br />
merceologia di prodotti stagionali<br />
o di moda tradizionalmente og-<br />
getto delle vendite di fine stagione. Già<br />
queste particolari vendite straordinarie<br />
erano state liberalizzate dal d.lgs<br />
n.114/98 che, all’art. 15,:<br />
- dispone che le vendite promozionali<br />
sono effettuate dall'esercente dettagliante<br />
per tutti o una parte dei prodotti<br />
merceologici e per periodi di tempo limitato;<br />
- non prevede obbligo di alcuna comunicazione<br />
né una particolare modalità<br />
di pubblicizzazione.<br />
Alcune regioni, diversamente da quanto<br />
indicato dal d.lgs n.114/98, hanno<br />
imposto limiti temporali e di durata all’effettuazione<br />
di queste vendite straordinarie<br />
e l’obbligo di comunicarne l’effettuazione<br />
al comune competente per<br />
territorio. Si cita, come esempio, la legge<br />
della regione Abruzzo n.62/1999<br />
che all’art. 32 dispone: “Le vendite<br />
promozionali di abbigliamento, calzature<br />
e relativi accessori non possono<br />
essere effettuate nei trenta giorni antecedenti<br />
i saldi e durante i saldi, né<br />
trenta giorni prima di Natale.<br />
La durata massima della vendita promozionale<br />
degli articoli merceologici<br />
di cui sopra è di trenta giorni. Per l'effettuazione<br />
delle stesse l'esercente è tenuto<br />
a darne preventiva comunicazione<br />
al Comune dove ha sede l'esercizio<br />
tramite lettera raccomandata almeno<br />
10 giorni prima dell'inizio della vendita<br />
con indicazione anche del periodo<br />
in cui essa si effettua.”<br />
Le regioni quindi, entro il 1 gennaio<br />
2007, dovranno adeguare le disposizioni<br />
in materia di vendite promozionali<br />
ai dettati del decreto legge Bersani<br />
che consente l’imposizione di un solo<br />
limite, introdotto dalla legge di conversione:<br />
il divieto di esecuzione nel<br />
periodo che precede i saldi.<br />
Il comma 2, dell’art. 3, del decreto legge<br />
n.223 fa salve le disposizioni che<br />
disciplinano le vendite sottocosto (e<br />
quindi il d.P.R. n. 218/2001) e i saldi<br />
di fine stagione (art. 15, comma 3, del<br />
d.lgs n. 114/98 e leggi regionali).<br />
Nulla dispone, invece, il decreto legge<br />
per le vendite di liquidazione. Su<br />
questo tema la circolare ministeriale<br />
così si esprime “Con riferimento alle<br />
vendite correlate ad eventi straordinari<br />
ed eccezionali dell’azienda (c.d.vendite<br />
di liquidazione), resta ferma la<br />
competenza degli enti territoriali regionali<br />
a valutare l’eventuale emana-<br />
63<br />
zione di disposizioni confermative o<br />
correttive della normativa vigente nel<br />
rispetto dei principi a tutela della concorrenza<br />
introdotti dall’art. 3.”<br />
L’autorità Garante della concorrenza e<br />
del mercato, nel parere espresso in data<br />
11 luglio 2006 sul testo del d.l.<br />
223/2006, ha sostenuto l’opportunità<br />
di sopprimere questo comma 2 in<br />
quanto non vi sono ragioni che giustificano<br />
il mantenimento di simili restrizioni<br />
alle politiche dei prezzi degli<br />
operatori. Questo parere non è stato tenuto<br />
in considerazione in quanto la<br />
legge di conversione non ha eliminato<br />
dal decreto legge le disposizioni del<br />
comma 2 in materia di vendite sottocosto<br />
e di saldi di fine stagione.<br />
9. Art. 3, comma 1, lettera f-bis) - Esercizi<br />
di vicinato e somministrazione<br />
La legge di conversione n. 248/06 ha<br />
introdotto, nell’art.3 comma 1 del decreto<br />
legge, la lettera f-bis) che dispone<br />
per eliminare “il divieto o l'ottenimento<br />
di autorizzazioni preventive<br />
per il consumo immediato dei prodotti<br />
di gastronomia presso l'esercizio di vicinato,<br />
utilizzando i locali e gli arredi<br />
dell'azienda con l'esclusione del servizio<br />
assistito di somministrazione e<br />
con l'osservanza delle prescrizioni<br />
igienico-sanitarie”.<br />
Per comprendere la portata di questa<br />
novella occorre rammentare che l’art.<br />
7, comma 3, del d.lgs n. 114/98 stabilisce<br />
che “ Fermi restando i requisiti<br />
igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato<br />
autorizzati alla vendita dei prodotti<br />
di cui all'articolo 4 della legge<br />
25 marzo 1997, n.77 (4) , è consentito<br />
il consumo immediato dei medesimi<br />
a condizione che siano esclusi il servizio<br />
di somministrazione e le attrezzature<br />
ad esso direttamente finalizzati”.<br />
Gli esercizi di vicinato autorizzati<br />
alla vendita di prodotti alimentari, con<br />
l’entrata in vigore della legge di conversione<br />
n.248/06, possono effettuare,<br />
senza necessità di alcun autorizzazione<br />
aggiuntiva e fatta salva l'osservanza<br />
delle prescrizioni igienicosanitarie,<br />
la somministrazione di alimenti<br />
e bevande utilizzando i locali e<br />
gli arredi dell'azienda a condizione<br />
che non vi sia servizio assistito (servizio<br />
al tavolo).