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Scarica l'allegato - Database Comuni Italiani - EdiPol

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FRANCESCO VERGINE<br />

Comandante della Polizia municipale<br />

di Venezia<br />

PROFILI PENALI DELLA CONTRAFFAZIONE DI MERCI<br />

E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. GLI ORIENTAMENTI<br />

RECENTI DELLA GIURISPRUDENZA<br />

1) La contraffazione:<br />

fenomeno criminale globale<br />

Secondo le stime della W. T. O. World<br />

Trade Organisation (ORGANIZZAZIONE<br />

MONDIALE DEL COMMERCIO) il mercato<br />

criminale mondiale della contraffazione<br />

fattura ogni anno circa 100 miliardi<br />

di dollari (SORBINO - CALABRIA,<br />

“Commercio di prodotti contraffati: progetto<br />

per l’integrazione delle strategie di<br />

contrasto”, convegno nazionale di Polizia<br />

locale, Riccione , sett. 2004).<br />

Il danno per le industrie e per il prodotto<br />

interno lordo, anche nel nostro Paese, è<br />

davvero enorme ed ammonterebbe circa<br />

al 9% dell’intero commercio mondiale.<br />

La contraffazione può essere definita come<br />

un complesso di violazioni delle leggi<br />

nazionali ed europee, nonché dei contratti<br />

in materia di proprietà intellettuale<br />

e diritti di sfruttamento commerciale dei<br />

prodotti. Essa va divisa in due grandi filoni:<br />

la pirateria audio, video e dei prodotti<br />

informatici; la falsificazione degli altri<br />

prodotti, siano essi artigianali che industriali.<br />

L’esame delle fattispecie sanzionatorie<br />

in materia esige una attenzione<br />

alla realtà operativa sul territorio, di<br />

cui occorre tenere conto.<br />

2) Commercio di prodotti contraffatti<br />

ed orientamenti della giurisprudenza<br />

penale: profili generali<br />

2.1. La materia del commercio ambulante<br />

su aree pubbliche è disciplinata dalla legge<br />

generale di riforma del commercio, il<br />

c.d. decreto Bersani (d.lgs. n.114/1998),<br />

che rinvia per una disciplina di dettaglio<br />

alle leggi regionali.<br />

Di rilievo tra l’altro sono le competenze<br />

in argomento del Comune, che è chiamato<br />

dalla legge statale ad una disciplina<br />

di specifiche fattispecie, attraverso regolamenti<br />

di competenza del Consiglio<br />

Comunale.<br />

Come noto, esistono due forme di commercio<br />

sul suolo pubblico: mediante posteggi<br />

fissi, oppure in forma itinerante.<br />

Il commercio itinerante è certamente l’ipotesi<br />

che riveste una serie di profili, siano<br />

amministrativi, che penali e che più<br />

impegna le amministrazioni locali e gli<br />

organi di controllo.<br />

È frequente infatti che il commerciante<br />

od il venditore itinerante detengano e<br />

vendano merce contraffatta ovvero servili<br />

imitazioni di prodotti griffati.<br />

2.2. La detenzione e la vendita di prodotti<br />

recanti marchi contraffatti sono fattispecie<br />

caratterizzate da rilevanti profili penali<br />

e di Polizia amministrativa. In ordine<br />

ai primi è necessario peraltro mettere<br />

un punto fermo nella interpretazione delle<br />

norme incriminatici da parte della<br />

Cassazione, con specifico riguardo in materia<br />

di reati contro la pubblica fede ed il<br />

patrimonio collegati al commercio c.d.<br />

“abusivo” di merce contraffatta.<br />

Già nel 2001 le Sezioni Unite avevano<br />

stabilito il principio del concorso dei reati<br />

di ricettazione e commercio di prodotti<br />

con segni distintivi falsi, nella fattispecie<br />

concreta della vendita di merci “contraffatte”<br />

(Cassazione, sezioni unite penali,<br />

sentenza del 7.6.2001 n. 23427).<br />

Ciò aveva eliminato alcuni dubbi interpretativi<br />

circa l’ammissibilità del concorso<br />

dei due reati, peraltro dotati di distinta<br />

oggettività giuridica, essendo afferenti<br />

il primo alla tutela del patrimonio (ricettazione),<br />

il secondo alla tutela della fede<br />

pubblica (commercio di prodotti falsi) (sul<br />

81<br />

tema PAPA, La vendita di prodotti con<br />

marchi contraffatti: spunti sui rapporti tra<br />

ricettazione e norme disciplinanti la circolazione<br />

di cose illecite in Rivi it. dir .<br />

proc. pen.,1985 ,715).<br />

Occorre chiarire anzitutto che ricorrono<br />

gli estremi del reato di ricettazione in ogni<br />

condotta dolosa di acquisizione o ricezione<br />

di beni che costituiscano profitto<br />

patrimoniale di un qualsiasi delitto. Ne<br />

segue che è ravvisabile la ricettazione<br />

nella acquisizione di beni che siano prodotti<br />

di attività di contraffazione od alterazione<br />

di marchi o segni distintivi, nazionali<br />

od esteri, di opere dell’ingegno o<br />

prodotti industriali: tale attività è infatti rilevante<br />

come delitto ex art. 473 c.p.,<br />

commi 1 o 2.<br />

Si tratta in sostanza del reato presupposto<br />

rispetto alla successiva condotta di<br />

ricettazione dei beni in precedenza e da<br />

terzi contraffati od alterati (Cassazione<br />

penale sez. II, sentenza n. 12249 del<br />

13.12.1988).<br />

2.3. In secondo luogo, occorre rilevare<br />

che orientamenti diversi si sono registrati<br />

nella giurisprudenza di legittimità in ordine<br />

alla ipotesi di acquisto o di ricezione,<br />

nella consapevolezza della provenienza<br />

delittuosa ex art. 473 c.p., di beni<br />

contraffatti od alterati, allo scopo di<br />

vendita: diverse pronunce hanno a suo<br />

tempo stabilito che il reato ex art. 474 c.p.<br />

concorre con la ricettazione, attesa la diversa<br />

oggettività giuridica dei due delitti<br />

(Cassazione sez. II sentenza n. 3154 del<br />

27.7.1996; Cassazione sez. 5, sent. 2098<br />

del 6.3.1997).<br />

In altre sentenze invece si riteneva sussistere<br />

tra le due fattispecie un rapporto<br />

di specialità ex art.15 c.p., che determinava<br />

l’assorbimento dell’art.474

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