Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol
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FRANCESCO VERGINE<br />
Comandante della Polizia municipale<br />
di Venezia<br />
PROFILI PENALI DELLA CONTRAFFAZIONE DI MERCI<br />
E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. GLI ORIENTAMENTI<br />
RECENTI DELLA GIURISPRUDENZA<br />
1) La contraffazione:<br />
fenomeno criminale globale<br />
Secondo le stime della W. T. O. World<br />
Trade Organisation (ORGANIZZAZIONE<br />
MONDIALE DEL COMMERCIO) il mercato<br />
criminale mondiale della contraffazione<br />
fattura ogni anno circa 100 miliardi<br />
di dollari (SORBINO - CALABRIA,<br />
“Commercio di prodotti contraffati: progetto<br />
per l’integrazione delle strategie di<br />
contrasto”, convegno nazionale di Polizia<br />
locale, Riccione , sett. 2004).<br />
Il danno per le industrie e per il prodotto<br />
interno lordo, anche nel nostro Paese, è<br />
davvero enorme ed ammonterebbe circa<br />
al 9% dell’intero commercio mondiale.<br />
La contraffazione può essere definita come<br />
un complesso di violazioni delle leggi<br />
nazionali ed europee, nonché dei contratti<br />
in materia di proprietà intellettuale<br />
e diritti di sfruttamento commerciale dei<br />
prodotti. Essa va divisa in due grandi filoni:<br />
la pirateria audio, video e dei prodotti<br />
informatici; la falsificazione degli altri<br />
prodotti, siano essi artigianali che industriali.<br />
L’esame delle fattispecie sanzionatorie<br />
in materia esige una attenzione<br />
alla realtà operativa sul territorio, di<br />
cui occorre tenere conto.<br />
2) Commercio di prodotti contraffatti<br />
ed orientamenti della giurisprudenza<br />
penale: profili generali<br />
2.1. La materia del commercio ambulante<br />
su aree pubbliche è disciplinata dalla legge<br />
generale di riforma del commercio, il<br />
c.d. decreto Bersani (d.lgs. n.114/1998),<br />
che rinvia per una disciplina di dettaglio<br />
alle leggi regionali.<br />
Di rilievo tra l’altro sono le competenze<br />
in argomento del Comune, che è chiamato<br />
dalla legge statale ad una disciplina<br />
di specifiche fattispecie, attraverso regolamenti<br />
di competenza del Consiglio<br />
Comunale.<br />
Come noto, esistono due forme di commercio<br />
sul suolo pubblico: mediante posteggi<br />
fissi, oppure in forma itinerante.<br />
Il commercio itinerante è certamente l’ipotesi<br />
che riveste una serie di profili, siano<br />
amministrativi, che penali e che più<br />
impegna le amministrazioni locali e gli<br />
organi di controllo.<br />
È frequente infatti che il commerciante<br />
od il venditore itinerante detengano e<br />
vendano merce contraffatta ovvero servili<br />
imitazioni di prodotti griffati.<br />
2.2. La detenzione e la vendita di prodotti<br />
recanti marchi contraffatti sono fattispecie<br />
caratterizzate da rilevanti profili penali<br />
e di Polizia amministrativa. In ordine<br />
ai primi è necessario peraltro mettere<br />
un punto fermo nella interpretazione delle<br />
norme incriminatici da parte della<br />
Cassazione, con specifico riguardo in materia<br />
di reati contro la pubblica fede ed il<br />
patrimonio collegati al commercio c.d.<br />
“abusivo” di merce contraffatta.<br />
Già nel 2001 le Sezioni Unite avevano<br />
stabilito il principio del concorso dei reati<br />
di ricettazione e commercio di prodotti<br />
con segni distintivi falsi, nella fattispecie<br />
concreta della vendita di merci “contraffatte”<br />
(Cassazione, sezioni unite penali,<br />
sentenza del 7.6.2001 n. 23427).<br />
Ciò aveva eliminato alcuni dubbi interpretativi<br />
circa l’ammissibilità del concorso<br />
dei due reati, peraltro dotati di distinta<br />
oggettività giuridica, essendo afferenti<br />
il primo alla tutela del patrimonio (ricettazione),<br />
il secondo alla tutela della fede<br />
pubblica (commercio di prodotti falsi) (sul<br />
81<br />
tema PAPA, La vendita di prodotti con<br />
marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra<br />
ricettazione e norme disciplinanti la circolazione<br />
di cose illecite in Rivi it. dir .<br />
proc. pen.,1985 ,715).<br />
Occorre chiarire anzitutto che ricorrono<br />
gli estremi del reato di ricettazione in ogni<br />
condotta dolosa di acquisizione o ricezione<br />
di beni che costituiscano profitto<br />
patrimoniale di un qualsiasi delitto. Ne<br />
segue che è ravvisabile la ricettazione<br />
nella acquisizione di beni che siano prodotti<br />
di attività di contraffazione od alterazione<br />
di marchi o segni distintivi, nazionali<br />
od esteri, di opere dell’ingegno o<br />
prodotti industriali: tale attività è infatti rilevante<br />
come delitto ex art. 473 c.p.,<br />
commi 1 o 2.<br />
Si tratta in sostanza del reato presupposto<br />
rispetto alla successiva condotta di<br />
ricettazione dei beni in precedenza e da<br />
terzi contraffati od alterati (Cassazione<br />
penale sez. II, sentenza n. 12249 del<br />
13.12.1988).<br />
2.3. In secondo luogo, occorre rilevare<br />
che orientamenti diversi si sono registrati<br />
nella giurisprudenza di legittimità in ordine<br />
alla ipotesi di acquisto o di ricezione,<br />
nella consapevolezza della provenienza<br />
delittuosa ex art. 473 c.p., di beni<br />
contraffatti od alterati, allo scopo di<br />
vendita: diverse pronunce hanno a suo<br />
tempo stabilito che il reato ex art. 474 c.p.<br />
concorre con la ricettazione, attesa la diversa<br />
oggettività giuridica dei due delitti<br />
(Cassazione sez. II sentenza n. 3154 del<br />
27.7.1996; Cassazione sez. 5, sent. 2098<br />
del 6.3.1997).<br />
In altre sentenze invece si riteneva sussistere<br />
tra le due fattispecie un rapporto<br />
di specialità ex art.15 c.p., che determinava<br />
l’assorbimento dell’art.474