Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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AMBROGIO MOCCIA<br />
Vice Presidente V Sezione Penale<br />
Tribunale di Milano<br />
POLIZIA LOCALE E POLIZIA GIUDIZIARIA:<br />
INDICAZIONI OPERATIVE<br />
E AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE<br />
Quante volte mi è capitato di ascoltare,<br />
nei contesti espositivi più vari, sedicenti,<br />
autoreferenziati cultori del diritto<br />
che pomposamente accreditavano<br />
di “verità” questa o quella strampalata<br />
interpretazione giuridica con il<br />
citare la sentenza del Tribunale di<br />
Vattelapesca o magari del giudice di<br />
pace di Chissadove!<br />
Non mi sono mai sorpreso più di tanto:<br />
il relatore o il conversatore povero<br />
di argomenti, o di conoscenza tecnica<br />
del tema che ha presuntuosamente<br />
accettato di trattare, pratica l’antica arte<br />
di arrampicarsi sui vetri, e trova comodo<br />
l’espediente di suggestionare la<br />
platea (la parte meno attenta o più ingenua<br />
della platea, mi viene di aggiungere)<br />
citando quelle sentenze di<br />
merito che più risultano “originali”; e<br />
non si preoccupa (quel relatore o conversatore)<br />
se la pronuncia che cita abbia<br />
o meno adeguata lucidità di costrutto<br />
e sufficiente riscontro nella legge<br />
prima di tutto, e nei principi interpretativi<br />
dei giudici di legittimità in secondo<br />
luogo. Ma mi sono immancabilmente<br />
irritato - per via del mio solido<br />
rispetto nei confronti della Polizia<br />
locale - quando l’esercizio della “citazione<br />
a casaccio” è stato svolto in<br />
contesti dedicati tematicamente alle<br />
non poche problematiche interessanti<br />
le polizie non statuali. Ecco perché,<br />
senza la presunzione di segnare una<br />
pietra miliare, ma con la ferma intenzione<br />
di documentare in termini rassicuranti<br />
questo mio intervento, ho dedicato<br />
alcuni dei giorni di vigilia di<br />
questo Convegno ad una ricerca mirata<br />
ed approfondita sulle pronunce,<br />
concernenti questioni attinenti alla<br />
Polizia locale nell’ambito giuridico<br />
che conosco (quello penalistico), della<br />
Corte di Cassazione. La quale, è bene<br />
ricordarlo a beneficio di quanti<br />
(compresi gli ispiratori del mio polemico<br />
incipit) evocano a sostegno delle<br />
proprie tesi interpretative la pronuncia<br />
di questo o quel giudice di merito,<br />
è l’unica titolare, in base alla<br />
Legge di Ordinamento Giudiziario<br />
(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), del potere/dovere<br />
di assicurare “…l’esatta osservanza<br />
e l’uniforme interpretazione<br />
della legge, l’unità del diritto oggettivo<br />
nazionale, il rispetto dei limiti delle<br />
diverse giurisdizioni…” (art. 65,1°<br />
comma).<br />
E la giurisprudenza della Suprema<br />
Corte l’ho scandagliata (andando a ritroso<br />
nel tempo fino al lontano 1997)<br />
attraverso il canale di ricerca “Polizia<br />
municipale” (quello “Polizia locale”<br />
è, allo stato dell’arte, in canale di ricerca<br />
improduttivo di risultati).<br />
In cerca di che cosa?<br />
Semplice, in cerca di risposte rassicuranti<br />
(per l’autorevolezza della fonte)<br />
in ordine a quesiti vecchi e nuovo, a<br />
quei quesiti che animano da tempo i<br />
dibattiti convegnistici ma, soprattutto,<br />
occupano - e non di rado preoccupano<br />
- l’operatività quotidiana dei soggetti<br />
ai quali è rivolta la Legge Quadro<br />
del 1986.<br />
Credo di avere trovato qualcosa di interessante.<br />
Vi propongo il risultato della<br />
ricerca specificando, ammesso che<br />
ce ne sia bisogno, che non ho…oscurato<br />
nessuna pronuncia significativa,<br />
magari con l’intento di accreditare soltanto<br />
le tesi da me da sempre sostenute<br />
con riguardo alla problematica di<br />
un’istituzione, la Vostra, alla quale sono<br />
seriamente affezionato.<br />
95<br />
Di seguito, eccovi dunque i frutti del<br />
mio studio, con qualche parola a commento.<br />
L’ultima (in ordine di inserimento nel<br />
massimario informatico) sentenza in<br />
argomento è:<br />
Cass. Sez. 6^,<br />
sent. 5393 del 13.10.2005);<br />
Pres. Ambrosiani, rel. De Roberto<br />
Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art.<br />
329 cod. pen. sono da ricomprendere,<br />
quali agenti della forza pubblica,<br />
anche gli appartenenti alla<br />
Polizia municipale.<br />
Tale pronuncia, della quale ho letto la<br />
motivazione, consacrava la responsabilità<br />
per il delitto contestato di un<br />
istruttore di vigilanza il quale, disattendendo<br />
l’ordine di un superiore gerarchico,<br />
non aveva inoltrato all’A.G.<br />
un’annotazione di servizio dalla quale<br />
emergevano ipotesi di reato a carico<br />
di terze persone.<br />
Interessante per il caso concreto esaminato,<br />
più che per la condivisibile linea<br />
interpretativa, la pronuncia immediatamente<br />
antecedente (fra quelle<br />
massimate):<br />
Cass. Pen. 5^ sez.,<br />
sent. 49028 del 19.11.2004;<br />
Pres. Calabrese, rel. Rotella<br />
In tema di falso per soppressione (art.<br />
490 cod. pen.) non sussiste il dolo<br />
qualora la soppressione del documento<br />
avvenga in ragione della dimostrata<br />
ignoranza o errata interpreta-