Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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CENNI SUI POTERI<br />
DEL DIRIGENTE<br />
IN MATERIA<br />
URBANISTICO EDILIZIA<br />
Il comma 1 dell’art.27 del T.U. contiene<br />
una norma prescrittiva del dovere<br />
del dirigente e/o responsabile<br />
dell’ufficio competente di vigilare<br />
sull’uso e la gestione del territorio,<br />
in particolare accertando che l’attività<br />
di trasformazione del suolo avvenga<br />
in modo conforme sia agli<br />
strumenti urbanistici sia ai permessi<br />
di costruire e DIA. L’esercizio<br />
dell’attività di vigilanza del dirigente<br />
e/ responsabile dell’ufficio si<br />
estrinseca mediante l’impiego diretto<br />
di funzionari appartenenti l’ufficio<br />
tecnico ma soprattutto mediante<br />
l’impiego di ufficiali ed<br />
agenti di Polizia giudiziaria appartenenti<br />
alla Polizia locale.<br />
Quindi al dirigente o responsabile<br />
dell’ufficio comunale competente<br />
appartiene una sorta di vigilanza<br />
preventiva in quanto capo della gestione<br />
amministrativa comunale,<br />
detto potere è il logico sviluppo di<br />
quello di rilasciare permessi di costruire,<br />
il permesso di costruire è un<br />
atto del dirigente dell’ufficio in<br />
quanto capo della gestione amministrativa.<br />
Per contro, al comandante,<br />
in quanto capo della Polizia<br />
locale, e diretto responsabile della<br />
Polizia locale e giudiziaria, appartiene<br />
una sorta di vigilanza successiva<br />
e susseguente al rilascio titoli<br />
abilitativi.<br />
Dal tenore della norma risulta che<br />
il dirigente e/o responsabile dell’ufficio<br />
esercita la vigilanza non solo<br />
su impulso o denuncia, ma in via<br />
continuativa e d’ufficio. Infatti, la<br />
vigilanza del dirigente e /o responsabile<br />
d’ufficio si presenta come un<br />
potere-dovere, indipendentemente<br />
dai modi o dai soggetti che segnalano<br />
al dirigente stesso, la rispondenza<br />
alle normative di legge o di<br />
regolamento, dell’attività urbanistico<br />
- edilizia nel territorio comuna-<br />
le. La giurisprudenza specifica che<br />
la predetta vigilanza deve avvenire<br />
con immediatezza, nel corso dei lavori<br />
e senza aspettare la conclusione<br />
degli stessi.<br />
Questo è uno dei motivi fondanti la<br />
tesi di trasferire detta competenza<br />
al dirigente e/o responsabile della<br />
vigilanza o Polizia locale che per<br />
sua natura è dotato di altri strumenti<br />
efficaci forniti dal codice e procedura<br />
penale come il sequestro preventivo<br />
delle opere realizzate abusivamente.<br />
L’obbligo di intervento è confermato<br />
dal 2 comma dell’art.27 del testo<br />
unico in cui il dirigente e/ responsabile<br />
dell’ufficio ha il potere di disporre<br />
e provvedere alla immediata<br />
demolizione delle opere, nonché<br />
al ripristino dello stato dei luoghi,<br />
nell’ipotesi in cui sia stato accertato<br />
l’inizio di opere edilizie senza titolo<br />
che risultino realizzate su aree<br />
sottoposte a vincolo di inedificabilità<br />
ovvero destinate ad opere o<br />
spazi pubblici di cui alla legge 18<br />
aprile 1962, n.167 e successive modificazioni<br />
ed integrazioni.<br />
Questa possibilità è giustificata dalla<br />
chiarezza della fattispecie (manomissione<br />
di una zona in edificabile),<br />
nonché dalla univocità della<br />
sanzione prevista (demolizione), che<br />
esclude qualsiasi possibilità di sanatoria<br />
o di conversione del danno<br />
urbanistico in sanzione pecuniaria.<br />
Può affermarsi che il potere di vigilanza<br />
si viene a configurare non solo<br />
come un potere preordinato alla<br />
verifica della rispondenza dell’attività<br />
di trasformazione urbanisticoedilizia<br />
alle disposizioni legislative<br />
e alla disciplina urbanistica vigente<br />
ma anche come un potere di prevenzione<br />
degli abusi, mediante interventi<br />
immediati nella fase della<br />
loro iniziale commissione.<br />
Fuori l’ipotesi del 2 comma, il diri-<br />
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gente e/o responsabile ha sempre<br />
l’obbligo di ordinare la sospensione<br />
dei lavori, immediatamente, dopo<br />
aver accertato tramite la Polizia<br />
locale ed i funzionari dell’ufficio<br />
tecnico, l’inosservanza delle norme,<br />
prescrizioni e modalità previste dalle<br />
norme e dagli strumenti urbanistici.<br />
Il potere dirigenziale di sospensione<br />
lavori deve ritenersi subordinato alla<br />
preventiva constatazione dell’abusivismo<br />
dell’opera, pertanto deve ritenersi<br />
illegittimo il provvedimento di<br />
sospensione adottato al solo scopo di<br />
effettuare accertamenti in ordine alla<br />
legittimità del manufatto in corso di<br />
realizzazione.<br />
Il dirigente ha il potere di ordinare la<br />
sospensione lavori edilizi ritenuti illegittimi<br />
solo quando questi ultimi siano<br />
ancora in corso, inutile se l’opera<br />
abusiva risulti già realizzata in questo<br />
caso l’ordine di demolizione non è<br />
condizionato dalla prima emanazione<br />
dell’atto soppressorio.<br />
La sospensione delle opere illecite<br />
disposte con ordinanza del dirigente<br />
ha effetto fino all’adozione dei<br />
provvedimenti definitivi di natura<br />
sanzionatoria e comunque non oltre<br />
45 giorni dalla notifica dell’ordine<br />
di sospensione medesimo.<br />
Il dirigente ha il potere di adottare<br />
i provvedimenti repressivi anche<br />
dopo la scadenza del termine di efficacia<br />
dell’ordine di sospensione.<br />
Qualora decorrano i 45 giorni senza<br />
che il dirigente emetta provvedimento<br />
definitivo, il destinatario<br />
può riprendere i lavori, ma ciò non<br />
esclude l’emanazione di ulteriori atti<br />
di carattere cautelare.<br />
È legittima, quindi, scaduto il termine,<br />
l’emissione di un’altra ordinanza<br />
di sospensione. Come si ritiene<br />
che l’ordinanza sia rinnovabile<br />
anche prima della scadenza<br />
quando non sia stato possibile una<br />
valutazione compiuta della situazione<br />
di fatto e di diritto che ha<br />
consigliato l’adozione della misura<br />
cautelare.