Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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tive previste per l’attività illecita - ovvero<br />
svolta senza la presentazione della<br />
prescritta DIA - in quanto l’art. 14<br />
della legge n. 1002/1956 prevedeva<br />
una sanzione amministrativa “da euro<br />
25,00 a euro 2.582,00”: l’art.22, comma<br />
1, del d.lgs n. 114/98 dispone invece<br />
per una sanzione amministrativa<br />
da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.<br />
Con l’applicazione della sanzione amministrativa<br />
sarà inoltre possibile applicare<br />
la sanzione accessoria della sospensione<br />
dell’attività per un periodo<br />
non superiore a venti giorni (art. 22,<br />
comma 2, del d.lgs n. 114/98) ovvero<br />
ordinare la chiusura del panificio “nel<br />
caso di ulteriore violazione delle prescrizioni<br />
in materia igienico-sanitaria<br />
avvenuta dopo la sospensione dell'attività<br />
disposta ai sensi del comma 2<br />
(art. 22, comma 5, del d.lgs n. 114/98).<br />
Non è prevista invece la chiusura del<br />
panificio nell’ipotesi di apertura, trasferimento<br />
o trasformazione di un panificio<br />
senza la presentazione della<br />
d.i.a., in quanto l’art. 4, comma 4, del<br />
decreto legge non richiama nelle disposizioni<br />
sanzionatorie anche il comma<br />
6 dell’art. 22 del d.lgs n. 114/98<br />
che stabilisce la chiusura immediata<br />
dell'esercizio in caso di svolgimento<br />
abusivo dell'attività.<br />
Autorità competente ad adottare queste<br />
sanzioni amministrative pecuniarie<br />
ed accessorie è il comune competente<br />
per territorio, stante il richiamo al<br />
comma 7 dell’art.22 del d.lgs n.114/98.<br />
L’art.4 del decreto legge anticipa poi<br />
l’emanazione di un ulteriore provvedimento<br />
che dovrà regolare:<br />
a) la denominazione di "panificio" da<br />
riservare alle imprese che svolgono<br />
l'intero ciclo di produzione del pane,<br />
dalla lavorazione delle materie prime<br />
alla cottura finale<br />
b) la denominazione di "pane fresco"<br />
da riservare al pane prodotto secondo<br />
un processo di produzione continuo,<br />
privo di interruzioni finalizzate al congelamento,<br />
alla surgelazione o alla<br />
conservazione prolungata delle materie<br />
prime, dei prodotti intermedi della<br />
panificazione e degli impasti, fatto salvo<br />
l'impiego di tecniche di lavorazione<br />
finalizzate al solo rallentamento del<br />
processo di lievitazione, da porre in<br />
vendita entro un termine che tenga<br />
conto delle tipologie panarie esistenti<br />
a livello territoriale. Il Ministero dello<br />
Sviluppo Economico, nella richiamata<br />
circolare n.3603/C/2006, in merito alle<br />
disposizioni concernenti l’attività di<br />
panificazione, si limita a precisare che<br />
la disposizione, prevista nell’art.4,<br />
comma 2-bis, del decreto legge n.223<br />
consente il consumo sul posto nel caso<br />
di tutti i titolari di impianti di panificazione,<br />
sia quelli già in attività autorizzati<br />
in base alla legge n. 1002 del<br />
1956 sia ai nuovi impianti soggetti a<br />
dichiarazione di inizio attività e che le<br />
modalità applicative della disposizione<br />
sono quelle indicate per gli esercizi<br />
di vicinato. Consumo sul posto quindi,<br />
ma solo con posate usa e getta e su<br />
piani di appoggio (!).<br />
11. Art. 5 Vendita di farmaci<br />
Il decreto legge n. 223/2006 liberalizza<br />
anche la vendita di alcuni farmaci<br />
ed in particolare:<br />
- dei farmaci da banco o di automedicazione,<br />
di cui all'articolo 9-bis del<br />
decreto legge 18 settembre 2001, n.<br />
347, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 16 novembre 200, n. 405 (7);<br />
- di tutti i farmaci o prodotti non soggetti<br />
a prescrizione medica;<br />
- dei prodotti omeopatici classificati<br />
come medicinali vendibili senza presentazione<br />
di ricetta medica;<br />
- dei medicinali per uso veterinario che<br />
possono essere acquistati senza ricetta.<br />
Il Ministero della salute, con circolare<br />
del 3/10/2006 n. 3 (G.U. 5/10/2006 n.<br />
232), ha precisato che negli esercizi<br />
commerciali possono essere posti in<br />
vendita:<br />
- solo preparazioni medicinali industriali<br />
e non medicinali preparati in farmacia<br />
anche se vendibili senza ricetta;<br />
- anche i farmaci vendibili senza ricetta<br />
di fascia A che in questo caso sono<br />
a carico dell’acquirente mentre se acquistati<br />
nelle farmacie sono dispensati<br />
a carico del Servizio Sanitario Nazionale.<br />
In particolare l’art.9-bis del D.L.<br />
n.347/2001, conv. con mod. in L.<br />
405/01, dispone che le confezioni<br />
esterne dei medicinali non soggetti a<br />
ricetta medica immessi sul mercato, a<br />
partire dal 1° marzo 2002, devono recare<br />
un bollino di riconoscimento che<br />
ne permetta la chiara individuazione<br />
da parte del consumatore: questo il<br />
bollino è stato definito con D.M. 1°<br />
65<br />
febbraio 2002 (Gazz. Uff. 8 febbraio<br />
2002, n. 33). La vendita di questi farmaci<br />
può essere effettuata da tutti gli<br />
esercizi commerciali (esercizi di vicinato,<br />
medie e grandi strutture), previa<br />
comunicazione:<br />
- al Ministero della Salute,<br />
- alla regione in cui ha sede l'esercizio.<br />
Il Ministero della salute, però, nella circolare<br />
n.3/2006, ha precisato che è opportuno<br />
inviare comunicazione preventiva<br />
anche:<br />
- all’Agenzia Agenzia Italiana del Farmaco<br />
(AIFA), che ha il compito di gestire<br />
una banca dati centrale per monitorare<br />
le confezioni dei medicinali<br />
all'interno del sistema distributivo al fine<br />
di evitare le frodi. Per questo motivo<br />
l’AIFA assegna al punto vendita un<br />
identificativo univoco, che deve essere<br />
richiesto al momento di invio della<br />
comunicazione;<br />
- al comune competente per territorio;<br />
- all’Ordine dei farmacisti, precisando<br />
il nominativo del farmacista che viene<br />
preposto alla vendita.<br />
Gli esercenti poi, oltre alla comunicazione,:<br />
- devono predisporre la vendita dei<br />
medicinali nell'ambito di un apposito<br />
reparto che può essere costituito da<br />
uno spazio dedicato esclusivamente a<br />
questa vendita ma anche da un singolo<br />
scaffale o da una parte di scaffale a<br />
condizione che gli spazi siano chiaramente<br />
separati in modo da escludere<br />
la commistione tra altri prodotti e i medicinali;<br />
- devono fornire la presenza e l'assistenza<br />
personale e diretta al cliente di<br />
uno o più farmacisti abilitati all'esercizio<br />
della professione ed iscritti al relativo<br />
ordine che devono, opportunamente,<br />
esporre il prescritto distintivo;<br />
- possono determinare liberamente lo<br />
(7) Decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito<br />
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre<br />
2001, n. 405 - art.9-bis. Medicinali non soggetti<br />
a ricetta medica.” 1. Le confezioni esterne dei medicinali<br />
non soggette a ricetta medica immesse sul mercato<br />
a partire dal 1° marzo 2002 devono recare un bollino<br />
di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione<br />
da parte del consumatore; il bollino sarà<br />
definito con decreto non regolamentare del Ministro<br />
della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data<br />
di entrata in vigore della legge di conversione del<br />
presente decreto. È ammesso il libero e diretto accesso<br />
da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione<br />
in farmacia”.