20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

con riferimento a categorie merceologiche.<br />

Si ritiene che il principio enunciato<br />

a tutela della concorrenza non sia<br />

applicabile nel caso in cui prescrizioni<br />

relative a limitazioni dell’assortimento<br />

merceologico siano emanate per finalità<br />

di valorizzazione e salvaguardia delle<br />

aree o degli edifici aventi valore storico,<br />

archeologico, artistico o ambientale<br />

e, pertanto, per finalità costituzionalmente<br />

garantite.<br />

7. Art. 3, comma 1, lettera d) - Limiti<br />

a quote di mercato predefinite<br />

Sono eliminate anche eventuali limiti<br />

riferiti a quote di mercato predefinite<br />

o calcolate sul volume delle vendite a<br />

livello territoriale sub regionale. Si tratta,<br />

in questo caso, di evitare meccanismi<br />

di programmazione degli insediamenti<br />

commerciali fondati sul rispetto<br />

di determinati limiti antitrust.<br />

Non è possibile, quindi, stabilire programmazioni<br />

basate sulla determinazioni<br />

“…di volumi di vendite o quote<br />

massime di mercato, comunque individuate,<br />

riferite ad ambiti territoriali<br />

predefiniti, che non trovano riscontro<br />

nella normativa e nella giurisprudenza<br />

statale e comunitaria riguardante la tutela<br />

della concorrenza”.<br />

La disposizione, al momento, sembra<br />

trovare applicazione solo in riferimento<br />

alla legge regionale della Sicilia che<br />

ha stabilito limiti per la grande distribuzione.<br />

8. Art. 3, comma 1, lettere e) ed f) -<br />

Vendite promozionali<br />

Le vendite promozionali non possono<br />

essere più oggetto di divieti generali,<br />

salvo che non siano previsti dal diritto<br />

comunitario, né soggette ad autorizzazioni<br />

preventive né a limitazioni di ordine<br />

temporale o quantitativo salvo<br />

che nei periodi immediatamente precedenti<br />

i saldi di fine stagione per i<br />

medesimi prodotti.<br />

Il Ministero dello Sviluppo Economico,<br />

nella citata circolare, ha precisato che<br />

nell’utilizzare la locuzione “i medesimi<br />

prodotti” intendeva fare riferimento<br />

non al singolo prodotto ma alla medesima<br />

merceologia di prodotti stagionali<br />

o di moda tradizionalmente og-<br />

getto delle vendite di fine stagione. Già<br />

queste particolari vendite straordinarie<br />

erano state liberalizzate dal d.lgs<br />

n.114/98 che, all’art. 15,:<br />

- dispone che le vendite promozionali<br />

sono effettuate dall'esercente dettagliante<br />

per tutti o una parte dei prodotti<br />

merceologici e per periodi di tempo limitato;<br />

- non prevede obbligo di alcuna comunicazione<br />

né una particolare modalità<br />

di pubblicizzazione.<br />

Alcune regioni, diversamente da quanto<br />

indicato dal d.lgs n.114/98, hanno<br />

imposto limiti temporali e di durata all’effettuazione<br />

di queste vendite straordinarie<br />

e l’obbligo di comunicarne l’effettuazione<br />

al comune competente per<br />

territorio. Si cita, come esempio, la legge<br />

della regione Abruzzo n.62/1999<br />

che all’art. 32 dispone: “Le vendite<br />

promozionali di abbigliamento, calzature<br />

e relativi accessori non possono<br />

essere effettuate nei trenta giorni antecedenti<br />

i saldi e durante i saldi, né<br />

trenta giorni prima di Natale.<br />

La durata massima della vendita promozionale<br />

degli articoli merceologici<br />

di cui sopra è di trenta giorni. Per l'effettuazione<br />

delle stesse l'esercente è tenuto<br />

a darne preventiva comunicazione<br />

al Comune dove ha sede l'esercizio<br />

tramite lettera raccomandata almeno<br />

10 giorni prima dell'inizio della vendita<br />

con indicazione anche del periodo<br />

in cui essa si effettua.”<br />

Le regioni quindi, entro il 1 gennaio<br />

2007, dovranno adeguare le disposizioni<br />

in materia di vendite promozionali<br />

ai dettati del decreto legge Bersani<br />

che consente l’imposizione di un solo<br />

limite, introdotto dalla legge di conversione:<br />

il divieto di esecuzione nel<br />

periodo che precede i saldi.<br />

Il comma 2, dell’art. 3, del decreto legge<br />

n.223 fa salve le disposizioni che<br />

disciplinano le vendite sottocosto (e<br />

quindi il d.P.R. n. 218/2001) e i saldi<br />

di fine stagione (art. 15, comma 3, del<br />

d.lgs n. 114/98 e leggi regionali).<br />

Nulla dispone, invece, il decreto legge<br />

per le vendite di liquidazione. Su<br />

questo tema la circolare ministeriale<br />

così si esprime “Con riferimento alle<br />

vendite correlate ad eventi straordinari<br />

ed eccezionali dell’azienda (c.d.vendite<br />

di liquidazione), resta ferma la<br />

competenza degli enti territoriali regionali<br />

a valutare l’eventuale emana-<br />

63<br />

zione di disposizioni confermative o<br />

correttive della normativa vigente nel<br />

rispetto dei principi a tutela della concorrenza<br />

introdotti dall’art. 3.”<br />

L’autorità Garante della concorrenza e<br />

del mercato, nel parere espresso in data<br />

11 luglio 2006 sul testo del d.l.<br />

223/2006, ha sostenuto l’opportunità<br />

di sopprimere questo comma 2 in<br />

quanto non vi sono ragioni che giustificano<br />

il mantenimento di simili restrizioni<br />

alle politiche dei prezzi degli<br />

operatori. Questo parere non è stato tenuto<br />

in considerazione in quanto la<br />

legge di conversione non ha eliminato<br />

dal decreto legge le disposizioni del<br />

comma 2 in materia di vendite sottocosto<br />

e di saldi di fine stagione.<br />

9. Art. 3, comma 1, lettera f-bis) - Esercizi<br />

di vicinato e somministrazione<br />

La legge di conversione n. 248/06 ha<br />

introdotto, nell’art.3 comma 1 del decreto<br />

legge, la lettera f-bis) che dispone<br />

per eliminare “il divieto o l'ottenimento<br />

di autorizzazioni preventive<br />

per il consumo immediato dei prodotti<br />

di gastronomia presso l'esercizio di vicinato,<br />

utilizzando i locali e gli arredi<br />

dell'azienda con l'esclusione del servizio<br />

assistito di somministrazione e<br />

con l'osservanza delle prescrizioni<br />

igienico-sanitarie”.<br />

Per comprendere la portata di questa<br />

novella occorre rammentare che l’art.<br />

7, comma 3, del d.lgs n. 114/98 stabilisce<br />

che “ Fermi restando i requisiti<br />

igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato<br />

autorizzati alla vendita dei prodotti<br />

di cui all'articolo 4 della legge<br />

25 marzo 1997, n.77 (4) , è consentito<br />

il consumo immediato dei medesimi<br />

a condizione che siano esclusi il servizio<br />

di somministrazione e le attrezzature<br />

ad esso direttamente finalizzati”.<br />

Gli esercizi di vicinato autorizzati<br />

alla vendita di prodotti alimentari, con<br />

l’entrata in vigore della legge di conversione<br />

n.248/06, possono effettuare,<br />

senza necessità di alcun autorizzazione<br />

aggiuntiva e fatta salva l'osservanza<br />

delle prescrizioni igienicosanitarie,<br />

la somministrazione di alimenti<br />

e bevande utilizzando i locali e<br />

gli arredi dell'azienda a condizione<br />

che non vi sia servizio assistito (servizio<br />

al tavolo).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!