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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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CENNI SUI POTERI<br />

DEL DIRIGENTE<br />

IN MATERIA<br />

URBANISTICO EDILIZIA<br />

Il comma 1 dell’art.27 del T.U. contiene<br />

una norma prescrittiva del dovere<br />

del dirigente e/o responsabile<br />

dell’ufficio competente di vigilare<br />

sull’uso e la gestione del territorio,<br />

in particolare accertando che l’attività<br />

di trasformazione del suolo avvenga<br />

in modo conforme sia agli<br />

strumenti urbanistici sia ai permessi<br />

di costruire e DIA. L’esercizio<br />

dell’attività di vigilanza del dirigente<br />

e/ responsabile dell’ufficio si<br />

estrinseca mediante l’impiego diretto<br />

di funzionari appartenenti l’ufficio<br />

tecnico ma soprattutto mediante<br />

l’impiego di ufficiali ed<br />

agenti di Polizia giudiziaria appartenenti<br />

alla Polizia locale.<br />

Quindi al dirigente o responsabile<br />

dell’ufficio comunale competente<br />

appartiene una sorta di vigilanza<br />

preventiva in quanto capo della gestione<br />

amministrativa comunale,<br />

detto potere è il logico sviluppo di<br />

quello di rilasciare permessi di costruire,<br />

il permesso di costruire è un<br />

atto del dirigente dell’ufficio in<br />

quanto capo della gestione amministrativa.<br />

Per contro, al comandante,<br />

in quanto capo della Polizia<br />

locale, e diretto responsabile della<br />

Polizia locale e giudiziaria, appartiene<br />

una sorta di vigilanza successiva<br />

e susseguente al rilascio titoli<br />

abilitativi.<br />

Dal tenore della norma risulta che<br />

il dirigente e/o responsabile dell’ufficio<br />

esercita la vigilanza non solo<br />

su impulso o denuncia, ma in via<br />

continuativa e d’ufficio. Infatti, la<br />

vigilanza del dirigente e /o responsabile<br />

d’ufficio si presenta come un<br />

potere-dovere, indipendentemente<br />

dai modi o dai soggetti che segnalano<br />

al dirigente stesso, la rispondenza<br />

alle normative di legge o di<br />

regolamento, dell’attività urbanistico<br />

- edilizia nel territorio comuna-<br />

le. La giurisprudenza specifica che<br />

la predetta vigilanza deve avvenire<br />

con immediatezza, nel corso dei lavori<br />

e senza aspettare la conclusione<br />

degli stessi.<br />

Questo è uno dei motivi fondanti la<br />

tesi di trasferire detta competenza<br />

al dirigente e/o responsabile della<br />

vigilanza o Polizia locale che per<br />

sua natura è dotato di altri strumenti<br />

efficaci forniti dal codice e procedura<br />

penale come il sequestro preventivo<br />

delle opere realizzate abusivamente.<br />

L’obbligo di intervento è confermato<br />

dal 2 comma dell’art.27 del testo<br />

unico in cui il dirigente e/ responsabile<br />

dell’ufficio ha il potere di disporre<br />

e provvedere alla immediata<br />

demolizione delle opere, nonché<br />

al ripristino dello stato dei luoghi,<br />

nell’ipotesi in cui sia stato accertato<br />

l’inizio di opere edilizie senza titolo<br />

che risultino realizzate su aree<br />

sottoposte a vincolo di inedificabilità<br />

ovvero destinate ad opere o<br />

spazi pubblici di cui alla legge 18<br />

aprile 1962, n.167 e successive modificazioni<br />

ed integrazioni.<br />

Questa possibilità è giustificata dalla<br />

chiarezza della fattispecie (manomissione<br />

di una zona in edificabile),<br />

nonché dalla univocità della<br />

sanzione prevista (demolizione), che<br />

esclude qualsiasi possibilità di sanatoria<br />

o di conversione del danno<br />

urbanistico in sanzione pecuniaria.<br />

Può affermarsi che il potere di vigilanza<br />

si viene a configurare non solo<br />

come un potere preordinato alla<br />

verifica della rispondenza dell’attività<br />

di trasformazione urbanisticoedilizia<br />

alle disposizioni legislative<br />

e alla disciplina urbanistica vigente<br />

ma anche come un potere di prevenzione<br />

degli abusi, mediante interventi<br />

immediati nella fase della<br />

loro iniziale commissione.<br />

Fuori l’ipotesi del 2 comma, il diri-<br />

88<br />

gente e/o responsabile ha sempre<br />

l’obbligo di ordinare la sospensione<br />

dei lavori, immediatamente, dopo<br />

aver accertato tramite la Polizia<br />

locale ed i funzionari dell’ufficio<br />

tecnico, l’inosservanza delle norme,<br />

prescrizioni e modalità previste dalle<br />

norme e dagli strumenti urbanistici.<br />

Il potere dirigenziale di sospensione<br />

lavori deve ritenersi subordinato alla<br />

preventiva constatazione dell’abusivismo<br />

dell’opera, pertanto deve ritenersi<br />

illegittimo il provvedimento di<br />

sospensione adottato al solo scopo di<br />

effettuare accertamenti in ordine alla<br />

legittimità del manufatto in corso di<br />

realizzazione.<br />

Il dirigente ha il potere di ordinare la<br />

sospensione lavori edilizi ritenuti illegittimi<br />

solo quando questi ultimi siano<br />

ancora in corso, inutile se l’opera<br />

abusiva risulti già realizzata in questo<br />

caso l’ordine di demolizione non è<br />

condizionato dalla prima emanazione<br />

dell’atto soppressorio.<br />

La sospensione delle opere illecite<br />

disposte con ordinanza del dirigente<br />

ha effetto fino all’adozione dei<br />

provvedimenti definitivi di natura<br />

sanzionatoria e comunque non oltre<br />

45 giorni dalla notifica dell’ordine<br />

di sospensione medesimo.<br />

Il dirigente ha il potere di adottare<br />

i provvedimenti repressivi anche<br />

dopo la scadenza del termine di efficacia<br />

dell’ordine di sospensione.<br />

Qualora decorrano i 45 giorni senza<br />

che il dirigente emetta provvedimento<br />

definitivo, il destinatario<br />

può riprendere i lavori, ma ciò non<br />

esclude l’emanazione di ulteriori atti<br />

di carattere cautelare.<br />

È legittima, quindi, scaduto il termine,<br />

l’emissione di un’altra ordinanza<br />

di sospensione. Come si ritiene<br />

che l’ordinanza sia rinnovabile<br />

anche prima della scadenza<br />

quando non sia stato possibile una<br />

valutazione compiuta della situazione<br />

di fatto e di diritto che ha<br />

consigliato l’adozione della misura<br />

cautelare.

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