20.06.2013 Views

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

tive previste per l’attività illecita - ovvero<br />

svolta senza la presentazione della<br />

prescritta DIA - in quanto l’art. 14<br />

della legge n. 1002/1956 prevedeva<br />

una sanzione amministrativa “da euro<br />

25,00 a euro 2.582,00”: l’art.22, comma<br />

1, del d.lgs n. 114/98 dispone invece<br />

per una sanzione amministrativa<br />

da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.<br />

Con l’applicazione della sanzione amministrativa<br />

sarà inoltre possibile applicare<br />

la sanzione accessoria della sospensione<br />

dell’attività per un periodo<br />

non superiore a venti giorni (art. 22,<br />

comma 2, del d.lgs n. 114/98) ovvero<br />

ordinare la chiusura del panificio “nel<br />

caso di ulteriore violazione delle prescrizioni<br />

in materia igienico-sanitaria<br />

avvenuta dopo la sospensione dell'attività<br />

disposta ai sensi del comma 2<br />

(art. 22, comma 5, del d.lgs n. 114/98).<br />

Non è prevista invece la chiusura del<br />

panificio nell’ipotesi di apertura, trasferimento<br />

o trasformazione di un panificio<br />

senza la presentazione della<br />

d.i.a., in quanto l’art. 4, comma 4, del<br />

decreto legge non richiama nelle disposizioni<br />

sanzionatorie anche il comma<br />

6 dell’art. 22 del d.lgs n. 114/98<br />

che stabilisce la chiusura immediata<br />

dell'esercizio in caso di svolgimento<br />

abusivo dell'attività.<br />

Autorità competente ad adottare queste<br />

sanzioni amministrative pecuniarie<br />

ed accessorie è il comune competente<br />

per territorio, stante il richiamo al<br />

comma 7 dell’art.22 del d.lgs n.114/98.<br />

L’art.4 del decreto legge anticipa poi<br />

l’emanazione di un ulteriore provvedimento<br />

che dovrà regolare:<br />

a) la denominazione di "panificio" da<br />

riservare alle imprese che svolgono<br />

l'intero ciclo di produzione del pane,<br />

dalla lavorazione delle materie prime<br />

alla cottura finale<br />

b) la denominazione di "pane fresco"<br />

da riservare al pane prodotto secondo<br />

un processo di produzione continuo,<br />

privo di interruzioni finalizzate al congelamento,<br />

alla surgelazione o alla<br />

conservazione prolungata delle materie<br />

prime, dei prodotti intermedi della<br />

panificazione e degli impasti, fatto salvo<br />

l'impiego di tecniche di lavorazione<br />

finalizzate al solo rallentamento del<br />

processo di lievitazione, da porre in<br />

vendita entro un termine che tenga<br />

conto delle tipologie panarie esistenti<br />

a livello territoriale. Il Ministero dello<br />

Sviluppo Economico, nella richiamata<br />

circolare n.3603/C/2006, in merito alle<br />

disposizioni concernenti l’attività di<br />

panificazione, si limita a precisare che<br />

la disposizione, prevista nell’art.4,<br />

comma 2-bis, del decreto legge n.223<br />

consente il consumo sul posto nel caso<br />

di tutti i titolari di impianti di panificazione,<br />

sia quelli già in attività autorizzati<br />

in base alla legge n. 1002 del<br />

1956 sia ai nuovi impianti soggetti a<br />

dichiarazione di inizio attività e che le<br />

modalità applicative della disposizione<br />

sono quelle indicate per gli esercizi<br />

di vicinato. Consumo sul posto quindi,<br />

ma solo con posate usa e getta e su<br />

piani di appoggio (!).<br />

11. Art. 5 Vendita di farmaci<br />

Il decreto legge n. 223/2006 liberalizza<br />

anche la vendita di alcuni farmaci<br />

ed in particolare:<br />

- dei farmaci da banco o di automedicazione,<br />

di cui all'articolo 9-bis del<br />

decreto legge 18 settembre 2001, n.<br />

347, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 16 novembre 200, n. 405 (7);<br />

- di tutti i farmaci o prodotti non soggetti<br />

a prescrizione medica;<br />

- dei prodotti omeopatici classificati<br />

come medicinali vendibili senza presentazione<br />

di ricetta medica;<br />

- dei medicinali per uso veterinario che<br />

possono essere acquistati senza ricetta.<br />

Il Ministero della salute, con circolare<br />

del 3/10/2006 n. 3 (G.U. 5/10/2006 n.<br />

232), ha precisato che negli esercizi<br />

commerciali possono essere posti in<br />

vendita:<br />

- solo preparazioni medicinali industriali<br />

e non medicinali preparati in farmacia<br />

anche se vendibili senza ricetta;<br />

- anche i farmaci vendibili senza ricetta<br />

di fascia A che in questo caso sono<br />

a carico dell’acquirente mentre se acquistati<br />

nelle farmacie sono dispensati<br />

a carico del Servizio Sanitario Nazionale.<br />

In particolare l’art.9-bis del D.L.<br />

n.347/2001, conv. con mod. in L.<br />

405/01, dispone che le confezioni<br />

esterne dei medicinali non soggetti a<br />

ricetta medica immessi sul mercato, a<br />

partire dal 1° marzo 2002, devono recare<br />

un bollino di riconoscimento che<br />

ne permetta la chiara individuazione<br />

da parte del consumatore: questo il<br />

bollino è stato definito con D.M. 1°<br />

65<br />

febbraio 2002 (Gazz. Uff. 8 febbraio<br />

2002, n. 33). La vendita di questi farmaci<br />

può essere effettuata da tutti gli<br />

esercizi commerciali (esercizi di vicinato,<br />

medie e grandi strutture), previa<br />

comunicazione:<br />

- al Ministero della Salute,<br />

- alla regione in cui ha sede l'esercizio.<br />

Il Ministero della salute, però, nella circolare<br />

n.3/2006, ha precisato che è opportuno<br />

inviare comunicazione preventiva<br />

anche:<br />

- all’Agenzia Agenzia Italiana del Farmaco<br />

(AIFA), che ha il compito di gestire<br />

una banca dati centrale per monitorare<br />

le confezioni dei medicinali<br />

all'interno del sistema distributivo al fine<br />

di evitare le frodi. Per questo motivo<br />

l’AIFA assegna al punto vendita un<br />

identificativo univoco, che deve essere<br />

richiesto al momento di invio della<br />

comunicazione;<br />

- al comune competente per territorio;<br />

- all’Ordine dei farmacisti, precisando<br />

il nominativo del farmacista che viene<br />

preposto alla vendita.<br />

Gli esercenti poi, oltre alla comunicazione,:<br />

- devono predisporre la vendita dei<br />

medicinali nell'ambito di un apposito<br />

reparto che può essere costituito da<br />

uno spazio dedicato esclusivamente a<br />

questa vendita ma anche da un singolo<br />

scaffale o da una parte di scaffale a<br />

condizione che gli spazi siano chiaramente<br />

separati in modo da escludere<br />

la commistione tra altri prodotti e i medicinali;<br />

- devono fornire la presenza e l'assistenza<br />

personale e diretta al cliente di<br />

uno o più farmacisti abilitati all'esercizio<br />

della professione ed iscritti al relativo<br />

ordine che devono, opportunamente,<br />

esporre il prescritto distintivo;<br />

- possono determinare liberamente lo<br />

(7) Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito<br />

in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre<br />

2001, n. 405 - art.9-bis. Medicinali non soggetti<br />

a ricetta medica.” 1. Le confezioni esterne dei medicinali<br />

non soggette a ricetta medica immesse sul mercato<br />

a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino<br />

di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione<br />

da parte del consumatore; il bollino sarà<br />

definito con decreto non regolamentare del Ministro<br />

della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data<br />

di entrata in vigore della legge di conversione del<br />

presente decreto. È ammesso il libero e diretto accesso<br />

da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione<br />

in farmacia”.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!