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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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AMBROGIO MOCCIA<br />

Vice Presidente V Sezione Penale<br />

Tribunale di Milano<br />

POLIZIA LOCALE E POLIZIA GIUDIZIARIA:<br />

INDICAZIONI OPERATIVE<br />

E AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE<br />

Quante volte mi è capitato di ascoltare,<br />

nei contesti espositivi più vari, sedicenti,<br />

autoreferenziati cultori del diritto<br />

che pomposamente accreditavano<br />

di “verità” questa o quella strampalata<br />

interpretazione giuridica con il<br />

citare la sentenza del Tribunale di<br />

Vattelapesca o magari del giudice di<br />

pace di Chissadove!<br />

Non mi sono mai sorpreso più di tanto:<br />

il relatore o il conversatore povero<br />

di argomenti, o di conoscenza tecnica<br />

del tema che ha presuntuosamente<br />

accettato di trattare, pratica l’antica arte<br />

di arrampicarsi sui vetri, e trova comodo<br />

l’espediente di suggestionare la<br />

platea (la parte meno attenta o più ingenua<br />

della platea, mi viene di aggiungere)<br />

citando quelle sentenze di<br />

merito che più risultano “originali”; e<br />

non si preoccupa (quel relatore o conversatore)<br />

se la pronuncia che cita abbia<br />

o meno adeguata lucidità di costrutto<br />

e sufficiente riscontro nella legge<br />

prima di tutto, e nei principi interpretativi<br />

dei giudici di legittimità in secondo<br />

luogo. Ma mi sono immancabilmente<br />

irritato - per via del mio solido<br />

rispetto nei confronti della Polizia<br />

locale - quando l’esercizio della “citazione<br />

a casaccio” è stato svolto in<br />

contesti dedicati tematicamente alle<br />

non poche problematiche interessanti<br />

le polizie non statuali. Ecco perché,<br />

senza la presunzione di segnare una<br />

pietra miliare, ma con la ferma intenzione<br />

di documentare in termini rassicuranti<br />

questo mio intervento, ho dedicato<br />

alcuni dei giorni di vigilia di<br />

questo Convegno ad una ricerca mirata<br />

ed approfondita sulle pronunce,<br />

concernenti questioni attinenti alla<br />

Polizia locale nell’ambito giuridico<br />

che conosco (quello penalistico), della<br />

Corte di Cassazione. La quale, è bene<br />

ricordarlo a beneficio di quanti<br />

(compresi gli ispiratori del mio polemico<br />

incipit) evocano a sostegno delle<br />

proprie tesi interpretative la pronuncia<br />

di questo o quel giudice di merito,<br />

è l’unica titolare, in base alla<br />

Legge di Ordinamento Giudiziario<br />

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), del potere/dovere<br />

di assicurare “…l’esatta osservanza<br />

e l’uniforme interpretazione<br />

della legge, l’unità del diritto oggettivo<br />

nazionale, il rispetto dei limiti delle<br />

diverse giurisdizioni…” (art. 65,1°<br />

comma).<br />

E la giurisprudenza della Suprema<br />

Corte l’ho scandagliata (andando a ritroso<br />

nel tempo fino al lontano 1997)<br />

attraverso il canale di ricerca “Polizia<br />

municipale” (quello “Polizia locale”<br />

è, allo stato dell’arte, in canale di ricerca<br />

improduttivo di risultati).<br />

In cerca di che cosa?<br />

Semplice, in cerca di risposte rassicuranti<br />

(per l’autorevolezza della fonte)<br />

in ordine a quesiti vecchi e nuovo, a<br />

quei quesiti che animano da tempo i<br />

dibattiti convegnistici ma, soprattutto,<br />

occupano - e non di rado preoccupano<br />

- l’operatività quotidiana dei soggetti<br />

ai quali è rivolta la Legge Quadro<br />

del 1986.<br />

Credo di avere trovato qualcosa di interessante.<br />

Vi propongo il risultato della<br />

ricerca specificando, ammesso che<br />

ce ne sia bisogno, che non ho…oscurato<br />

nessuna pronuncia significativa,<br />

magari con l’intento di accreditare soltanto<br />

le tesi da me da sempre sostenute<br />

con riguardo alla problematica di<br />

un’istituzione, la Vostra, alla quale sono<br />

seriamente affezionato.<br />

95<br />

Di seguito, eccovi dunque i frutti del<br />

mio studio, con qualche parola a commento.<br />

L’ultima (in ordine di inserimento nel<br />

massimario informatico) sentenza in<br />

argomento è:<br />

Cass. Sez. 6^,<br />

sent. 5393 del 13.10.2005);<br />

Pres. Ambrosiani, rel. De Roberto<br />

Tra i soggetti attivi del reato di cui all’art.<br />

329 cod. pen. sono da ricomprendere,<br />

quali agenti della forza pubblica,<br />

anche gli appartenenti alla<br />

Polizia municipale.<br />

Tale pronuncia, della quale ho letto la<br />

motivazione, consacrava la responsabilità<br />

per il delitto contestato di un<br />

istruttore di vigilanza il quale, disattendendo<br />

l’ordine di un superiore gerarchico,<br />

non aveva inoltrato all’A.G.<br />

un’annotazione di servizio dalla quale<br />

emergevano ipotesi di reato a carico<br />

di terze persone.<br />

Interessante per il caso concreto esaminato,<br />

più che per la condivisibile linea<br />

interpretativa, la pronuncia immediatamente<br />

antecedente (fra quelle<br />

massimate):<br />

Cass. Pen. 5^ sez.,<br />

sent. 49028 del 19.11.2004;<br />

Pres. Calabrese, rel. Rotella<br />

In tema di falso per soppressione (art.<br />

490 cod. pen.) non sussiste il dolo<br />

qualora la soppressione del documento<br />

avvenga in ragione della dimostrata<br />

ignoranza o errata interpreta-

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